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Dumping contrattuale, facciamo chiarezza

16 NOV - Gentile Direttore,
in riferimento alla lettera pubblicata il 16/9/2021 dal dott. Francesco D’Addino nella sua qualità di rappresentante del Comitato Giustizia Contrattuale, al sottoscritto prof. Fernando Umberto Mariniello, nella sua qualità di Presidente dell’A.N.I.S.A.P. Campania (Associazione Nazionale Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private), associazione presente ai tavoli nazionali di tutte le Istituzioni Nazionali e che rappresenta di centri di analisi, centri di emodialisi, centri di radiologia, centri di riabilitazione e centri polispecialistici su tutto il territorio nazionale, preme precisare e confutare le affermazioni contenute nella predetta lettera.

In primo luogo voglio chiarire che il dumping contrattuale si realizza allorquando vengono applicati contratti i cui firmatari sindacali non appartengono alle sigle più rappresentative.

I Ccnl indicati (Anfass, Aias ed altri non indicati) sono tutti sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil e pertanto non pirati e non classificabili come dumping contrattuale. La scelta del Ccnl da applicare è una libera scelta dell’imprenditore e quasi sempre applica il Ccnl di riferimento dell’associazione di appartenenza .

Al sottoscritto risulta che nessun centro rappresentato dal comitato giustizia contrattuale sia iscritto all’Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata) in quanto questi sono centri di riabilitazione e quindi ambulatoriali e territoriali e non classificati come ospedali.
 
In secondo luogo, l’assertiva che un dipendente con contratto diverso dal Ccnl Aiop guadagna 10 mila euro in meno è completamente falsa e non documentata né che il risparmio rispetto al Ccnl Aiop è del 46,60%.

Si confuta anche l’affermazione che a busta paga maggiore corrispondono servizi e prestazioni di maggiore qualità in considerazione che le norme sui requisiti strutturali e organizzativi sono uguali per tutte le strutture a prescindere dal tipo di Ccnl adottato; e ciò è stato ben precisato dal parere espresso dal Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro che recita “il concetto di equipollenza non è applicabile ai Ccnl bensì alle figure professionali e ai requisiti di accesso alle stesse...... (Omissis)…. eventuali differenze fra i Ccnl in ordine al regime giuridico- economico del rapporto di lavoro …(omissis…non rilevano ai fini della qualità della prestazione e, pertanto, non costituiscono elemento discriminante.

Infine ricordo che il Ccnl Aiop è stato rinnovato a luglio 2020 dopo oltre 10 anni, mentre il Ccnl Studi professionali, a cui aderiscono molte strutture è stato aggiornato ad aprile 2015 e non dopo 10 anni ed è in fase finale di ulteriore aggiornamento.

Né è da prendere in considerazione la richiesta di tariffe differenziate in base ai Ccnl: note ministeriali hanno escluso categorigamente questa possibilità.

In conclusione non vi è alcun dumping contrattuale e le prestazioni erogate hanno tutte uguale efficienza, qualità e appropriatezza indipendentemente dal Ccnl utilizzato e l’applicazione del Ccnl Aiop è una espressione di libera scelta dell’im prenditore per la quale non ci si può lamentare della maggiore onerosità ne’ pretendere riconoscimenti economici per una maggiore qualità derivante solamente ed unicamente dai maggiori costi dei dipendenti.

In definitiva le affermazioni contenute nella lettera del dott. Francesco D’Addino non rispecchiano la verità né tengono in alcun conto delle normative per cui sembrano rispecchiare una cosciente e voluta ignoranza degli argomenti trattati . Comunque, visto che la normativa vigente prevede che, ai fini dell’aggiornamento delle tariffe, bisogna,tra l’altro,tener conto degli aumenti del costo del personale prendendo a riferimento piu’ di un Ccnl senza indicare quali e considerato che il Ccnl Aiop è inappropriato e più oneroso, nella mia qualità e nello spirito di collaborazione con l’ente regione che ha sempre contraddistinto la associazione che rappresento, per l’aggiornamento tariffe attualmente in fase di adozione, proporrò di prendere a riferimento altri Ccnl e non il Ccnl Aiop perché si riferisce alla ospedalità e non all’ambulatorietà producendo, così, per le casse regionali anche un consistente risparmio economico quantificabile in diversi milioni di euro.

Fernando Umberto Mariniello
Presidente dell’A.N.I.S.A.P. Campania


16 novembre 2021
© Riproduzione riservata

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