Responsabilità professionale. Il nuovo testo allo studio della Camera
Obbligo di assicurazione per le strutture e di conciliazione prima di avviare azioni nei confronti dell’assicuratore. Obbligo per Asl e ospedali di istituire uffici legali di supporto per il personale. Queste alcune delle norme previste dal testo sulla responsabilità professionale firmato del deputato Pdl, Fucci.
03 LUG - Il Parlamento torna ad affrontare il tema della responsabilità professionale dei sanitari. E lo fa dando il via oggi all’iter di esame, in Commissione Affari Sociali, del disegno di legge proposto dal deputato del Pdl, e ginecologo, Benedetto Fucci,
In tutto si tratta di cinque articoli che cercano di mettere mano ad un tema, quello della responsabilità professionale, delicato e complesso oltre che estremamente oneroso per il Servizio sanitario. Nel tentativo di offrire risposte a queste tematiche il disegno di legge dell’onorevole Fucci si propone di definire,
all’articolo 1, la natura del rapporto tra medico e paziente, mediante l'introduzione, il modello è preso in prestito dalla Francia, di un contratto che espressamente non comporti per il medico l'obbligo di guarire il paziente, bensì quello di prestargli le cure appropriate e necessarie, in conformità con le conoscenze scientifiche acquisite.
L’articolo 2: prevede l'obbligo, per tutte le strutture sanitarie, pubbliche o private, di stipulare una copertura assicurativa per responsabilità civile a vantaggio sia del personale medico che di quello sanitario e infermieristico. "Ciò comporta - spiega Fucci nella sua proposta – il principio secondo cui la responsabilità civile per eventuali danni subìti a causa di imperizia da parte del personale sanitario sia posta a carico delle strutture in cui è avvenuto l'intervento medico. Di conseguenza, colui che si ritenga danneggiato da un intervento sanitario e che giudichi tale violazione contraria a quanto stipulato nel contratto deve obbligatoriamente rivolgersi all'assicuratore".
L’articolo 3 introduce il concetto dell’obbligatorietà della conciliazione stragiudiziale prima di avviare l'azione civile nei confronti dell'assicuratore. Se la conciliazione dovesse fallire allora si può avviare l'azione civile diretta nei confronti dell'assicuratore.
L’articolo 4 prevedere l’obbligo di istituire nelle Asl e negli ospedali appositi uffici legali di supporto al personale sanitario sul piano legale nel momento in cui questo debba prendere, nell'arco di poco tempo, decisioni di estrema delicatezza per la necessità di intervenire in situazioni di emergenza. "Di conseguenza - spiega ancora Fucci – ove sia accertato che il sanitario ha seguito tali indicazioni, esso non può essere accusato o subire penalizzazioni sul piano disciplinare o economico".
Infine
l’articolo 5 istituisce obbligatoriamente, presso ogni regione e Pa, “un ufficio di valutazione del rischio di responsabilità civile del personale sanitario, composto da esperti con l’obiettivo di prevenire i contenziosi offrendo alle Asl e agli ospedali indicazioni di natura vincolante sul piano organizzativo. Inoltre, anche per fare chiarezza sulle cifre e sulle dimensioni del fenomeno e per ovviare alla mancanza di fonti certe di cui si accennava all'inizio, questi uffici hanno il compito di raccogliere i dati sul contenzioso in campo sanitario emersi nei territori di competenza, inviando una relazione sia al Ministero della salute che alle competenti Commissioni parlamentari”.
03 luglio 2013
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