Quotidiano on line
di informazione sanitaria
Mercoledì 17 LUGLIO 2024
Veneto
segui quotidianosanita.it

Veneto. Lavoratori di analisi privati, il Tar boccia Regione e Ulss su diminuzione budget

Per i giudici la “drastica” riduzione “non appare supportata da adeguata istruttoria e da una congrua motivazione”. “Evidente è, inoltre, la contraddittorietà degli atti impugnati rispetto alla DGR 1923/2015” che, pochi mesi prima, aveva attribuito alla medicina di laboratorio un fondo di specialità pari al doppio di quello oggi previsto (545.000 euro anziché 272.900). La sentenza


15 SET - Accolto dal Tar il ricorso del laboratorio di analisi Cemar Srl contro le diminuzioni dei budget ai laboratori accreditati effettuati dall’Azienda Ulss N. 5 Ovest Vicentino sulle diminuzioni dei budget ai laboratori accreditati. La Regione Veneto, infatti, con la DGR 1923/2015, aveva stabilito i budget per la medicina di laboratorio per gli anni 2016 e 2017 già ripartiti tra le ULSS. Un laboratorio di analisi accreditato del Vicentino si era visto dimezzare dall’Ulss il proprio budget, “già divenuto esiguo per le progressive riduzioni degli ultimi anni”, sostiene il ricorrente, sulla base della necessità sancita da Ulss e Regione Veneto di contenere i tempi di attesa della branca di diagnostica per immagini.

“Ciò – spiegano i legali del laboratorio - in contraddizione con la valutazione generale relativa a fabbisogno e budget contenuta nella DGRV 1923/2015 pubblicata solo pochi mesi prima della nuova valutazione, assai repentina, degli Enti del SSR. Successivamente, dopo pochi mesi, la stessa ULSS aveva deciso, ottenendo l’autorizzazione regionale, di dimezzare il budget prima determinato spostandolo su una struttura  accreditata per la diagnostica per immagini sulla base della generica necessità di diminuire i tempi di attesa in tale branca specialistica”.
 
Di qui il ricorso del laboratorio di analisi accolto dal Tar.

Secondo il giudice amministrativo, infatti, la Regione e le Asl, nel contenere la spesa, sono tenute “a tutelare anche le legittime aspettative degli operatori privati che operano nel campo della sanità, ispirando la propria condotta ad una logica imprenditoriale, nonché a garantire l’efficienza delle strutture pubbliche che costituiscono un pilastro del sistema sanitario nel suo complesso”. In tal senso è necessario che ogni decisione venga presa a seguito di una congrua istruttoria “che dia conto di un’attenta valutazione comparativa degli interessi contrapposti agevolmente comprensibili e verificabili dagli operatori del settore e, se del caso, dall’Autorità Giudiziaria”.

Per i giudici, invece, “la drastica riduzione del buget assegnato alla medicina di laboratorio che caratterizza la vicenda scrutinata non appare supportata da adeguata istruttoria e da una congrua motivazione, non potendo ritenersi sufficiente il laconico riferimento alla non meglio precisata ‘necessità di contenere i tempi di attesa’ di altra branca (nella specie la radiologia), trattandosi di una sorta di motivazione passepartout, astrattamente idonea - per la genericità e apoditticità con cui è stata espressa - a sorreggere qualsiasi trasferimento dei fondi di branca (o sub branca) e ogni provvedimento di riduzione del budget. Evidente è, inoltre, la contraddittorietà degli atti impugnati rispetto alla DGR 1923/2015 che, pochi mesi prima, all’esito di un‘articolata istruttoria, aveva ritenuto di attribuire alla medicina di laboratorio un fondo di specialità pari al doppio di quello oggi previsto (545.000,00 euro anziché 272.900,00 euro)”.

Per uno dei legali del ricorrente, Edoardo Di Gioia, “si tratta di una sentenza importante considerata la costanza con la quale il giudice amministrativo ha in passato sancito la legittimità delle varie misure di contenimento della spesa prese dalle varie Regioni in particolare nel settore dei laboratori accreditati.  Bene il contenimento della spesa, possibili le riduzioni di budget ma con misure razionali, trasparenti e verificabili che diano insomma la possibilità al privato non solo di pianificare e perseguire i propri interessi ma anche di collaborare con la PA all’effettiva ed efficace  tutela della salute dei cittadini”.
 

15 settembre 2016
© Riproduzione riservata

Allegati:

spacer La sentenza

Altri articoli in QS Veneto

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWS LETTER
Ogni giorno sulla tua mail tutte le notizie di Quotidiano Sanità.

gli speciali
Quotidianosanità.it
Quotidiano online
d'informazione sanitaria.
QS Edizioni srl
P.I. 12298601001

Sede legale:
Via Giacomo Peroni, 400
00131 - Roma

Sede operativa:
Via della Stelletta, 23
00186 - Roma
Direttore responsabile
Luciano Fassari

Direttore editoriale
Francesco Maria Avitto

Tel. (+39) 06.89.27.28.41

info@qsedizioni.it

redazione@qsedizioni.it

Coordinamento Pubblicità
commerciale@qsedizioni.it
    Joint Venture
  • SICS srl
  • Edizioni
    Health Communication
    srl
Copyright 2013 © QS Edizioni srl. Tutti i diritti sono riservati
- P.I. 12298601001
- iscrizione al ROC n. 23387
- iscrizione Tribunale di Roma n. 115/3013 del 22/05/2013

Riproduzione riservata.
Policy privacy