Farmacie/2. Tar Campania su limitazione libertà di scelta sedi
Con la sentenza n. 38/2019, il Tar ha rigettato il ricorso avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento di diniego opposto dal Comune al rilascio della certificazione attestante il rispetto dei requisiti previsti per l’apertura della nuova farmacia. Il Collegio ha ribadito che le scelte effettuate nell’individuazione delle zone sono espressione di un'ampia discrezionalità e, in quanto tali, sindacabili solo per gravi ed evidenti errori di valutazione dei presupposti ed irragionevolezza. LA SENTENZA
29 GEN - Il Tar Campania, con la sentenza n. 38/2019, ha rigettato il ricorso avente ad oggetto l’annullamento del provvedimento di diniego opposto dal Comune al rilascio della certificazione attestante il rispetto dei requisiti previsti per l’apertura della nuova farmacia, nonché della deliberazione di revisione della pianta organica risalente al 2012.
La ricorrente aveva partecipato al concorso ordinario bandito nel 2009 dalla Regione Campania, risultando vincitrice. La farmacista aveva, pertanto, scelto la sede e richiesto al Comune il rilascio della certificazione “attestante il rispetto della distanza di almeno 200 mt. dalla farmacia più vicina, il soddisfacimento delle esigenze della popolazione e l’inserimento dei locali prescelti nell’ambito della sede 12, come delimitato nella Pianta organica”.
Il Comune aveva, tuttavia, negato il rilascio della suddetta certificazione, affermando che la pianta organica delle farmacie anno 2012, pur contemplando la via scelta nell’ambito della sede 12, non individua la strada prescelta dalla ricorrente tra quelle sulle quali è previsto l’insediamento della sede farmaceutica.
In primo luogo, il Tar chiarisce che, per soddisfare in modo più equilibrato le esigenze degli abitanti della zona, il Comune può individuare in via generale anche le arterie stradali dove collocare il nuovo esercizio. Il Collegio ha, poi, ribadito che le scelte effettuate nell’individuazione delle zone nelle quali dislocare le farmacie sono espressione di un'ampia discrezionalità e, in quanto tali, sono sindacabili solo per gravi ed evidenti errori di valutazione dei presupposti ed irragionevolezza.
Pertanto, “la evocata libertà di scelta del farmacista all’interno del perimetro della zona assegnata non è assoluta, potendo essere limitata dal potere di pianificazione dell’Amministrazione comunale, che persegue l'obiettivo di garantire a tutti i potenziali utenti del servizio parità di condizioni di accesso al medesimo, attraverso una equa distribuzione delle farmacie sul territorio”.
Nel caso di specie, inoltre, la scelta di individuare gli assi viari, ove ubicare l’esercizio, non appare immotivata o manifestamente irragionevole, in quanto risponde “all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio corrispondente agli effettivi bisogni della collettività, alla quale concorrono numerosi fattori diversi”. In particolare, il Comune ha tenuto conto dell’incremento territoriale della popolazione.
Infine, per i Giudici, non sussiste neanche la violazione del principio di disparità di trattamento, poiché la situazione della ricorrente non può reputarsi identica a quella degli esercizi preesistenti. Infatti, la farmacia assegnata è di nuova istituzione “mentre le altre sono già funzionanti, per cui queste ultime avrebbero subito uno sproporzionato aggravio di spese nel caso in cui fosse stato loro imposto anche il trasferimento dell’attività in via autoritativa ed in violazione dell’affidamento maturatosi”.
29 gennaio 2019
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