"Per l'accesso al beneficio a decorrere dall'anno 2023, come noto agli Onorevoli interroganti, è in corso l'adozione del decreto interministeriale volto a rideterminare i tempi per la presentazione delle domande, gli importi del contributo e i tempi per il suo utilizzo.
Per quanto riguarda l'iter per l'adozione del provvedimento, si stanno risolvendo, in tempi brevi, alcune criticità derivanti da possibili interpretazioni differenti della norma primaria che prevede il contributo di cui trattasi, riguardanti in particolare: se il contributo, una volta stabilizzatosi a regime sia da considerarsi compreso nel finanziamento sanitario corrente come la quota già prevista per il 2022; se al predetto finanziamento debbano accedere o meno le autonomie speciali, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono il concorso della regione o della provincia al finanziamento sanitario corrente, così come è stato previsto per il contributo erogato nel 2022".
Così il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, rispondendo ieri in Commissione Affari Sociali alla Camera all'interrogazione sul tema presentata da Carmen Di Lauro (M5S).
Di seguito la risposta integrale del sottosegretario Gemmato.
"Il tema della tutela della salute mentale rappresenta una priorità per il Ministero della salute e per il Governo, ricordo che nella legge n. 197 del 2022, legge di bilancio per il 2023, precisamente al comma 538 dell'articolo 1, è stata inserita la norma sul bonus a sostegno della salute mentale.
Tornando al quesito posto, è il caso si ribadire che la citata legge di bilancio per il 2023 ha reso permanente il finanziamento del cosiddetto «bonus psicologo», già previsto ed erogato una tantum per l'anno 2022, in considerazione dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, soprattutto a seguito dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, sia pur nei limiti delle risorse attualmente disponibili.
Il contributo è stato stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, e può essere concesso, sulla base del reddito ISEE del beneficiario, per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.
La previsione del carattere permanente di questa forma di sostegno per le persone con fragilità psicologica è di notevole rilievo, in quanto la tutela della salute mentale è tra i diritti fondamentali nella vita delle persone, a prescindere da età, genere o contesto socio-economico. L'OMS stabilisce, infatti, che la salute è uno stato complessivo di benessere fisico, mentale e sociale e non la mera assenza di malattie o infermità.
Per quanto riguarda le risorse stanziate una tantum, per l'anno 2022, esse sono state ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale standard riferite all'anno 2021, sulla base di requisiti anche reddituali per l'accesso al beneficio stabiliti con decreto del Ministro della salute adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Per l'accesso al beneficio a decorrere dall'anno 2023, come noto agli Onorevoli interroganti, è in corso l'adozione del decreto interministeriale volto a rideterminare i tempi per la presentazione delle domande, gli importi del contributo e i tempi per il suo utilizzo.
Per quanto riguarda l'iter per l'adozione del provvedimento, si stanno risolvendo, in tempi brevi, alcune criticità derivanti da possibili interpretazioni differenti della norma primaria che prevede il contributo di cui trattasi, riguardanti in particolare:
se il contributo, una volta stabilizzatosi a regime sia da considerarsi compreso nel finanziamento sanitario corrente come la quota già prevista per il 2022;
se al predetto finanziamento debbano accedere o meno le autonomie speciali, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono il concorso della regione o della provincia al finanziamento sanitario corrente, così come è stato previsto per il contributo erogato nel 2022.
Al riguardo, l'orientamento prevalente è quello di considerare il contributo divenuto permanente sottoposto alla stessa disciplina del contributo erogato una tantum per il 2022.
Auspico, pertanto, che in tempi brevi si possa concludere l'iter in corso".
Marianna Ricciardi (M5S), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita, dichiara di non potersi ritenere soddisfatta, osservando che, a parte un generico interesse per la tutela del benessere psicologico della popolazione, non si ravvisano in essa elementi che facciano pensare a una rapida emanazione dei decreti attuativi di quanto previsto dal decreto-legge n. 228 del 2021. Sottolinea che, in mancanza di tali decreti, le risorse stanziate per il bonus psicologo restano inutilizzabili per l'anno in corso.