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Radiazione Venturi. La violazione del Codice c’è stata

06 APR - Gentile Direttore,
chiedo ospitalità per proporre alcune considerazioni in relazione all’intervento di Luca Benci, e soprattutto sui commenti all’articolo apparsi su QS, per sottolineare un aspetto a mio avviso non adeguatamente affrontato nel predetto intervento.
 
Vero è, come scrive Francisco Gutierrez nel suo commento, che “… a gennaio del 2016 il Consiglio dei ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/55/UE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. …” (si tratta del Dlgs. 15/2016 in applicazione della Legge, cd. delega,  9 luglio 2015, n. 114), vero è pure che “…. Il titolo di infermiere responsabile dell'assistenza generale sancisce la capacità del professionista di applicare una lista di competenze  … tra le quali … la competenza di avviare autonomamente misure immediate per il mantenimento in vita e di intervenire in situazioni di crisi e catastrofi  …“ (terminologia comunque troppo generica che
andrebbe specificata  e declinata dal legislatore …) ma la norma non prevede che diagnosi e terapia, atti ad oggi previsti (dalla legge) di esclusiva pertinenza medica, possano essere affidati a figure professionali non mediche.
 
Quindi chi, Medico iscritto all’Albo, concorre ad approvare, e condivide, l’atto amministrativo regionale che assegna compiti di diagnosi e terapia a figure non mediche non solo viola le specifiche previsioni del Codice di Deontologia Medica ma potrebbe ricadere, insieme con gli altri componenti della Giunta Regionale presenti alla relativa seduta, nell’eccesso di potere e nell’abuso ed omissione d’atti e la Delibera di Giunta poteva essere impugnata dal Governo avanti  la Corte Costituzionale per la violazione dell’art. 117 della Carta Costituzionale (ma qui i giuristi ed i costituzionalisti saranno ben più precisi di me …).
 
Aggiungo che la “delega” licenziata dal Parlamento era assai ampia e “generica”. Parlamento che, se non ricordo male, non è più stato coinvolto nella discussione ed approvazione dei contenuti del Decreto Legislativo citato se si escludono i pareri “positivi” (scontati quelli della maggioranza che sosteneva allora il Governo Renzi) delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
 
Ricordo infine che in fase di predisposizione da parte del Governo, ed in merito ai contenuti, del Dlgs. 15/2016 intervenne puntualmente FNOMCeO con una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri ove sottolineava alcuni aspetti e criticità tuttora insolute e che alcune Regioni hanno cercato di risolvere autonomamente.
 
Dott. Stefano Vignando
Medico di Medicina Generale
Presidente S.N.A.M.I. FVG

06 aprile 2019
© Riproduzione riservata

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