Attività fisica e salute. Le nuove prospettive per i laureati in scienze motorie, dopo la nascita della figura del “chinesiologo”
di Saverio Proia
Si tratta di quanto potrebbe essere previsto per il nuovo profilo professionale, del “chinesiologo” che interviene nella tutela del benessere della salute, precisando quali sono i requisiti culturali cioè la laurea e la laurea magistrale in scienze motorie a seconda i livelli di intervento
29 APR - Partecipo con estremo piacere nel dibattito apertosi con le due “ Lettere al Direttore di
Mauro Gugliucciello e di
Giorgio Berloffa constatando con soddisfazione una continuazione di un dialogo positivo e proficuo tra due professioni che con differenti competenze e campi di attività intervengono nell’esercizio fisico quale modalità di attuazione del diritto alla salute.
L’occasione è data dal fatto che lo Stato ha riconosciuto l’intervento di un’altra professione nella promozione e tutela del benessere: infatti nel decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 “Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo” (
vedi allegato).
Ci sono voluti, come spesso accade in Italia, tanti anni per iniziare concretamente a regolamentare una professione e, infatti, con questo provvedimento si perfeziona un percorso di normazione e definizione della professione di chinesiologo nell’ambito delle professioni a tutela della salute nella sua accezione di benessere così come espressa dall’OMS
“uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale” e non semplicemente “assenza di malattie o infermità“.
Precedentemente si era avuto già un solenne avallo dallo specifico “Tavolo di lavoro istituito nel 2012 presso il Ministero della Salute tra laureati in fisioterapia e laureati in scienze motorie” confronto, che ebbi l’onore e l’onere di coordinare, su incarico dell’allora direttore generale delle professioni sanitarie Giovanni Leonardi, con la partecipazione di Regioni del Ministero dell’Università e le rappresentanze delle due professioni interessate e coinvolte che si concluse con un documento concertato e condiviso con cui si delineò il reciproco e distinto ambito di competenza professionale, evidenziando le modalità di lavoro integrato per la salvaguardia della tutela della salute e quindi del benessere fisico, mentale e sociale, chiudendo, così, anni di conflitto tra le due professioni e in questo Tavolo, in rappresentanza delle rispettive Associazioni professionali erano presenti e partecipi gli stessi Mauro Gugliucciello e Giorgio Berloffa (
vedi documento finale).
Lo scenario nel quale era inserito il mandato del suddetto Tavolo di lavoro ministeriale era determinato dalle scelte di programmazione nazionale e regionali che hanno introdotto la sperimentazione della cosiddetta "AFA" (attività fisica adattata) prevedendo che tale attività non rientri tra le prestazioni sanitarie in senso stretto, bensì abbia il compito di ricondizionare al termine della riabilitazione, combattere l’ipomobilità, favorire la socializzazione e promuovere stili di vita più corretti.
Si concordò che fosse preliminare ricordare la distinzione degli ambiti tra fisioterapista e laureato in scienze motorie; a chiarirlo bastò la precisazione, all'interno del D.M. n° 178, istitutivo della laurea in Scienze Motorie, al settimo comma dell'articolo 2: "
il diploma di laurea in scienze motorie non abilita all'esercizio di attività professionali sanitarie di competenza dei laureati in medicina e chirurgia, e di quelle di cui ai profili professionali disciplinati ai sensi dell'articolo 6 comma tre del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni”.
Infatti, il percorso formativo del laureato in scienze motorie è orientato allo sport ed all'esercizio fisico, mentre quello del fisioterapista ha l'obiettivo di formare un professionista sanitario in grado di prendere in carico problemi di salute che incidono sull'autonomia delle persone, con strumenti sanitari che includono l'esercizio terapeutico e la rieducazione motoria.
Si è così individuato, finalmente, con la Riforma dello Sport un nuovo profilo professionale, il “chinesiologo”, che interviene nella tutela del benessere della salute, precisando quali sono i requisiti culturali cioè la laurea e la laurea magistrale in scienze motorie a seconda i livelli di intervento.
Restano da individuare le specifiche competenze e visto quanto si è detto, sarebbe quanto mai opportuno che contribuissero a definirle anche il Ministero della Salute e la Commissione Salute delle Regioni: è una professione che ora è normata senza aver bisogno di un ordinamento ordinistico, almeno per ora, così come è stato sino al 2018 per i fisioterapisti e le altre 16 professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione e quindi esce dalla competenza della legge 4/13, cioè le professioni non regolamentate.
Corollario a ciò è l’istituzione delle “palestre della salute” ove svolgere attività, che può anche essere oggetto di prescrizione del medico, per mantenere il benessere specie ai soggetti fragili e non solo. Molte Regioni le hanno legiferate in virtù del Tavolo ministeriale di cui sopra, affidando la direzione al laureato magistrale in scienze motorie, ma non ho conferma della loro piena attuazione nella quotidianità.
Ora che esiste una norma nazionale è augurabile che questa prestazione rientri nelle ordinarietà di quelle fornite dal SSN, considerato che si tratta di un reale investimento sanitario, sociale ma soprattutto economico in quanto eviterebbe o ridurrebbe ulteriori prestazioni sanitarie a chi riesce per il tramite della frequenza nelle palestre della salute a mantenere uno stile di vita più sano.
Nel documento allegato sono contenute le analisi e le proposte che erano contenute nei lavori finali del sopraricordato Tavolo di lavoro ministeriale tra laureati in fisioterapia e laureati in scienze motorie e che con questa Riforma dello Sport iniziano a concretizzarsi in norme a valenza nazionale, ora l’esercizio fisico è tutelato dallo Stato in tutte le sue dimensioni e competenze.
Per questo sarebbe quanto mai opportuno, ripeto, che il Ministero della Salute insieme anche al Coordinamento delle Regioni svolgessero un ruolo più partecipato e propositivo sia nell’attuazione di tale decreto legislativo ma anche negli atti delegati ancora da realizzare come, ad esempio, quello previsto per l’individuazione delle competenze professionali del chinesiologo e della sua collocazione in quale raggruppamento di professioni, diverso da quello sanitario in senso stretto, possa essere inserito…ma questa è un’altra storia…
Saverio Proia
29 aprile 2021
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