La clausola dispone l’ultravigenza delle previgenti normative contrattuali delle diverse Aree precedenti per quanto il nuovo CCNL non preveda espressamente nelle corrispondenti materie, qualora tali normative risultino compatibili con il nuovo CCNL e non sostituite dallo stesso, dovendosi anche tenere conto, in tale ricostruzione, dei limiti determinati dal quadro legislativo indicato dalla norma.
La ricerca di tali ambiti di ultravigenza pone quindi la necessità di un’attività interpretativa per individuarne il corretto perimetro, attività da condurre alla stregua degli altri elementi costituivi dell’apposito meccanismo contrattuale.
Per quanto concerne la nuova regolazione contrattuale relativa alla Dirigenza amministrativa, tecnica e professionale si deve rilevare la sussistenza di alcuni istituti per i quali la disciplina applicabile deve essere ricostruita alla stregua della suddetta attività interpretativa.
Uno di questi istituti è quello concernente la materia delle assenze, in relazione al quale si è posta la questione se ai Dirigenti amministrativi, tecnici e professionali del SSN assunti a tempo determinato, anche non in sostituzione di altro Dirigente in aspettativa, si applichi la disciplina dell’art. 19 del CCNL 17/12/2020 relativo all’Area delle Funzioni locali o si debba continuare ad applicare la disciplina dell’art. 16 del CCNL 5/12/1996 relativo alla ex Area III.
A tale proposito si deve anzitutto rilevare che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del CCNL 17.12.2020 “Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di cui all’art. 7, comma 3, del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale del 13.7.2016”.
In forza di tale disposizione relativa al campo di applicazione del CCNL 17.12.2020, le disposizioni dell’art. 19 del medesimo CCNL risultano direttamente applicabili anche ai Dirigenti amministrativi, tecnici e professionali titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato atteso che, ove il citato CCNL ha inteso riservare l’applicabilità di disposizioni alla dirigenza a tempo indeterminato, lo ha fatto esplicitamente (cfr. artt. 23, 25 e 28, comma 2).
La circostanza che nel comma 6 dell’art. 73 si citi, per le finalità di tale disposizione, l’art. 16 del CCNL del 5.12.1996, come sostituto dal CCNL 5.8.1997, non deve essere intesa quale affermazione dell’ultravigenza dell’intero citato art.16, il quale necessita di una lettura sistematica e diacronica al fine di verificarne la compatibilità con l’attuale regime contrattuale collettivo nazionale sulla base delle disposizioni di cui al citato art. 1, comma 11.
In tale prospettiva, si deve rilevare che il comma 5 dell’art. 16, con le disposizioni di cui al terzo alinea, reca in materia di assenze una disciplina che appare evidentemente non compatibile con quella dell’art. 19 del CCNL 17.12.2020, applicabile ai Dirigenti amministrativi, tecnici e professionali ex art. 1, comma 1, citato ed anche potenzialmente in contrasto con il generale principio di non discriminazione.
In considerazione di quanto precede si deve ritenere che anche ai Dirigenti amministrativi, tecnici e professionali titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato dal 18.12.2020 siano applicabili, in materia di assenze, le disposizioni dell’art. 19 del CCNL 17.12.2020.
Il caso in esame rende necessaria anche una valutazione di carattere più generale sul se ed in quali limiti possano essere tuttora considerate vigenti le disposizioni dell’art. 16 del CCNL del 5.12.1996, come sostituto dal CCNL 5.8.1997, della ex Area III relativo alla dirigenza Amministrativa, Tecnica e Professionale.
In relazione a tale tematica, la circostanza che nel comma 6 dell’art. 73 del CCNL 17/12/2020 relativo all’Area delle Funzioni locali si citi, per le finalità di tale disposizione, l’art. 16 del CCNL del 5.12.1996, come sostituto dal CCNL 5.8.1997, non deve essere intesa quale affermazione dell’ultravigenza dell’intero citato art.16, il quale necessita di una lettura sistematica e diacronica al fine di verificarne la compatibilità con l’attuale regime contrattuale collettivo nazionale sulla base delle disposizioni di cui al ripetuto art. 1, comma 11.
Tale verifica richiede una valutazione della vigenza di ciascun comma dell’art. 16 del CCNL del 6.12.1996, come sostituto dal CCNL 5.8.1997, per effetto della disciplina del nuovo CCNL 17.12.2020.
A tale riguardo, deve anzitutto rilevarsi che alla data di entrata in vigore del nuovo CCNL il richiamato art. 16 era da considerarsi già quasi completamente disapplicato.
Dovevano essere infatti considerati formalmente decaduti i commi 1, 3, 7-10 e 14, come risulta evincibile dall’esame della raccolta sistematica delle disposizioni contrattuali relativa all’ex Area III, pubblicata sul sito istituzionale dell’ARAN.
Quindi alla data di entrata in vigore del CCNL 17.12.2020 dovrebbero essere considerati vigenti i commi 2, 4, 5, 6, 11 e 12 dell’art. 16 del CCNL del 6.12.1996, come sostituito dal CCNL 5.8.1997.
Mette conto, a questo punto, analizzare l’effetto della disciplina del nuovo CCNL sui testé citati commi al fine di verificarne l’eventuale ultravigenza per compatibilità con il CCNL medesimo sulla base del richiamato criterio di cui all’art. 1, comma 11.
Il comma 2 dell’art.16 del CCNL del 6.12.1996, come sostituto dal CCNL 5.8.1997 recava un rinvio alla legge 207/1987, sulla perdurante vigenza ed applicabilità della quale sembrano sussistere forti dubbi.
Il comma 11 dell’art. 16 prevedeva una possibile concessione di aspettativa, istituto non più configurabile ai sensi dell’art. 25, comma 5, lett. b) del CCNL 17.12.2020
Il comma 13 dell’art. 16 deve considerarsi incompatibile con il nuovo CCNL per motivi che non richiedono particolare spiegazione (la dirigenza sanitaria non è destinataria del CCNL 17.12.2020).
Dei limiti di compatibilità del comma 5 dell’art. 16, con la nuova disciplina del CCNL 17.12.2020 si è già detto.
Conclusivamente, sembra doversi ritenere che, ai sensi dell’art. 1, comma 11, del CCNL 17.12.2020, dell’art. 16 del CCNL del 6.12.1996, come sostituto dal CCNL 5.8.1997, risultino tuttora vigenti e compatibili con la disciplina del CCNL 17.12.2020 i commi 4, 5 con le precisazioni sopraindicate, 6 e 12.
Gianfranco Rucco
06 luglio 2021
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