Responsabilità professionale. La commissione Affari Sociali approva il nuovo articolo 6. Cambia il Codice penale per i medici
di G.R.
Con il nuovo articolo, frutto di un emendamento del relatore Federico Gelli (Pd), l’esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, solo in caso di colpa grave. Colpa viene però esclusa quando vengono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida. L'ARTICOLO 6
03 NOV - La commissione Affari Sociali della Camera ha oggi approvato il nuovo articolo 6 del disegno di legge sulla responsabilità professionale, frutto di un emendamento presentato la scorsa settimana dal relatore,
Federico Gelli (Pd). Nel testo riformulato viene introdotto nel Codice penale il 590-ter. Si stabilisce quindi che l’esercente la professione sanitaria che cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, solo in caso di colpa grave. La colpa grave viene però esclusa quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, vengono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali. Nel mentre, in attesa che queste linee guida vengano emanate da società scientifiche riconosciute con apposito decreto dal Ministero della Salute, è stata inserita una norma transitoria che, per evitare vuoti normativi, prevede l'applicazione della legge Balduzzi.
Rinviata a domani la votazione dell’articolo 7 che disciplina, invece, la responsabilità civile degli esercenti la professione sanitaria.
Giovanni Rodriquez
03 novembre 2015
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