Indennizzi ex specializzandi. Inizia l’esame del Ddl anche in commissione Sanità al Senato
di G.R.
Il provvedimento punta ad indennizzare i medici cui non fu pagata la borsa di studio tra il 1978 e il 1992 e i loro colleghi più giovani cui non furono pagati contributi e assicurazioni nel contratto tra il 1993 e il 2006. Tra gli aspetti da attenzionare, per la relatrice Granaiola (Pd), l'introduzione di una remunerazione che, a differenza del legislatore comunitario, inizierebbe dal 1978 e non dal 1983, oltre alla sua estensione agli anni dal 1993 al 2006. IL TESTO
27 OTT - Il disegno di legge per indennizzare i medici cui non fu pagata la borsa di studio tra il 1978 e il 1992 e i loro colleghi più giovani cui non furono pagati contributi e assicurazioni nel contratto tra il 1993 e il 2006, prosegue il suo iter parlamentare e, dopo la commissione Istruzione, approda anche in commissione Sanità al Senato per un esame congiunto.
Ad introdurre il provvedimento ai senatori della XII commissione è stata ieri la relatrice
Manuela Granaiola (Pd). "Il disegno di legge n. 2400, adottato come testo base dalla Commissione di merito, oltre al riconoscimento economico retroattivo del periodo di formazione, al pari degli altri testi, stabilisce anche una modalità alternativa di sanatoria, consistente in periodi di contribuzione figurativa, che può condurre al prepensionamento o all'integrazione della pensione già percepita - spiega la senatrice dem -. Il diritto alla corresponsione della remunerazione è subordinato all'accertamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di alcuni requisiti elencati nei diversi testi".
Due, a parere di Granaiola, gli aspetti del disegno di legge meritevoli di particolare considerazione: "In primo luogo, il testo sembra ampliare l'ambito applicativo delle provvidenze al di là di quanto richiesto dalla normativa europea, per come interpretata dalla prevalente giurisprudenza: il legislatore comunitario aveva inteso introdurre l’obbligo per gli Stati membri di corrispondere un’adeguata remunerazione in favore dei medici durante la formazione specialistica a far data dal 1° gennaio 1983, e non dal 1978. Inoltre, il testo intende estendere le provvidenze anche ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006, periodo per il quale vigeva una disciplina specifica sulla adeguata remunerazione, dettata dal decreto legislativo 257/1991".
"In secondo luogo - ha proseguito - per ciò che attiene alla congruità del trattamento indennitario, l'articolo 1 prevede una somma di euro 11.000,00 per anno di corso, analogamente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 257/91, somma che risulta essere superiore a quanto attualmente liquidato nelle sentenze, ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 370 del 1999, in favore di coloro che tempestivamente attivarono le prime rivendicazioni innanzi ai giudici amministrativi. In terzo luogo, sarebbe opportuno verificare sul piano giuridico la possibilità di diversificare gli indennizzi in ragione del tempo pieno o parziale dedicato alla formazione, considerando cioè la eventuale contemporanea sussistenza di rapporti di lavoro".
"Infine - ha concluso Granaiola - appare non chiara la formulazione dell’articolo 2, comma 2, laddove si conferisce a non meglio precisate 'realtà professionali di rilevanza nazionale operanti in rappresentanza degli interessi dei medici' la legittimazione a presentare le istanze di corresponsione dell'indennizzo".
Giovanni Rodriquez
27 ottobre 2016
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