Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Mercoledì 02 OTTOBRE 2024
Governo e Parlamento
segui quotidianosanita.it

In dirittura d’arrivo i decreti per il “restyling” del profilo dell’Oss e per l’istituzione della  nuova figura dell’Assistente infermiere

di Ester Maragò

Dagli standard professionali da raggiungere fino alla definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione, dopo un confronto tra Ministero e Regioni sono stati inseriti all’Ordine del giorno della seduta della Stato-Regioni di domani l’aggiornamento del profilo dell’Operatore socio sanitario e il Decreto che istituisce la figura tutta nuova dell’assistente infermiere. Ecco cosa prevedono i documenti con le ultime modifiche. I DECRETI

02 OTT -

La cronica carenza di infermieri cui non si riesce a far fronte negli ultimi anni ha visto il progressivo sviluppo dell’Operatore sanitario e anche la necessità di istituire una nuova figura ancor più specializzata che prenderà la denominazione di ‘assistente infermiere’ o super Oss com’è stata ribattezzata.

Dopo un confronto tra Ministero della Salute e Regioni arrivano all‘ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni di domani i due decreti per rendere omogeneo lo sviluppo di questi di due profili. Novità che, dopo le anticipazioni di Quotidiano Sanità, hanno “stimolato” nelle scorse settimane molte riflessioni tra le professioni sanitarie.

Ma partiamo dalla revisione della figura dell’Oss che nasce dalla “necessità di procedere con un aggiornamento del profilo nonché del percorso formativo il quale deve garantire una maggiore uniformità di contenuti”.

Il provvedimento regolamenta standard professionali da raggiungere, competenze e abilità minime essenziali dell’Oss “operatore che svolge attività finalizzate a soddisfare i bisogni primari e favorire il benessere e l’autonomia delle persone assistite in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale”.

Come messo nero su bianco, l’Oss svolge la propria attività in collaborazione con il professionista sanitario o sociale di riferimento, e in integrazione con gli altri operatori sanitari e sociali. Opera nei contesti sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, presso i servizi e le strutture ospedaliere e distrettuali, territoriali, residenziali, semi-residenziali. E anche in strutture scolastiche, strutture penitenziarie, strutture psichiatriche e setting ambulatoriali, a domicilio dell’assistito nonché presso ulteriori contesti che in ragione dell’evoluzione delle organizzazioni e delle necessità assistenziali potranno aver bisogno della presenza dell’operatore socio-sanitario.

Nello specifico gli ambiti di competenza sono quelli di:
- aiutare la persona assistita nel soddisfacimento dei bisogni di base e alla vita quotidiana;
- assicurare igiene, sicurezza e comfort degli ambienti di vita e di cura della persona;
- svolgere attività di assistenza alla persona a carattere sanitario e socio-assistenziale;
- svolgere attività finalizzate all’integrazione con altri operatori e al lavoro in team.

Il provvedimento definisce poi minuziosamente anche l’ordinamento didattico dei corsi di formazione dedicati. Si lascia alle Regioni alle province autonome la programmazione del fabbisogno regionale e l’organizzazione dei corsi ed anche i criteri per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi stessi. Sempre nel rispetto delle disposizioni stabilite nel documento.

Il corso di formazione avrà una durata complessiva non inferiore a 1000 ore, da svolgersi in un periodo di tempo non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi. E sarà strutturato in 2 moduli didattici: un modulo relativo alle competenze di base e un modulo relativo alle competenze professionalizzanti.

Sono ammessi all’esame di qualifica i corsisti che al termine del percorso formativo abbiano riportato valutazioni positive in tutte le materie di insegnamento e nel tirocinio.
Gli operatori socio-sanitari sono inoltre obbligati a frequentare eventi formativi di aggiornamento riguardanti gli ambiti operativi di competenza per una durata complessiva di almeno un’ora per ogni mese lavorato nell’anno di riferimento, con la possibilità di completamento della formazione nel triennio successivo, a partire dall’anno seguente a quello di conseguimento della qualifica.

Da sottolineare come la qualifica professionale di operatore socio-sanitario acquisita ai sensi dell’Accordo stipulato ni Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 2 febbraio 2001 sarà equipollente alla qualifica professionale acquisita ai sensi del presente Accordo.

Ma se per l’Oss si tratta di una revisione la figura dell’assistente infermiere è una vera e propria novità. L’Assistente infermiere è definito come un “operatore in possesso della qualifica di operatore socio sanitario che a seguito di un ulteriore percorso formativo consegue al qualifica di Assistente infermiere”.

Nei contesti organizzativi in cui è previsto il suo inserimento nei team assistenziali, dovrà collaborare con gli infermieri assicurando le attività sanitarie identificate nel provvedimento, oltre a svolgere le attività proprie del profilo di operatore socio sanitario. Si specifica poi che le sue attività sono rivolte alla persona per fornire assistenza diretta di tipo sanitario e supporto gestionale, organizzativo e formativo. In rapporto alla gravità clinica dell’assistito e all’organizzazione del contesto, svolgerà le proprie attività secondo le indicazioni dell’infermiere e in collaborazione e integrazione con gli altri operatori. È inoltre responsabile della correttezza dell’attività svolta.

Gli ambiti di competenza si articolano in abilità minime e conoscenze essenziali in: tecniche ed interventi assistenziali di carattere sanitario e primo soccorso; organizzazione e integrazione con altri professionisti/operatori

Anche per questa figura, Regioni e province dovranno definire annualmente il bisogno formativo e il fabbisogno professionale dopo aver informato le organizzazioni sindacali rappresentative, provvedono inoltre all’organizzazione dei corsi di formazione sempre nel rispetto delle disposizioni del decreto.

Ampio spazio è quindi dedicato ai corsi di formazione. Per accedervi è richiesta la qualifica di operatore socio-sanitario o titoli equipollenti, ai sensi della normativa vigente, il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di altro titolo di studio di pari livello conseguito all’estero ed esperienza professionale come operatore socio-sanitario di almeno 24 mesi.

Il corso di formazione dovrà avere una durata complessiva non inferiore a 500 ore, da svolgersi in un periodo di tempo non inferiore a 6 mesi e non superiore a 12 mesi.
Sono ammessi all’esame di qualifica gli studenti che al termine del percorso formativo abbiano riportato valutazioni positive in tutte le materie di insegnamento e nel tirocinio.

Gli Assistenti infermieri sono obbligati a frequentare eventi formativi di aggiornamento riguardanti gli ambiti operativi di competenza per una durata complessiva di almeno un’ora per ogni mese lavorato nell’anno di riferimento, con al possibilità di completamento della formazione nel triennio successivo, a partire dall’anno seguente a quello di conseguimento della qualifica.

Ester Maragò



02 ottobre 2024
© Riproduzione riservata
Allegati:

spacer Il Documento

Altri articoli in Governo e Parlamento

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy