Parafarmacie. Tar Firenze: “Possono esporre insegna a ‘croce’ (ma non verde), come le farmacie”
Accolto il ricorso di una parafarmacia che si era vista negare la possibilità di mettere il simbolo per motivi architettonici e in quanto le parafarmacie non erano compre nei servizi di pubblica utilità. “l simbolo della croce non si correla in modo specifico alle sole categorie di medicinali che le farmacie sono abilitate a commercializzare ma designa più comprensivamente l’offerta al pubblico di prodotti e servizi di pubblica utilità inerenti la cura della salute umana che la legge non riserva alle farmacie ma, casomai, ai farmacisti ”. LA SENTENZA
05 APR - Le Parafarmacie hanno diritto ad esporre l’insegna a bandiera a forma di croce. È quanto ha stabilito il Tar di Firenze che ha accolto il ricorso di una Parafarmacia cui il Comune aveva negato l’autorizzazione per motivi e architettonici e perché le Parafarmacie non rientravano tra i servizi di pubblica utilità cui è concessa la deroga al Regolamento comunale.
“Il simbolo della croce – si legge nella sentenza - non si correla in modo specifico alle sole categorie di medicinali che le farmacie sono abilitate a commercializzare ma designa più comprensivamente l’offerta al pubblico di prodotti e servizi di pubblica utilità inerenti la cura della salute umana che la legge non riserva alle farmacie ma, casomai, ai farmacisti (non per nulla è proprio la croce a contraddistinguere il relativo ordine), attribuendo solo al colore verde valenza distintiva”.
Pertanto, “nel momento in cui la p.a. assuma che l’offerta al pubblico di servizi sanitari può giustificare una deroga al divieto di installazione di insegne a bandiera nel centro storico tale deroga deve essere estesa a tutti gli esercizi che svolgano tali attività, specie se in concorrenza fra loro”.
“L’interesse pubblico a salvaguardare (anche in modo capillare e diffuso) elementi architettonici di particolare pregio – rileva poi il Tar - non può essere presidiato attraverso distinzioni astratte e discriminatorie fra “categorie di imprese” che offrono analoghi prodotti e servizi nel medesimo settore ma va tutelato a monte attraverso l’individuazione delle “tipologie di servizi” che per la loro utilità pubblica possono giustificare una deroga e a valle attraverso il giudizio discrezionale relativo alla compatibilità dell’insegna (della farmacia o parafarmacia poco importa) con le caratteristiche ambientali ed architettoniche, così come appunto prevede lo stesso art. 8 del censurato regolamento”.
In esecuzione della sentenza, il comune di Firenze “non potrà considerare come ragione ostativa alla installazione della insegna il fatto che essa designi l’offerta di servizi e prodotti sanitari da parte di una parafarmacia anziché di una farmacia e dovrà valutare se, in concreto, il manufatto risulti compatibile con le caratteristiche ambientali e l’architettura dell’immobile usando parametri imparziali e non discriminatori che tengano conto dei criteri già all’uopo utilizzati in casi simili ed esplicitando l’iter logico seguito con adeguata motivazione”.
L.F.
05 aprile 2016
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