Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022 il decreto Milleproroghe. Per la sanità presenti diverse misure, a partire dalla proroga dei contratti dei neolaureati in medicina, abilitati all'esercizio della professione e assunti per far fronte all'emergenza Covid.
L'Aifa potrà prolungare a tutto il 2023 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022, nonché provvedere affinché siano prorogati o rinnovati fino alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile con scadenza entro la predetta data del 31 luglio 2022. Gli organi deputati alla liquidazione della Croce rossa italiana restano in carica fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.
Si potrà continuare ad utilizzare la ricetta elettronica anche per tutto il prossimo anno.
Ecco di seguito tutte le misure previste per la sanità.
Riparto quota premiale (modifica legge 191/2009). Anche per l'anno 2023 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Croce rossa (Dlgs 178/2012). Gli organi deputati alla liquidazione della Cri restano in carica fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.
Proroga contratti neolaureati in medicina (legge 27/2020). Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente vengono prorogate a tutto il 2023 le assunzioni di quei neolaureati in medicina, abilitati all'esercizio della professione medica, reclutati per far fronte all’emergenza Covid.
Contratti di collaborazione Aifa. L'Aifa potrà rinnovare fino al 31 dicembre 2023 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022, nonché provvedere affinché siano prorogati o rinnovati fino alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile con scadenza entro la predetta data del 31 luglio 2022. Agli oneri di 760.720 euro per l'anno 2022 si aggiungono ora il 1.395.561 euro stanziato per l'anno 2023.
A questi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
Ricetta elettronica. Le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica sono prorogate sino al 31 dicembre 2023.
Finanziamento obiettivi ricerca, assistenza e cura. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza è accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza Stato Regioni di intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per gli anni dal 2017 al 2024.
La somma è così ripartita:
- 12,5 milioni di euro e per gli anni 2023 e 2024, 15,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio e protoni.
Ecm. I crediti formativi del quadriennio 2020-2023, da acquisire attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza Covid.
Osteopati. Poiché la legge 3/2018 aveva previsto che: " Nell'ambito delle professioni sanitarie " è individuata la professione dell'osteopata e che: "Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia [...] nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi ", successivamente, con l'articolo 4, comma 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è stato disposto che: "All'articolo 7, comma 2, secondo periodo, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: 'da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “da adottare entro il 31 dicembre 2022'” .
Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal citato articolo 7 della legge n. 3 del 2018, con decreto dirigenziale n. 39 del 2022 si è provveduto alla costituzione di un apposito Tavolo tecnico di lavoro, nel quale sono state, altresì, sentite Associazioni e Federazione rappresentative degli osteopati che ne hanno fatto richiesta, e sono stati evidenziati molteplici aspetti ritenuti fondamentali per il corretto e proficuo prosieguo dei lavori. I lavori svolti sino ad ora dai componenti del Tavolo tecnico hanno portato alla stesura di una bozza di ordinamento sulla quale, tenuto conto degli aspetti sopra indicati, insistono ancora talune criticità, per la cui risoluzione si ritengono necessari ulteriori ed approfondite valutazioni.
Pertanto, in considerazione dell'esigenza di integrare l'istruttoria in corso, dell'imminenza del termine per l'adozione dell'ordinamento didattico – previsto per il 31 dicembre 2022 – e alla luce del fatto che il tavolo di lavoro e i Ministeri interessati (Ministero dell'università e della ricerca e Ministero della salute) hanno ritenuto necessario l'approfondimento di alcuni aspetti, al fine di addivenire alla definizione di un ordinamento che preveda contenuti formativi indispensabili e che, dunque, assicuri un'adeguata formazione sostenibile in termini di qualità e quantità (anche sotto il profilo della dotazione del personale docente) e coerente rispetto alla figura professionale delineata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 2021, si rende pertanto necessaria la proroga del termine alla data del 30 giugno 2023.
Giovanni Rodriquez