Decreto Balduzzi. Iniziato l’iter alla Camera. Ecco le proposte di modifica del relatore Barani
Con la relazione di Lucio Barani (Pdl) è iniziato oggi in commissione Affari Sociali l’esame del Dl. Sblocco del turnover, proroga a 70 anni dell’età pensionabile, responsabilità professionale e distanza tra le sale gioco e i luoghi di raccolta giovanili. Sono i punti che Barani propone di modificare. Scelto il secondo relatore: sarà Livia Turco.
19 SET - Ha esordito stamani in commissione Affari Sociali della Camera il decreto Sanità elaborato dal ministro della Salute, Renato Balduzzi, n.158/2012. Ad introdurlo ai deputati è stato Lucio Barani (Pdl), relatore del provvedimento, che con la sua ha di fatto dato inizio all’iter parlamentare per la conversione in legge del decreto.
Ma la giornata di lavoro in commissione è stata caratterizzata anche da altri importanti atti: anzitutto la scelta di Livia Turco, ex ministro della Salute ed esponente del Pd, quale secondo relatore al decreto. E poi il calendario dei lavori per le prossime settimane. L’intenzione della commissione, che esamina il decreto in sede referente, è quella di portare il provvedimento in Aula la seconda settimana di ottobre. Il termine per presentare gli emendamenti è stato fissato per lunedì 1 ottobre alle ore 12.00. L'8 o il 9 del prossimo mese si procederà invece con una serie di audizioni.
Vediamo, ora, nel dettaglio le proposte di modifica avanzate oggi dal relatore del Pdl, Lucio Barani.
Sblocco del turn over nelle Regioni in Piano di rientro dove si registrano segnali positivi
Nell’ambito dell’art. 1 Barani ritiene “auspicabile” prevedere lo sblocco del turnover, “seppure parziale”, nelle Regioni “adesso virtuose in cui una gestione accurata sta dando risultati positivi, ma che restano soggette ai vincoli restrittivi del Piano di Rientro, in molti casi ereditate dalle precedenti amministrazioni”.
Innalzamento dell’età pensionabile
L’intenzione di Barani è quella di affrontare nell’articolo 2 sull’intramoenia “la problematica dell'età pensionabile dei Dirigenti del Ssn che, come è noto, ha come limite il 65° anno di età. Tale limite – si legge nella relazione del Relatore - , secondo la normativa vigente (legge n.183/2010) che non risulta abrogata, può essere prorogato fino ai 70 anni, ma entro il limite dei 40 anni di servizio effettivo. Tale normativa comporta pertanto chi ha concluso gli studi universitari nel tempo previsto ed ha iniziato subito l'attività ospedaliera può aver concluso i 40 anni di servizio effettivo anche prima dei 65 anni e quindi deve lasciare il servizio. La normativa attuale peraltro prescinde da altre problematiche pensionistiche perché prende in considerazione il ‘servizio effettivo’ e non gli eventuali riscatti o l'entità dei contributi versati all'Ente previdenziale”.
Secondo Barani “quanto descritto non è in sintonia con la Riforma Fornero che stabilisce a 66 anni l'età della pensione di vecchiaia e appare chiaramente discrepante con quanto stabilito per i colleghi universitari che hanno come età pensionabile, per l'attività clinica, i 70 anni”.
Barani propone quindi di innalzare l’età pensionabile dei medici del Ssn e i ricercatori universitari, “come già previsto nel Ddl sul Governo clinico, che prevede a 67 anni l'età pensionabile per i Dirigenti del SSN, eventualmente prorogabile fino a 70, previo parere favorevole del Collegio di Direzione”.
Inoltre, “per dare la possibilità ai giovani medici di dare il loro contributo di persone fresche di studi e volenterose, si potrebbe prevedere un incentivo all’uscita per coloro che ‘stanchi’ dell’attività professionale medica e che matureranno i requisiti entro il 31.12.2014, in modo da ottenere anche un ricambio generazionale. Mi pare evidente – afferma Barani - che ci sia l’esigenza di un riordino complessivo di questa materia, la cui disciplina è disposta in modo disarticolato in legge vigenti e in provvedimenti all’esame del Parlamento”.
Norme più chiare sulla responsabilità professionale
“Lodevole”, secondo Barani, che venga dedicato uno specifico articolo alla responsabilità professionale dei medici “perché si sente l’esigenza di una più specifica regolamentazione della responsabilità professionale per contenere il fenomeno della cosiddetta ‘medicina difensiva’”.
In questo ambito, secondo il relatore del Pdl, “sarebbe però auspicabile che la Commissione faccia un’ulteriore passo in avanti cercando di cambiare ulteriormente le regole, questo al fine di evitare che si possa ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario medico paziente con conseguenti oneri economici e sociali inaccettabili per tutti”.
Secondo il relatore è “innanzitutto essenziale che si definisca esattamente cosa si intenda per ‘atto medico’ e per ‘atto sanitario’, senza lasciare equivoci a protocolli generici che possono sempre essere usati da un magistrato ‘zelante’. In questo modo, da un lato, si pongono le basi per conferire autonoma legittimazione ad una attività di rilevanza costituzionale; dall’altro, si precisano esattamente i limiti, i confini e le rispettive responsabilità, rispetto alle altre professioni sanitarie e limitando alcuni atteggiamenti assolutamente inammissibili assunti in alcune Regioni note per la attivazione di una sorta di ‘Sanità Creativa’, che comportano un ingiustificato aumento della spesa sanitaria”.
Per Barani bisogna poi “eliminare ogni perplessità soprattutto per chi svolge la professione sanitaria in una struttura pubblica o convenzionata inserendo una definizione della c.d. ‘Colpa Grave’ analogamente a quanto previsto per la magistratura”.
Altrimenti, avverte Barani, “i protocolli richiamati nel testo procureranno un maggiore danno perché il medico per deresponsabilizzarsi diverrebbe un automa, una sorta di ‘meccanico applicatore’ di queste linee-guida da cui mai converrebbe discostarsi onde evitare ripercussioni giudiziarie. Ma è chiaro che il significato è ben diverso e cioè il professionista non è in colpa se ha rispettato ciò che la scienza medica e le comuni regole di prudenza, perizia etc. impongono. Per questo dobbiamo rivedere la norma al fine di maggior tutela del paziente e del medico”.
Ludopatia, meglio il vecchio testo
Per Barani il Parlamento farebbe bene a reinserire quanto previsto dalla prima bozza del decreto e cioè che le concessioni da bandire successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per quelle che verranno trasferite sia stabilita la distanza minima per aprire sale da gioco o posizionare altri giochi in esercizi pubblici deve avvenire a 500 metri da istituti scolastico, centri giovanili, luoghi di culto ecc.
19 settembre 2012
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