Ddl Giustizia. “Ricovero in Rems sia extrema ratio. Servono misure alternative a detenzione”. Il parere della Commissione Affari sociali
L'osservazione inserita dai deputati della XII commissione, nasce dal fatto che il provvedimento approvato al Senato apre le porte delle Rems anche a quelle persone per le quali l’infermità di mente sia sopravvenuta durante l’esecuzione della pena, agli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie e a tutti coloro per i quali occorra accertare le condizioni psichiche. Il rischio è che queste strutture non sarebbero più sufficienti per tutti.
18 MAG - Via libera dalla Commissione Affari sociali al ddl Giustizia. Nel parere favorevole, i deputati della XII commissione hanno però inserito un'osservazione con la quale si riprende una questione lasciata aperta al Senato sul rischio che le Rems possano diventare come i vecchi Opg. Il tutto nasce da un emendamento approvato nei mesi scorsi in commissione Giustizia al Senato, che apre le porte delle Rems anche a quelle persone per le quali l’infermità di mente sia sopravvenuta durante l’esecuzione della pena, agli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie e a tutti coloro per i quali occorra accertare le condizioni psichiche.
Una misura che, sia i
senatori del Pd e Mdp, che il
Ministero della Salute, avevano provato a modificare con un emendamento correttivo poi non approvato a causa della questione di fiducia messa dal Governo al testo approdato in Aula. Se l'intento era quello di garantire quelle cure troppo spesso ostacolate o negate dalle drammatiche condizioni delle carceri, per i senatori del Pd e Mdp si rischiava però, nei fatti, di "fare un salto indietro di 40 anni e riaprire la stagione degli Ospedali psichiatrici giudiziari. Le Rems non sarebbero più sufficienti per tutti, ne andrebbero costruite altre e questo richiederebbe un'operazione immobiliare complicata e costosa".
Allo stesso modo, anche ora nel parere licenziato dalla Commissione Affari sociali si legge
questa osservazione:
"Valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare, all'articolo 1, comma 16, lettera d), alla luce delle previsioni di cui alla legge n. 81 del 2014, che il ricovero nelle REMS dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria, nonché di tutti coloro per i quali occorra accertare le condizioni psichiche, deve essere considerato quale extrema ratio e nel rispetto dei caratteri di eccezionalità e transitorietà sanciti dalla predetta legge, che individua nelle misure alternative alla detenzione, costruite sulla base di un necessario progetto terapeutico-riabilitativo individuale, la risposta prevalente per i soggetti in questione".
18 maggio 2017
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