Legge Gelli e criteri per il riconoscimento delle società scientifiche: di male in peggio
di Luca Benci
Il decreto del 2 agosto è nato male, ma riesce nel suo cammino persino a peggiorare rischiando di imbarcare nell’elenco delle società scientifiche un numero imprecisato di organismi che con altri criteri non sarebbero stati ammessi mettendo da un lato in gioco la credibilità del sistema, dall’altro la funzionalità dello stesso. I rischi per per l’esercizio professionale sono evidenti. È necessario il ritiro e la riformulazione del decreto
07 NOV - Eravamo stati facili profeti nel
definire “inapplicativo” il
decreto del ministero della salute del 2 agosto 2017 relativo all’accreditamento delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle associazioni professionali previsto dalla legge Gelli. Per renderlo applicativo il Ministero della salute, con ben due circolari, deroga ai criteri che si è esso stesso dato. Ricordiamo le critiche che avevamo mosso all’impostazione del decreto.
Oltre a non avere chiarito la differenza che intercorre tra le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie – che sembrano a questo punto, nella lettera del decreto, due organismi sostanzialmente identici - la circolare esaspera il già errato concetto di rappresentanza, in luogo del più corretto concetto di competenza, con i criteri che deve possedere una società scientifica: il 30% degli iscritti appartenenti una determinata categoria o area di specializzazione e la rappresentanza in almeno dodici regioni.
I criteri, appaiono ictu oculi, inapplicabili per i motivi che abbiamo precedentemente richiamato con il rischio di accreditare ben pochi soggetti - vengono derogati con le due circolari:
la prima dell’11 ottobre dell’ufficio legislativo del ministero a firma di
Maurizio Borgo e rivolta alla Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi e la
seconda, del 23 ottobre, firmata dal direttore generale delle professioni sanitarie
Rosanna Ugenti.
In sintesi, per rendere applicabile un decreto inapplicabile, si apportano delle deroghe con circolare – e già abbiamo detto tutto! – alle norme del decreto del 2 agosto provvedendo a tranquillizzare gli interessati:
a) il criterio del 30% in questa fase non deve essere indicato;
b) per il numero degli iscritti – ma a questo punto cosa serve? – basta far riferimento a “tutti coloro che risultano iscritti” indipendentemente se hanno o meno pagato la quota di iscrizione;
c) per quanto riguarda lo statuto associativo che deve essere rispettoso dei criteri di democraticità, se la società scientifica non ne è ancora in possesso, poco importa: basta dichiarare che lo si vuole adeguare e poi lo si produce;
d) se le società inviano l’istanza priva di firma digitale si può sempre sanare il vizio entro 120 giorni;
e) anche le associazioni maggiormente rappresentative – qualcosa cioè di diverso dalle società scientifiche potremmo dire geneticamente – possono fare istanza per accreditarsi.
Nella circolare rivolta alla Federazione Ipasvi si ricorda che lo stesso decreto prevede una sorta di concertazione con il ministero e quindi sarà la Federazione stessa a indicare chi accreditare. In pratica una sanatoria generalizzata dei criteri sbagliati e inapplicabili stabiliti dal decreto del 2 agosto e, precedentemente, dallo stesso articolo 5 della legge “Gelli”.
Vi è da domandarsi dove siano finiti quei “rigorosi criteri” invocati durante il lungo dibattito di approvazione della stessa legge. La questione non è di poco conto: l’accreditamento delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie determina, in primo luogo, il necessario criterio di uniformità di esercizio professionale basato sul sistema di linee guida pubblicistico che si è voluto, non senza critiche, creare. Ogni “esercente la professione sanitaria” si deve “attenere” nel proprio esercizio professionale al rispetto delle linee guida “statali” pubblicate sul sito web dell’Istituto superiore di sanità con la sola eccezione della loro inapplicabilità al “caso concreto”. Questa regola di carattere generale comporta la possibilità di essere esentati dalla responsabilità penale, quando l’evento si sia verificato “a causa di imperizia”, sia pure al netto del pasticciato articolo 6 e delle critiche severe mosse dalla Corte di cassazione con la sentenza del 20 aprile scorso.
La sicurezza delle cure dipende, dunque, dal sistema che si costruisce e che è previsto dalla stessa legge: in questa prima applicazione si prescinde dall’inutile criterio della rappresentanza, (e questo non crea problemi di sorta), ma si chiede ugualmente il numero degli associati incentivando comportamenti negativi e di malcostume che sono stati già prontamente
rilevati da Massimiliano Zaramella su queste colonne.
Si prescinde, quanto meno nella domanda iniziale, anche dal fondamentale criterio della presentazione dello statuto che può essere presentato anche successivamente entro i termini della scadenza per l’espletamento dell’istruttoria: la domanda che sorge spontanea è relativa ai tempi della valutazione dello statuto stesso. Ricordiamo che i criteri della democraticità, della trasparenza delle fonti di finanziamento e della pubblicazione del bilancio sono indispensabili per verificare gli eventuali, non secondari, conflitti di interesse.
Si possono accreditare anche le “associazioni maggiormente rappresentative” che per statuto – basta cambiarlo ovviamente… - non hanno mai avuto finalità scientifiche con la sola penalizzazione di non concertare con il ministero il novero delle società da accreditare per la perdita della terzietà della loro posizione, facendosi in questo modo, evidentemente “parte”.
Nulla si dice intorno agli ordini e ai collegi professionali che volessero accreditarsi – ne dovrebbero essere esclusi viste le altre finalità che perseguono – ma visti i larghissimi criteri delle due circolari, a questo punto, nulla è da escludere. Anche in questo caso dovrebbero perdere il potere di parere previsto dal decreto stesso sull’accreditamento delle società scientifiche. In questi casi deciderebbe il Ministero in splendida solitudine!
Il decreto del 2 agosto è nato male, ma riesce nel suo cammino persino a peggiorare rischiando di imbarcare nell’elenco delle società scientifiche (a questo punto sono da considerarsi tutte società scientifiche, vista la totale assenza di criteri distintivi) un numero imprecisato di organismi che con altri criteri non sarebbero stati ammessi mettendo da un lato in gioco la credibilità del sistema, dall’altro la funzionalità dello stesso.
I rischi per per l’esercizio professionale sono evidenti. E’ necessario procedere alla modifica legislativa – è una parte della stessa legge che è sbagliata e poteva essere modificata all’interno del ddl Lorenzin che già ospita correzioni della stessa legge Gelli – e al ritiro con relativa riformulazione del decreto del 2 agosto.
In caso contrario viene vanificata proprio la “sicurezza delle cure” che è parte integrante del titolo della legge 24/17.
Luca Benci
Giurista
07 novembre 2017
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