Vaccini. Consiglio di Stato: “Obbligo per iscrizione a scuole infanzia da 0 a 6 anni operativo già nell’anno scolastico in corso”
È quanto specifica un parere del Consiglio di Stato sulla normativa vigente in materia di obbligo vaccinale, reso in risposta a un quesito del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Il Veneto lo scorso 7 settembre aveva emanato un decreto per sospendere la moratoria fino al 2019 per l’obbligo di presentazione alla scuola del documento che attesta le vaccinazioni, rinviando la questione proprio a Palazzo Spada. IL TESTO DEL PARERE.
26 SET - "Già a decorrere dall'anno scolastico in corso, trova applicazione la regola secondo cui, per accedere ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, occorre presentare la documentazione che provi l'avvenuta vaccinazione". E' quanto specifica un parere del Consiglio di Stato sulla normativa vigente in materia di obbligo vaccinale, reso in risposta a un quesito del Presidente della Regione Veneto,
Luca Zaia.
La Regione Veneto lo scorso 7 settembre aveva emanato un decreto per sospendere la moratoria fino al 2019 per l’obbligo di presentazione alla scuola del documento che attesta le vaccinazioni, rinviando la questione proprio a Palazzo Spada. Oggi il Consiglio di Stato di fatto respinge le istanze avanzate da Zaia dando a ragione a quanto affermato in questo mese dalle ministre della Salute e dell'Istruzione,
Beatrice Lorenzin e
Valeria Fedeli.
Cosa dice il parere del Consiglio di Stato.
Nel parere il Consiglio di Stato si è inoltre soffermato su diversi
aspetti più generali riguardanti l'obbligo vaccinale: "Senza entrare in valutazioni di carattere epidemiologico che dovrebbe essere riservate agli esperti (e che certamente non spettano ai giuristi), risulta infatti evidente - sulla base delle acquisizioni della migliore scienza medica e delle raccomandazioni delle organizzazioni internazionali - che soltanto la più ampia vaccinazione dei bambini costituisca misura idonea e proporzionata a garantire la salute di altri bambini e che solo la vaccinazione permetta di proteggere, proprio grazie al raggiungimento dell’obiettivo dell’”immunità di gregge”, la salute delle fasce più deboli, ossia di coloro che, per particolari ragioni di ordine sanitario, non possano vaccinarsi. Porre ostacoli di qualunque genere alla vaccinazione (la cui “appropriatezza” sia riconosciuta dalla più accreditata scienza medico-legale e dalle autorità pubbliche, legislative o amministrative, a ciò deputate) può risolversi in un pregiudizio per il singolo individuo non vaccinato, ma soprattutto vulnera immediatamente l’interesse collettivo, giacché rischia di ledere, talora irreparabilmente, la salute di altri soggetti deboli".
Quanto poi all'
articolo 32 della Costituzione: "La Costituzione contrariamente a quanto divisato dai sostenitori di alcune interpretazioni riduzionistiche del diritto alla salute, non riconosce un’incondizionata e assoluta libertà di non curarsi o di non essere sottoposti trattamenti sanitari obbligatori (anche in relazione a terapie preventive quali sono i vaccini), per la semplice ragione che, soprattutto nelle patologie ad alta diffusività, una cura sbagliata o la decisione individuale di non curarsi può danneggiare la salute di molti altri esseri umani e, in particolare, la salute dei più deboli, ossia dei bambini e di chi è già ammalato".
"Sulla base del riferito disposto costituzionale, dunque - prosegue il testo - la copertura vaccinale può non essere oggetto dell’interesse di un singolo individuo, ma sicuramente è d’interesse primario della collettività e la sua obbligatorietà – funzionale all’attuazione del fondamentale dovere di solidarietà rispetto alla tutela dell’altrui integrità fisica – può essere imposta ai cittadini dalla legge, con sanzioni proporzionate e forme di coazione indiretta variamente configurate, fermo restando il dovere della Repubblica (anch’esso fondato sul dovere di solidarietà) di indennizzare adeguatamente i pochi soggetti che dovessero essere danneggiati dalla somministrazione del vaccino (e a ciò provvede la legge 25 febbraio 1992, n. 210) e di risarcire i medesimi soggetti, qualora il pregiudizio a costoro cagionato dipenda da colpa dell’amministrazione".
"La mancata considerazione di siffatto dovere di solidarietà rischierebbe, peraltro - si aggiuge - di minare alla base anche l’eguaglianza sostanziale tra i cittadini sulla quale poggia la stessa democrazia repubblicana, atteso che i bambini costretti a frequentare classi in cui sia bassa l’immunità di gregge potrebbero essere esposti a pericoli per la loro salute, rischi ai quali invece non andrebbero incontro bambini appartenenti a famiglie stanziate in altre parti del territorio nazionale. La discriminazione tra bambini e bambini, tra cittadini sani e cittadini deboli, non potrebbe essere più eclatante. Il servizio sanitario e il servizio scolastico, da chiunque gestiti, debbono quindi garantire alti e omogenei livelli di copertura vaccinale in tutto il Paese, dal momento che la stessa ragion d’essere di tali servizi è quella di rendere effettivi, all’insegna del buon andamento amministrativo e della leale collaborazione tra i vari livelli di governo, i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione e, tra questi, in primo luogo il diritto alla vita e alla salute, quali indefettibili precondizioni per un pieno sviluppo della persona umana, pure in quella particolare formazione sociale che è la scuola".
Infine, il Consiglio di Stato si sofferma sul
principio di precauzione applicato al settore della salute. "Non ignora questa Commissione che in talune argomentazioni giuridiche dirette contro l’obbligo vaccinale ricorra sovente l’invocazione del suddetto principio. Di esso però è offerta un’interpretazione secondo la quale, in sintesi, lo Stato dovrebbe astenersi dall’imporre l’obbligo vaccinale giacché le vaccinazioni implicherebbero un inevitabile rischio di reazioni avverse o di più gravi pregiudizi dell’integrità fisica dei soggetti vaccinati; in altri termini, sarebbe assente una condizione di c.d. “rischio zero”. Ebbene, premesso che a nessuna condotta umana si correla un “rischio zero”, appare evidente che la riferita concezione del principio di precauzione impedirebbe in radice qualunque sviluppo delle scienze medico- chirurgiche (e di qualunque altra scienza). Inoltre le tesi, testé richiamate, tendono travisare il senso e il finalismo del principio di precauzione la cui dinamica applicativa, lungi dal fondarsi su un pregiudizio antiscientifico, postula più di qualunque altro principio del diritto una solida base scientifica".
Giovanni Rodriquez
26 settembre 2017
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