Legge di stabilità. La Bilancio boccia 23 emendamenti sulla sanità. Nel mirino personale, non autosufficienza, ludopatie e cure palliative
di Giovanni Rodriquez
Questo il risultato sui circa 100 emendamenti riguardanti la sanità. Un terzo dei bocciati fanno riferimento all'art. 11 sul personale della PA. Non passa l'esame l'incremento del Fondo per le non autosufficienze. Respinta anche la proposta sull'idoneità dei medici non specializzati ad operare nelle reti per le cure palliative.
15 NOV - Arrivano le prime bocciature a quel fiume in piena di emendamenti alla legge di stabilità presentati nei giorni scorsi. Per quanto riguarda la sanità, sulle quasi 100 proposte di modifica in materia, 23 sono state respinte. Mentre alcune di queste potevano essere messe in conto - ad esempio quelle riguardanti l'art. 11, ossia quelle norme sul personale dipendente del Ssn dalle quali si dovranno ricavate risparmi per 1,150 miliardi di euro nel biennio 2015-2016 - altre, invece, risultano più eclatanti.
E' il caso, ad esempio, delle proposte emendative, firmate dall'intera Commissione Igiene e Sanità del Senato, relative alla cura delle persone affette da ludopatia (emendamento 7.240), e quella riguardante l'idoneità ad operare nelle reti per le cure palliative dei medici che, indipendentemente dal possesso di una specializzazione, documentino almeno un'esperienza quinquennale nel campo (emendamento 7.252).
Respinte anche diverse proposte riguardanti i farmaci e le farmacie, come la possiblità di mantenere la direzione della farmacia privata fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte del farmacista iscritto all'albo professionale o il potenziamento dell'attività di farmacosorveglianza.
Di seguito, nel dettaglio, le proposte di modifica giudicate "inammissibili".
ARTICOLO 7 (Misure di carattere sociale)
7.0.8 (Tomaselli)
Prosecuzione e potenziamento delle attività di farmacovigilanza.
7.46, 7.47 e 7.48 (Barani et al)
I dirigenti del Ssn con 40 anni di contribuzione a domanda possono accedere al pensionamento con le norme e le decorrenze previgenti rispetto all’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.
7.68 (Bonfrisco et al)
La spesa per le non autosufficienze viene alzata a 500 milioni di euro per il triennio 2014-2016.
Il 50% delle risorse viene destinato agli interventi a sostegno delle persone affette da patologie Sla e Sma 1.
7.69 (Bonfrisco et al)
La spesa per le non autosufficienze viene alzata a 500 milioni di euro per il triennio 2014-2016.
Il 50% delle risorse viene destinato agli interventi in favore dei nuclei familiari con Isee non superiore a 20.000 euro annui, di cui fanno parte disabili non autosufficienti.
7.74 (Uras et al)
Viene autorizzata la spesa di 375 milioni di euro per il 2014 per la copertura dei costi di rilevanza sociale dell’assistenza socio-sanitaria.
7.159 (Petraglia et al)
Il Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere viene incrementato con uno stanziamento di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
7.240 (De Biasi et al)
Le Regioni potenziano i loro servizi territoriali al fine di prevenire, curare e riabilitare le persone affette da ludopatia. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, stimato in 350 mln di euro per il 2014, si prevede mediante istituzione di apposito Fondo alimentato dal 5% delle entrate derivanti dal gioco d’azzardo, al netto della quota spettante all’erario.
7.249 (Bianconi)
È istituita presso il Ministero della salute la cabina di regia per l’Hta.
7.252 (De Biasi et al)
Sono idonei a operare nelle reti per le cure palliative pubbliche o private accreditate i medici che, indipendentemente dal possesso di una specializzazione, alla data dell’entrata in vigore della presente legge documentino un’esperienza almeno quinquennale nel campo delle cure palliative, previa certificazione dell’attività svolta rilasciata dalla regione sulla base di criteri determinati con Dpcm, su proposta del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
ARTICOLO 10 (Razionalizzazione della spesa delle amministrazioni pubbliche)
10.182 (D’Ambrosio Lettieri et al)
All’implementazione del capitolo di spesa della formazione medico specialistica si provveda attingendo al Fsn, per la quota parte destinata alla ex formazione specialistica in medicina generale.
10.194 (D’Ambrosio Lettieri et al)
A decorrere dall’anno accademico 2014-2015 ai laureati appartenenti alle categorie de veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi e alle ulteriori categorie sanitarie non rientranti nell’area medica iscritti alle scuole di specializzazione post-laurea dell’area sanitaria è applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 368/99.
ARTICOLO 11 (Razionalizzazione della spesa nel pubblico impiego)
11.9 (Bianco et al)
Aggiungere che il comma 1, lettera a), dell’art. 1 del Dpr n. 122/2013 non si applica al personale del Ssn.
11.12 (D’Ambrosio Lettieri et al)
Il comma è sostituito dal seguente: “Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale convenzionato con il Ssn.
11.14 (Romano et al)
Dopo il comma 3 aggiungere che il risparmio previsto da quanto disposto dai commi precedenti, anche al personale convenzionato con il Ssn, quantificabile in 140 mln nel 2015 e 210 a decorrere dal 2016, è utilizzato per incrementare la disponibilità finanziaria prevista per i contratti di formazione specialistica per i medici.
11.15 (Scavone et al), 11.16 (Ceroni)
Dopo il comma 3 aggiungere che il 50% delle risorse economiche derivanti dalle disposizioni contenute ai commi 2 e 3 è destinato all’incremento del numero di contratti di formazione specialistica, medica e non medica, e del corso specifico in medicina generale per gli anni 2014 e 2015.
11.18 (D’Ambrosio Lettieri et al)
Sopprimere il comma 4 (le Regioni non devono tener conto dell’indennità di vacanza contrattuale riferita al periodo 2015-2017).
11.73 (D’Ambrosio Lettieri et al)
Il comma 9 (nell’anno 2016, le amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura dell’80% nell’anno 2017 e del 100% a decorrere dall’anno 2018) viene sostituito con il seguente: a decorrere dal 2016 le amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari a quella relativa al personale cessato nell’anno precedente.
11.231 (D'ambrosio Lettieri et al)
Abrogare il comma 17 dell'articolo 11 del DL 1/2012 convertito, con modificazioni, dalla L 27/2012, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2015 e fatta eccezione, comunque, per le farmacie rurali sussidiate, la direzione della farmacia privata può essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte del farmacista iscritto all'albo professionale.
11.232 (D'ambrosio Lettieri et al)
Prorogare al 1 gennaio 2020 il termine di applicazione della disposizione sopra richiamata in materia di limite anagrafico alla direzione della farmacia privata.
ARTICOLO 15 (Patto di stabilità interno per la società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali)
15.54 (Pizzetti)
Non si applicano alle farmacie comunali l’art. 15 della legge di stabilità (relativo al patto di stabilità interno per le società, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali) e le norme che stabiliscono a carico delle società divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria.
Giovanni Rodriquez
15 novembre 2013
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