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Apertura anno giudiziario. Canzio (Cassazione): “Necessaria una legge su adozioni gay”


Così il presidente della Cassazione nel suo intervento ha richiamato alcune sentenze sul tema, ha sottolieato come la Corte non intenda sottrarsi al "dovere di apprestare tutela ai diritti fondamentali della persona", invitando al contempo a non lasciare in via esclusiva alla giurisprudenza la soluzione di "questioni che involgono scelte impegnative dal punto di vista etico-sociale".

26 GEN - La Corte di Cassazione non si sottrae al "dovere di apprestare tutela ai diritti fondamentali della persona", ma al tempo stesso richiama la necessità di una "chiara ed escplicità volontà legislativa". Così il presidente della Corte di Cassazione, Giovanni Canzio, nel suo intervento alla cerimonia d’apertura dell'anno giudiziario, ha richiamato l'attenzione sul tema delle adozioni gay.
 
"Nel settore civile - ha ricordato Canzio - alcune sentenze hanno riguardato temi altamente sensibili dal punto di vista etico-sociale, facendosi carico di ricostruire il quadro normativo delle singole fattispecie e dando conto della compatibilità costituzionale delle soluzioni adottate e della loro coerenza coi principi comunitari". 
 
In particolare, il presidente della Cassazione  ha richiamato le sentenze n. 12962 e n. 19599: "L’una, nell’affermare la legittimità della 'adozione in casi particolari' di un minore dal partner del genitore biologico, convivente e dello stesso sesso, ha escluso ogni rilievo all’orientamento sessuale dei richiedenti, dovendosi perseguire comunque il favor di consolidamento del rapporto fra il minore e chi già se ne prende cura e ponendo l’interesse esclusivo del primo come unica condizione. L’altra, in materia di maternità assistita all’interno di una coppia costituita da due donne, ha ritenuto la legittimità del riconoscimento e della trascrizione dell’atto di nascita, formato all’estero, di un bambino 'nato' da due madri, a seguito di procedura assimilabile alla fecondazione eterologa".
 
Da queste sentenze "emerge una ricostruzione dell’istituto della famiglia intesa come comunità di vita e di affetti, incentrata sui rapporti concreti che si instaurano tra i suoi componenti, all’interno della quale il criterio guida resta quello dell’interesse preminente del minore", ha sottolineato Canzio.
 
Le due sentenze hanno avuto un notevole risalto mediatico e sono state accompagnate da pur legittimi dissensi di una parte dell’opinione pubblica e della dottrina. La Corte non può e non intende sottrarsi al dovere di apprestare tutela ai diritti fondamentali della persona. Ma - ha concluso - demandare in via esclusiva alla giurisprudenza la soluzione di questioni che involgono scelte impegnative dal punto di vista etico-sociale non è la via preferibile, mentre sarebbe da privilegiare il percorso ermeneutico disegnato sulla base di una chiara ed esplicita volontà legislativa". 
 
Sulla stessa lughezza d'onda anche l'intervento del Procuratore generale della Cassazione, Pasquale Ciccolo: "L’intervento del legislatore appare imprescindibile per colmare il vuoto di regolazione, considerato, tra l’altro, che non risulta una “tendenza” europea comune, trattandosi, infatti, di scelta rimessa alla cultura, ai valori, alla sensibilità di ciascun Paese".
 
Quanto poi al riconoscimento in Italia di un atto di nascita straniero nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne, Ciccolo, richiamando la decisione della Cassazione, sez. I, n. 19599/2016, ha precisato come la procedura di maternità assistita tra due donne legate da un rapporto di coppia, con donazione dell’ovocita da parte della prima e conduzione a termine della gravidanza ad opera della seconda, con utilizzo di un gamete maschile di un terzo ignoto, "non costituisce una fattispecie di maternità surrogata o di surrogazione di maternità, ma integra un’ipotesi di accesso alla genitorialità realizzata all’interno della coppia, assimilabile alla fecondazione eterologa, dalla quale si distingue per essere il feto legato biologicamente ad entrambe le donne".
 
Sulla delicata questione dell'utero in affitto il Procuratore generale richiama la necessità di "una sua precisa collocazione e regolazione legislativa all’interno del nostro sistema giuridico, anche per le diverse implicazioni che ne derivano (l’adozione di minore da parte di coppia omosessuale di genere maschile; la conclusione di negozi giuridici con oggetto un nascituro; il valore della vita intrauterina del nato)".

26 gennaio 2017
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