Manager Asl. Consiglio dei Ministri dà il via libera definitivo alla riforma dei criteri per la selezione. Ci sarà un elenco nazionale per i Dg di Asl e Ospedali. Il testo in pubblicazione sulla GU
Il Dlgs appena approvato attua la riforma della Pa sulle regole per la scelta di direttori generali, sanitari e amministrativi delle strutture del Servizio sanitario nazionale e risponde alle osservazioni della Consulta che aveva bocciato il primo testo chedendo il rispetto del principio di "leale collaborazione" con le Regioni. IL TESTO.
21 LUG - È stato approvato oggi in via definitiva in Consiglio dei ministri, e quindi è di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il decreto correttivo in materia di dirigenza sanitaria, che consentirà finalmente di attuare la riforma della governance degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, fortemente voluta dal ministro della Salute,
Beatrice Lorenzin.
Su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Maria Anna Madia, il decreto legislativo, in attuazione della legge delega per la riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124), detta disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria.
Il provvedimento interviene sulla disciplina riguardante il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché di direttore dei servizi socio-sanitari, ove previsto dalla legislazione regionale. Nello specifico, si conferma l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, stabilendo i principi fondamentali e uniformi validi ai fini dell’attribuzione del punteggio da parte della Commissione.
In particolare si precisa che:
a) una volta individuati gli idonei appartenenti all’albo nazionale, la valutazione dei candidati è effettuata dalla Commissione regionale, nell’ambito della procedura regionale, “per titoli e colloquio”;
b) la nomina della Commissione regionale tocca al Presidente della Regione;
c) le modalità e i criteri della valutazione sono definiti dalle Regioni, tenendo conto che, in ogni caso, queste possono dettare ulteriori “modalità e criteri di selezione” per individuare il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico che si intende attribuire;
d) nell’ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell’incarico, le Regioni possono procedere alla nuova nomina oltre che con la procedura prevista dal decreto legislativo 171/2016, anche con l’utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati, purché si tratti di una selezione svolta in data non antecedente agli ultimi tre anni e che, in ogni caso, i candidati risultino ancora inseriti nell’elenco nazionale.
E’ ampliato anche da sessanta a novanta giorni il termine per la verifica da parte della Regione dei risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di ciascun direttore generale.
Le modifiche al testo si sono rese necessarie per renderlo rispondente alle esigenze individuate dalla
sentenza n. 251/2016 della Corte Costituzionale e cioè per consentire la piena attuazione della delega nel rispetto dell’affermato principio di leale collaborazione con le Regioni, che a loro volta hanno approvato il nuovo Dlgs in Conferenza Unificata.
Il testo tiene conto anche delle modifiche formali richieste dal Consiglio di Stato per definire meglio la corretta indicazione della fonte in cui gli articoli modificati sono inseriti, altri suggerimenti non sono stati recepiti perché si riferivano a disposizioni su cui non erano possibili correttivi.
Il Dlgs prevede tra l’altro che i titoli da riconoscere siano attinenti con l’incarico manageriale da attribuire e con le materie del management e della direzione aziendale. Sono valutati anche i corsi di perfezionamento universitari, di durata almeno annuale, le abilitazioni professionali e ulteriori corsi di formazione manageriali e organizzativi svolti presso istituzioni pubbliche e private, di riconosciuta rilevanza e della durata di almeno 50 ore, ma sono esclusi quelli già valutati come requisito di accesso per l’inserimento nell’elenco nazionale.
Modificato anche il punteggio minimo per l’inserimento nell’elenco nazionale perché non sia inferiore a 70 punti invece di 75, specificando che questo elenco è pubblicato secondo l’ordine alfabetico dei candidati e senza l’indicazione del punteggio che resta solo agli atti della Commissione.
Ovviamente tutto dovrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri.
21 luglio 2017
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