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Anche i farmacia si pagheranno i sacchetti di plastica. Federfarma Verona: “Importo simbolico e riflessione sull’inquinamento”

Dal 1° gennaio 2018 per le farmacie sussisterà l’impossibilità di fornire gratuitamente le borse di plastica in quanto il prezzo di vendita di qualunque tipo di borsa di plastica fornita alla clientela dovrà risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite


28 DIC - Nell’ambito del Decreto Legge 20 giugno 2017 n. 91 recante tutt’altro oggetto, ossia “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, convertito con la Legge 3 agosto 2017 n. 123, è stato introdotto l’art. 9-bis concernente “Disposizioni di attuazione della direttiva (Ue) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell’utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero. Procedura d’Infrazione n. 2017/127”. In sostanza, il legislatore vuole porre fine alla procedura d’infrazione scattata per non aver recepito entro il 27 novembre 2016 la Direttiva 2015/720 sulla riduzione dell’utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero.

Dal 1° gennaio 2018 la più importante novità pratica per la farmacia sarà rappresentata dall’impossibilità di fornire gratuitamente le borse di plastica alla clientela in quanto il prezzo di vendita di qualunque tipo di borsa di plastica fornita alla clientela deve risultare dallo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite.

Il primo gruppo è quello delle borse per alimenti sfusi (ossia a diretto contatto con gli alimenti) come ad esempio le erbe officinali in taglio tisana.

Il secondo gruppo è quello costituito dalle borse biodegradabili e compostabili che riguarda direttamente le farmacie in quanto si tratta di quelle borse che solitamente vengono fornite al cliente dalla farmacia per consentire il trasporto dei diversi prodotti acquistati (medicinali, cosmetici, integratori, prodotti per l’infanzia, ecc.). Anche queste borse di plastica biodegradabili e compostabili non possono essere distribuite a titolo gratuito e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti imballati per il loro tramite.

Infine il terzo gruppo di buste di plastica che normalmente è costituito dalle borse di plastica riutilizzabili che rispondono esclusivamente ai requisiti tecnici corrispondenti a quelli indicati dal precedente D.M. 18.3.2013.

La legge stabilisce che venga comminata una sanzione amministrativa da 2.500 euro a 25.000 euro all’esercente che non è in regola con la voce di spesa relativa, appunto, al sacchetto nel documento fiscale di vendita.

“Siamo costretti ad adeguarci alla nuova normativa, ma sottolineo che l’importo richiesto agli utenti sarà di carattere simbolico grazie al buonsenso dei farmacisti – afferma Arianna Capri, vicepresidente Federfarma Verona -.  Non si tratta in alcun modo, da parte delle farmacie, di una forma di guadagno sui sacchetti il cui importo al pubblico è ovviamente comprensivo di Iva. Per un’informazione corretta sono già pronti dei cartelli esplicativi realizzati da Federfarma che vengono apposti nelle farmacie di Verona e provincia già da queste ore, mentre invito tutti a fare una riflessione. Portarsi da casa una sporta riutilizzabile contribuisce, e non solo in farmacia, alla salvaguardia della natura in una corretta ottica di riduzione dell’inquinamento”.

28 dicembre 2017
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