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La disparità dei contratti nella sanità privata accreditata

di Fabio Florianello e Carlo Palermo

Siamo in una situazione ai limiti della legittimità, che si concretizza in disparità giuridiche, non solo retributive ma anche relative a status, orario di lavoro, tutela della maternità solo per accennare a qualche esempio. Situazione difficilmente sostenibile per chi, come le organizzazioni sanitarie private, si pongono all’interno del Servizio Sanitario Nazionale con requisiti di accreditamento per così dire “personalizzati”

27 MAG - Il recente Studio ANAAO ASSOMED ha evidenziato come nel 2019 oltre 3.100 medici ospedalieri, pari al 2,9%, hanno deciso di dare le dimissioni e di lasciare il lavoro prima dell’età pensionistica, dando la preferenza ad altre soluzioni professionali.
 
Se nelle strutture pubbliche le condizioni di lavoro consigliano l’abbandono anzitempo, non stanno certo meglio i Medici e i Sanitari del privato accreditato dove, ai carichi di lavoro e ai disagi della professione, ormai diffusi in tutto il campo sanitario, si aggiungono livelli retributivi notevolmente inferiori rispetto ai contratti pubblici, già tra i più bassi d’Europa. E tutto questo in contrasto con i requisiti di accreditamento delle prestazioni, come abbiamo più volte evidenziato, non ultimo nella recente lettera aperta al Ministro della Salute Speranza, realizzando una situazione “low cost” non più tollerabile (QS).
 
Avevamo denunciato allora e lo ribadiamo ora, che non può essere ignorato il fatto che il trattamento retributivo di chi opera in nome e per conto del Servizio Sanitario Nazionale deve trovare un riferimento comune, essendo compreso tra i requisiti minimi di accreditamento. Peraltro se una prestazione è remunerata dal Servizio Sanitario Nazionale nello stesso modo al sistema pubblico e a quello privato, non si può pensare di retribuire chi esegue la stessa prestazione in termini estremamente diversi dal punto di vista del valore economico, configurando retribuzioni “low -cost” contrari al dettato dell’articolo 36 della Costituzione.
 
Ma a questo si aggiunge un ulteriore elemento da prendere in considerazione: nelle strutture accreditate vengono applicati contratti diversi non solo all’interno delle medesime, ma addirittura in seno alle varie Unità Operative, realizzando in tal modo una disparità contrattuale tra professionisti che, nell’ambito delle unità specialistiche, esercitano le medesime mansioni e prestazioni.
 
Una situazione ai limiti della legittimità, che si concretizza in disparità giuridiche, non solo retributive ma anche relative a status, orario di lavoro, tutela della maternità solo per accennare a qualche esempio. Situazione difficilmente sostenibile per chi, come le organizzazioni sanitarie private, si pongono all’interno del Servizio Sanitario Nazionale con requisiti di accreditamento per così dire “personalizzati”.
 
Doppio “danno”, uno rispetto al Servizio Sanitario, l’altro all’interno del sistema. Ma il bene da perseguire è il medesimo “la tutela della salute”.
 
Era stata già nel lontano 1989, con la sentenza n. 103 la Corte Costituzionale a richiamare l’attenzione sul tema della differenziazione dei contratti nei confronti di analoghe mansioni professionali, pur nel rispetto della libertà imprenditoriale.
 
Con tale sentenza, infatti, la Suprema Corte aveva sancito l’applicabilità del principio di parità di trattamento che si desume dalla lettura combinata degli articoli 3 e 41 della Costituzione, tanto da affermare che “... per tutte le parti, anche quelle sociali, vige il dovere di rispettare i precetti costituzionali. Essi assicurano, in via generale ... la proporzionalità tra retribuzione e quantità e qualità di lavoro ... e, in via più specifica, la pari dignità sociale anche dei lavoratori”.
 
Peraltro proprio nel rispetto dell’articolo 41 della Costituzione, il potere di iniziativa dell’imprenditore non può esprimersi in termini di pura discrezionalità o addirittura di arbitrio, ma deve essere sorretto da una causa coerente con i principi fondamentali dell’ordinamento, laddove “possibili disparità e differenziazioni di trattamento possono essere tollerabili sempre che siano giustificate e comunque ragionevoli”.
 
Pertanto è evidente che l’iniziativa economica privata debba essere condizionata al rispetto di un’ampia e globale garanzia della persona, che prevale sulla libertà di impresa insistendo sui valori di dignità, libertà e sicurezza. Dignità del lavoratore che non può essere assoggettata ad un arbitrio signorile da parte dell’imprenditore in relazione all’applicazione di contratti diversi per analoghe mansioni, ma al contrario deve coniugarsi con il principio di commisurazione del trattamento al contenuto della prestazione sancito dall’art.3 della Costituzione stessa. Trattamento di ordine generale e non soltanto retributivo.
 
E come può essere tutelata la dignità personale di un medico o di un sanitario trattato differentemente rispetto a un collega che esegue le stesse prestazioni e per di più nello stesso reparto?
 
Certamente è da escludersi che con la stessa sentenza la Corte abbia inteso enunciare un principio di limitazione dell’autonomia nella scelta dei criteri di inquadramento e differenziazione del trattamento dei lavoratori. Tuttavia, come sostenuto da dottrina maggioritaria, nella stessa sentenza è esplicita l’affermazione della illegittimità costituzionale delle differenziazioni di trattamento che derivino dal mero arbitrio dell’imprenditore: la “parità di trattamento” che la sentenza deduce come corollario dal principio di tutela della dignità personale del lavoratore, è sinonimo di divieto di ogni disparità di trattamento che non sia ragionevolmente ricollegabile a una disparità di situazione. E quali sarebbero le disparità di situazione nell’ambito di una stessa struttura o unità operativa dove operano medici e sanitari specialisti cui sono richiesti requisiti di specializzazione, comuni orari di lavoro, di turni, di guardie notturne, di pronte disponibilità, di doveri nei confronti della struttura e l’effettuazione di medesime prestazioni?
Realisticamente non esistono se non nell’arbitrarietà di un’applicazione contrattuale con trattamento normativo e retributivo diverso.
Infatti, ciò che potrebbe distinguere l’esercizio corretto della discrezionalità imprenditoriale dal puro arbitrio lesivo della dignità personale dei lavoratori dipendenti sarebbe l’esistenza di un motivo di differenziazione riconducibile a esigenze obbiettive dell’impresa. Esigenze che riportate a livello di una stessa unità operativa sanitaria di certo non sono presenti.
 
A chiusura un’ultima considerazione. Il principio di “parità di trattamento” è una regola di buona amministrazione e si configura quale parità fra lavoratori dipendenti che operano con i medesimi requisiti e le medesime mansioni di fronte all’azienda. Il suo contrario, vale a dire la “disparità di trattamento”, rappresenta un vizio di legittimità del buon andamento di un pubblico servizio, ma soprattutto reca gravi perturbazioni del clima aziendale, con significative conseguenze sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed in tema di risk management, soprattutto nel campo sanitario dove il bene da perseguire è la tutela della salute dei cittadini.
 
In buona sostanza la disparità di trattamento, travalicando l’aspetto di “vizio di legittimità” perché ingiustificata da un punto di vista giuridico e poco comprensibile dal punto di vista organizzativo gestionale, rischia di diventare una “mina” allo svolgimento sereno di una complessa attività lavorativa che il dirigente medico e sanitario è chiamato a svolgere a tutela del bene pubblico “salute”.
 
Fabio Florianello
Esecutivo Nazionale ANAAO ASSOMED – Coordinatore Commissione Sanità Privata Accreditata
 
Carlo Palermo
Segretario Nazionale ANAAO ASSOMED
 
 
Riferimenti normativi bibliografici
- Art. 3 della Costituzione. “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali
 
- Art. 36 della Costituzione. Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
 
- Art. 41 della Costituzione. “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”.
 
- “Lavorare in ospedale? No grazie. Oltre 3000 medici in fuga nel 2019”. Lo studio Anaao Assomed – maggio 2021
 
- “Strutture accreditate. Appello a Speranza: equiparare gli stipendi – Lettera Anaao Assomed al Ministro Speranza” 26 aprile 2020
 
- Corte Costituzionale, Sentenza n, 103 22 febbraio - 9 marzo 1989
 
- P. Iachino - Parità di trattamento nel rapporto di lavoro (2004)
 
- S. Petrella - Il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente nel sistema italiano di contrattazione collettiva (2011)
 
- V. Piccone - Parità di trattamento e principio di non discriminazione nell’ordinamento integrato (2017)
 
- M. Viceconte - La parità di trattamento e l'organizzazione di lavoro (1996)

27 maggio 2021
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