Ddl dispensazione farmaco. Iniziato l’esame in Senato, Bianconi: “Tende a introdurre una deregulation nel settore”
Fornire al sistema farmaceutico distributivo un quadro di stabilità per i prossimi anni che assicuri a tutti gli operatori tranquillità, all'industria farmaceutica e alla distribuzione intermedia un ampliamento del mercato atteso ed auspicato. Questi gli obiettivi del disegno di legge presentato dal Gruppo M5S in Commissione Igiene e Sanità.
24 OTT - Ieri la Commissione Igiene e Sanità ha iniziato l’esame del Disegno di legge “Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali”, fatto proprio dal Movimento 5 Stelle. Il Ddl
attraverso la formula del doppio binario, uno rappresentato dalla Farmacia convenzionata e l'altro rappresentato dalla Farmacia non convenzionata vuole rispondere alle sollecitazioni di miglioramento del settore espresse avanzate dall'opinione pubblica, dall’Unione Europea e dai farmacisti non titolari che sono 55.330 su un totale di 72.854 iscritti negli ordini provinciali, ovvero il il 76 per cento, secondo i dati contenuti nella presentazione del Ddl.
Secondo la relatrice in Commissione
Laura Bianconi, Ncd, che ha illustrato brevemente il ddl la sintesi che se ne può trarre è che “tende a introdurre una sorta di
deregulation del settore farmaceutico”.
“Il presente disegno di legge – è scritto nell’introduzione – va nella direzione di assicurare alla filiera del farmaco un quadro normativo che ripristini un contesto professionale e imprenditoriale ove vi sia certezza nel futuro e stabilizzazione dei ruoli, che sappia quindi anticipare quelle sollecitazioni al cambiamento provenienti dall'Europa e da larghi settori dell'opinione pubblica”. E conclude affermando che il Ddl “nel suo complesso vuole fornire al sistema farmaceutico distributivo un quadro di stabilità per i prossimi anni che assicuri a tutti gli operatori tranquillità, all'industria farmaceutica e alla distribuzione intermedia un ampliamento del mercato atteso ed auspicato”.
Sintesi articolo per articolo del disegno di Legge
Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali
Art. 1.
(Finalità)
Garantire e favorire l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali nonché favorire l'accesso all'esercizio della professione dei farmacisti.
Art. 2.
(Organizzazione del servizio farmaceutico)
1. L'organizzazione del servizio farmaceutico sul territorio è stabilita dalle regioni e distingue le farmacie in: farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e farmacie non convenzionate con il Ssn.
Art. 3.
(Farmacie convenzionate con il SSN)
1. Sono convenzionate con il Ssn le farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio. , ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
Art. 4.
(Farmacie non convenzionate con il SSN)
Sono farmacie non convenzionate con il Ssn gli esercizi di vicinato che sono in possesso del codice di tracciabilità del farmaco rilasciato dal ministero della Salute e dell'autorizzazione rilasciata dalla Asl sulla base di ispezione preventiva che verifica l'idoneità del farmacista, delle procedure amministrative, del locale e delle attrezzature necessarie per l'esercizio della farmacia. L’articolo 4 poi stabilisce la distanza dalle altre farmacie convenzionate e non convenzionate non inferiore a 500 metri. L'apertura di una farmacia non convenzionata è consentita in base al principio del silenzio assenso decorso un mese dall'invio della comunicazione in cui si dichiara, oltre al possesso dei requisiti, l'ubicazione della farmacia non convenzionata, il rispetto delle leggi e dei regolamenti urbanistici vigenti, la dotazione degli strumenti idonei allo svolgimento della professione e la giacenza delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla Farmacopea ufficiale.
Art. 5.
(Diritto del cittadino alla scelta
della farmacia)
Ogni cittadino è libero di scegliere la farmacia convenzionata o quella non convenzionata con il Ssn.
Art. 6.
(Titolarità della farmacia non convenzionata con il SSN)
Le farmacie non convenzionate devono essere dirette da un farmacista che abbia conseguito l’idoneità in un concorso (per l’assegnazione a sedi farmaceutiche) o che abbia almeno due anni di pratica professionale, certificata dall’autorità sanitaria competente per territorio (fermo restando che la titolarità dell'esercizio commerciale può essere di persone fisiche o di società, secondo la normativa generale in materia di esercizi di vicinato).
Art. 7.
(Dispensazione dei medicinali)
Le farmacie non convenzionate con il Ssn possono essere dispensare i medicinali che non sono prescritti dal medico sul ricettario del Servizio sanitario nazionale. Inoltre la farmacia non convenzionata, previa comunicazione da inviare all'Asl, può dotarsi di un laboratorio galenico per la preparazione di galenici officinali e magistrali (da dispensare in regime non convenzionale), limitatamente ai preparati officinali non sterili su scala ridotta ed ai preparati magistrali non sterili.
Art. 8.
(Insegna e croce)
Le farmacie non convenzionate con il Ssn hanno la denominazione “Farmacia non convenzionata con il SSN» e l'insegna a croce di colore arancione.
Art. 9.
(Sanatoria)
Ogni regione provvede, attraverso la Asl competente per territorio, a rilasciare l'autorizzazione di sede farmaceutica non convenzionata con il Ssn agli esercizi di vicinato che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano essere registrati nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) -- Tracciabilità del farmaco.
Art. 10.
(Sanzioni)
Chiunque apre una farmacia non convenzionata con il Ssn o ne assume l'esercizio senza l’autorizzazione rilasciata dalla Asl è punito con multe da 50.000 a 100.000 euro, oltre all’immediata chiusura della farmacia non convenzionata.
Art. 11.
(Vigilanza e controlli)
Sono estese alle farmacie non convenzionate le disposizioni previste per le farmacie dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.
Art. 12.
(Disposizione finanziaria)
La legge in oggetto non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 13.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale
24 ottobre 2014
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