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Direttori generali: ecco il decreto che modifica l’attuazione della legge Madia. Via libera in Stato-Regioni e Unificata


Siglata l'intesa oggi pomeriggio in Stato-Regioni e Unificata sul decreto correttivo del Dlgs diattuazione della legge Madia per la selezione dei manager delle aziende sanitarie, dopo la sentenza della Consulta che aveva dichiarato "insoddisfatto" il principio di "leale collaborazione istituzionale". Tutte le novità per graduatorie e formazione degli elenchi. IL TESTO DEL DECRETO CORRETTIVO.

06 APR - Il sistema delle Conferenze – Stato Regioni e Unificata – non sarà più solo sentito, ma dovrà esprimere la sua intesa nel rispetto del principio di “leale collaborazione”. E proprio nel rispetto di questo e dietro richiesta delle Regioni, cambiano alcuni parametri per la selezione della dirigenza delle aziende sanitarie.
 
Le Regioni hanno dato il via libera oggi sia in Stato-Regioni che in Unificata al decreto correttivo del Dlgs 171/2016 "Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lett. p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria", attuativo della riforma Madia, che sarebbe dovuto entrare in vigore il 18 settembre 2016, ma è stato bloccato da una sentenza della Consulta (251/2016) in cui si sottolineava lo scarso coinvolgimento delle Regioni in una scelta che le riguarda in prima persona (vedi qui il vecchio testo del decreto bocciato dalla Consulta).
 
Il vecchio decreto, comunque in vigore per tutte le parti non corrette, istituisce presso il ministero della Salute un elenco nazionale di quanti hanno i requisiti per la nomina di direttore generale delle aziende sanitarie. Secondo il decreto l'elenco, a cui si accede mediante un avviso pubblico di selezione per titoli, è stilato da una Commissione istituita presso il ministero della Salute e composta da  esperti che partecipano a titolo gratuito e restano in carica il tempo di effettuare la selezione. ll Dlgs. n. 171/16 disponeva inoltre i termini entro cui le Regioni effettuano la verifica dei risultati aziendali e il raggiungimento degli obiettivi confermando i direttori generali o risolvendo il contratto prima entro 60 giorni, con le modifiche entro 90. Tra le ragioni di revoca è prevista anche la mancata trasparenza sui costi sanitari, problema risolto questo con la clausola di salvaguardia economica presente nel testo correttivo.
 
Le correzioni contenute nel nuovo decreto riguardano più in particolare anzitutto il coinvolgimento delle conferenze Stato-Regioni e Unificata che dovranno, appunto, esprimere l’intesa sulle scelte. L’intesa deve coinvolgere anche i parametri tecnico-scientifici della scelta ed è eliminata la previsione della valutazione in “modo paritario della comprovata esperienza dirigenziale e dei titoli formativi e professionali”.
 
E’ stabilito poi che i titoli abbiano attinenza con le materie del management e della direzione aziendale e varranno anche i corsi di perfezionamento universitari almeno annuali, le abilitazioni professionali e ulteriori corsi di formazione manageriale riconosciuto e che abbiano una durata di almeno 50 ore. Sono espressamente esclusi i corsi già valutati come requisiti di accesso all’elenco nazionale.
 
Il punteggio minimo per l’inserimento nell’elenco nazionale dovrà essere non inferiore a 70 anziché 75 punti e comunque nell’elenco il candidato figurerà in ordine alfabetico e non di punteggio proprio perché lo stesso elenco non è una graduatorie ed è la commissione regionale che dovrà successivamente occuparsi del conferimento degli incarichi.
 
Rispetto al punteggio massimo complessivo ottenibile di 100, il decreto modifica la proporzione in massimo 60 punti per le esperienze dirigenziali maturate negli ultimi sette anni e massimo 40 punti per i titoli formativi e professionali.
Altre modifiche al decreto 171 prevedono che nell’ambito della procedura regionale la nomina della Commissione spetti al presidente della Regione.
 
Modalità e criteri di valutazione sono definiti dalle Regioni che ne possono decidere di ulteriori per individuare il candidato più idoneo, la rosa dei candidati per la Commissione sarà non inferiore a tre e non superiore a cinque nominativi.
Anche la rosa di candidati che la Commissione regionale presenta poi al presidente della Regione, sarà non inferiore a tre e non superiore a cinque nominativi. 
 
In caso di decadenza e di mancata conferma dell'incarico del prescelto, le Regioni potranno procedere alla nuova nomina non solo con la procedura prevista dal Dlgs 171/2016, ma anche utilizzando gli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati, purché la loro selezione sia stata svolta in data non antecedente agli ultimi tre anni e comunque questi risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale, tenuto conto che l'idoneità dura quattro anni e che potrebbero nel frattempo essere stati cancellati per i diversi motivi previsti dal decreto.
Infine, passano da 60 a 90 i giorni entro i quali la Regione procede alla verifica dei risultati aziendali e il raggiungimento degli obiettivi di ciascun direttore generale.

06 aprile 2017
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