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Responsabilità professionale. Difensore civico: una partecipazione paritetica può ridurre il contenzioso. E non solo

di Maria Maddalena Giungato

Per farlo si potrebbe inserire nel primo comma dell’art. 2 la previsione di una rappresentanza - presso l’Ufficio del Difensore Civico - dell’Ordine dei medici territorialmente competente, accanto a quella delle associazioni dei pazienti. Una modifica che avrebbe anche una positiva valenza culturale, ovvero quella di incentivare il confronto ed il dialogo quale fondamentale risorsa per evitare cause inutili.

22 FEB - La riforma della responsabilità sanitaria, ormai in fase di approvazione definitiva, segna sicuramente una svolta importante per tutti, medici e pazienti e rappresenta comunque un successo per la Politica, che ha avuto il coraggio e la capacita’ di mettere mano ad una riforma, da più tempo annunciata ma finora mai attuata, senza attendere - come sempre più spesso è avvenuto in passato- che fosse la Magistratura chiamata a risolvere i problemi su cui il Parlamento non aveva saputo o voluto intervenire. Detto questo, tutto è perfettibile o più semplicemente migliorabile – e il testo oggi al Senato è davvero decisamente migliorativo rispetto a quello iniziale - ma avere la capacità di avviare un cambiamento, e perseguirlo, è comunque una gran cosa.

Molti addetti ai lavori hanno già evidenziato alcune possibili profili di criticità del meccanismo assicurativo e delle modalità della rivalsa, mentre a parte il Prof. Cavicchi (Responsabilità professionale. L’obiettivo è ridurre il contenzioso e per farlo serve recuperare il rapporto con il paziente v. QS del 20.2.2016) nessuno ha recentemente posto in adeguata considerazione il tema della relazione medico paziente. Tutti coloro i quali si occupano di responsabilità sanitaria sanno bene che un gran numero di contenziosi nasce, anzitutto, da un problema di comunicazione tra le parti.

Il paziente talvolta non si duole dell’atto medico in se per sé considerato, ma del tempo che gli è stato dedicato, delle spiegazioni che non gli sono state fornite, ovvero di tutta quella relazione che è compresa ma non si esaurisce in un adeguato consenso informato. Questo aspetto andrebbe assolutamente considerato e implementato nella Legge perché la riduzione del contenzioso non deriva solo dalla gestione del rischio clinico ma consegue anche e soprattutto da una nuova cultura dei rapporti – “ pre e post contenziosi”- e da una considerazione adeguata della relazione tra medico e paziente.

Nel ddl Gelli all’art. 2 è prevista la facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di affidare all’ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute ed è in tale sede la rappresentanza delle associazioni dei pazienti - e il supporto tecnico ma non quella dei medici. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute potrà essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato,per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell’assistenza sanitaria e interverrà a tutela del diritto leso, qualora verifichi a fondatezza della segnalazione. In ogni Regione verrann (art. 2, comma 4) istituiti i Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente per la raccolta dei dati regionali sugli errori sanitari e sul contenzioso da trasmettere all’Osservatorio nazionale, di cui al successivo art. 3, che acquisirà dai Centri per la gestione del rischio sanitario, i dati regionali relativi agli errori sanitari (nonché alle cause, all’entità, alla frequenza e all’onere finanziario del contenzioso e individuerà idonee misure anche mediante la predisposizione, con l’ausilio delle società scientifiche, di linee di indirizzo per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario nonché per la formazione e l’aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie).

Sulla segnalazione al Difensore civico i lavori parlamentari hanno già avuto la capacità di eliminare quella che era un vulnus della prima stesura, che prevedeva la possibilità di una denuncia anonima del paziente e questo è già un primo passo importante ma potrebbe essere un secondo passo parimenti importante quello di inserire, all’art. 2, comma 1, la previsione di una rappresentanza, accanto delle associazioni dei pazienti, di una rappresentanza paritetica dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri, al fine di garantire un necessario contraddittorio ed una equilibrata interlocuzione tra le parti. Per valutare se la disfunzione segnalata dal paziente è o meno fondata non è necessario sentire anche il professionista coinvolto o un suo rappresentante?
 
Per capire come risolvere – se possibile – il problema non è il caso di sentire la componente sanitaria? Garantire eguali diritti ai soggetti coinvolti è certamente un presupposto essenziale per corretta una gestione dei conflitti e per efficace risoluzione degli stessi. La presenza presso l’Ufficio del Difensore Civico, quale Garante del diritto alla Salute di una rappresentanza dell’Ordine dei Medici – allo stato esclusa - potrebbe essere un’occasione preziosa per un proficuo riposizionamento delle relazioni tra le parti, in quanto potrebbe consentire di realizzare più obiettivi:
1) prevenire l’insorgere di un contenzioso , anzitutto nei casi in cui è possibile soddisfare aliunde le esigenze del paziente che, ad esempio, può ritenersi soddisfatto delle proprie richieste da un chiarimento con il medico o da una ripetizione della prestazione insoddisfacente da parte del medesimo o di altro professionista;
2) monitorare le più frequenti ipotesi di contenzioso al fine individuarne e – se possibile - rimuoverne le cause;
3) predisporre protocolli di intesa volti ad avviare forme di collaborazione che contemperino le più stringenti esigenze del paziente con le necessità della struttura sanitaria e del professionista che vi opera – non solo per evitare l’insorgere di controversie ma anche - per migliorare il rapporto medico paziente.

Il potenziamento dell’Ufficio del Difensore Civico e del Centro Regionale per la gestione del rischio sanitario è da perseguire anche in ragione della circostanza che il sistema congegnato dal ddl Gelli, nell’intento di assicurare maggiori tutele ai soggetti coinvolti, rischia, tuttavia, di implementare i procedimenti giudiziari (v. Responsabilità professionale: aziende e professionisti dipendenti, assicurazioni e rivalsa di Daniele Rodriguez e Anna Aprile QS 14 febbraio 2016) che vedranno in qualche modo moltiplicarsi i motivi del contendere tra le parti - potendo il contenzioso insorgere tra paziente e struttura, tra struttura e medico, tra assicurati e assicuratori, tra paziente e assicuratori, etc.- senza considerare che peraltro il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 8 del ddl è in realtà già un contenzioso, perche si svolge in sede giudiziaria. In questo senso la presentazione di un’istanza al Difensore Civico potrebbe integrare il soddisfacimento della condizione di procedibilità al pari del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 8.

In una prospettiva siffatta quindi, sarebbe particolarmente utile, anche al fine di evitare possibili distorsioni speculative, scoraggiare il più possibile il contenzioso attraverso l’Ufficio del Difensore civico regionale, in linea con il trend e la cultura giuridica che si è andata giustamente affermando negli ultimi anni.

Pertanto, ben si potrebbe inserire nel primo comma dell’art. 2, del testo già approvato alla Camera la previsione di una rappresentanza - presso l’Ufficio del Difensore Civico, quale garante per il diritto alla salute - dell’Ordine dei medici territorialmente competente, accanto a quella delle associazioni dei pazienti ( anche quale condizione di procedibilità al pari del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 8).

Un’auspicabile modifica in tal senso avrebbe anche una positiva valenza culturale, ovvero quella di incentivare il confronto ed il dialogo quale fondamentale risorsa per evitare cause inutili e per aiutare i medici a capire le esigenze dei pazienti e consentire anche a questi ultimi di porsi nella prospettiva, non sempre agevole, dei medici. Il tutto certamente a vantaggio della salute e per di più a costo zero: insomma, un’opportunità da non perdere.

Avv. Maria Maddalena Giungato  

22 febbraio 2016
© Riproduzione riservata

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