Sigarette elettroniche. Ecco i requisiti per l’autorizzazione alla vendita dei liquidi con o senza nicotina
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il 23 marzo 2018, ha pubblicato il decreto direttoriale che definisce modalità e requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento dei liquidi per sigarette elettroniche, con o senza nicotina. La Federazione Ordini Farmacisti Italiani chiarisce i requisiti per ottenere tale autorizzazione. IL DECRETO.
28 MAR - “I negozi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie che vendono liquidi da inalazione, con o senza nicotina, hanno tempo fino al 22 aprile per presentare istanza di autorizzazione alla vendita”. È la
Federazione Ordini Farmacisti Italiani, Fofi, a spiegare i dettagli contenuti nel
decreto direttoriale che definisce modalità e requisiti per l’autorizzazione alla vendita e per l’approvvigionamento dei liquidi per sigarette elettroniche, con o senza nicotina, pubblicato il 23 marzo 2018, dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La Fofi precisa che “ai fini dell’autorizzazione, i soggetti interessati devono, tra l’altro, impegnarsi ad osservare il divieto di vendita ai minori dei liquidi e a
verificare la maggiore età richiedendo, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta, nonché devono rispettare il divieto di vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato”.
L’autorizzazione, rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro trenta giorni dalla ricezione della predetta istanza, ha durata biennale e non abilita alla preparazione o confezionamento dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina.
“L’articolo 4 del decreto stabilisce, inoltre, - ha precisato la Fofi - che gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie autorizzati sono obbligati a fornirsi di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide esclusivamente presso i soggetti autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2014, il cui elenco è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia Le fatture d’acquisto dovranno contenere il codice identificativo dei prodotti acquistati e tutti i documenti commerciali dovranno essere conservati dal negoziante per dieci anni anche in caso di cessazione dell’attività autorizzata”.
28 marzo 2018
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