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La Consulta affronta la tematica della consulenza tecnica preventiva: quali risvolti in sanità?

di Paola Frati

Il favor per la risoluzione concordata delle liti, sia essa affidata al giudice o a soggetti estranei all'ordine giudiziario, risponde principalmente all'esigenza pubblicistica di deflazione del carico degli uffici giudiziari, strumentale all'interesse generale dell'ordinamento, rilevante anche sul piano costituzionale, alla ragionevole durata del processo

08 FEB -

La Corte costituzionale del tutto recentemente, con la sentenza 21 dicembre 2023, n. 222, pur non trattando direttamente il settore della responsabilità sanitaria, ha affrontato quanto disciplinato dall’art. 696-bis in merito alla consulenza tecnica in via preventiva. In particolare, si è soffermata sul presupposto della procedibilità di esercitare un proprio diritto tramite l’istituto della conciliazione solo nel caso dell’accertamento e della determinazione di crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito, tenendo fuori così altre tipologie di crediti comunque funzionali alla realizzazione del sistema dei diritti.

In particolare, ha individuato tale problematica nel seguente periodo: “L’espletamento di una consulenza tecnica, in via preventiva, può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 696, ai fini dell’accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito”.

Nel ripercorrere i filoni giurisprudenziali di legittimità o gli orientamenti dei giudici di merito, la Corte sottolinea come non sia possibile ravvisare pronunce che abbiano indagato la ratio di una siffatta esclusione o che abbiano valutato la possibilità di estendere l'ambito dell'art. 696-bis cod. proc civ. alle "obbligazioni del c.d. terzo genere per via di un'operazione ermeneutica lato sensu non testuale sulla disposizione codicistica scrutinata".


Al di là di queste considerazioni, quello che preme richiamare e che interessa il contenzioso medico-legale è quanto sottolineato dalla Corte costituzionale in merito alla funzione e al ruolo dell’istituto della conciliazione in ambito di responsabilità sanitaria.

La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite viene configurata dall'art. 696-bis c.p.c. principalmente come strumento alternativo per la risoluzione delle controversie, la cui finalità deflattiva si realizza attraverso la possibilità di una soluzione conciliativa prima che sia dato corso al giudizio di merito, mediante la formazione di un processo verbale cui è conferita dal giudice l'efficacia esecutiva.

L’istituto si inscrive nella più generale tendenza legislativa, registratasi nell'ultimo ventennio, "a proporre con differenti schemi procedurali, interni o esterni al processo, varie forme di composizione stragiudiziale delle liti, generali o settoriali, obbligatorie o facoltative, che, anche in funzione del doveroso allineamento con il diritto dell'Unione Europea, risultano tutte in qualche misura complementari rispetto al diritto di adire il giudice per ottenere la definizione giudiziale della controversia, ancorché non sostitutive né impeditive dell'esercizio di detto diritto fondamentale".

Al pari degli altri istituti di definizione alternativa delle liti, la consulenza ex art. 696-bis cod. proc. civ. risponderebbe ad "interessi generali e di sistema", in quanto, da un lato, sarebbe volta a contenere il contenzioso civile, nella prospettiva del buon funzionamento della giustizia, e, dall'altro, mirerebbe ad assicurare che le pretese creditorie - specie quelle "in origine non supportate da evidenze probatorie qualificate e connotate da margini di controvertibilità, soprattutto fattuale" - possano, sotto la guida dell'ausiliario del giudice, pervenire ad un soddisfacimento "più agile e rapido di quello conseguibile attraverso il processo".

Come recentemente ribadito sempre dalla Corte Costituzionale, con la consulenza tecnica conciliativa "il legislatore ha in sostanza offerto alle parti la possibilità di ottenere, in via preventiva rispetto all'instaurazione del processo, una valutazione tecnica in ordine all'esistenza del fatto e all'entità del danno, nell'auspicio che, proprio sulla scorta di tale valutazione, le parti possano trovare un accordo - al quale il giudice attribuisce con decreto efficacia di titolo esecutivo - che renda superflua l'instaurazione del giudizio contenzioso".

Il procedimento introdotto dall'art. 696-bis cod. proc. civ. si inscrive, dunque, nella tendenza legislativa, registratasi negli ultimi anni, alla diffusione e al potenziamento dei rimedi di Alternative dispute resolution (ADR), di cui sono espressione paradigmatica le procedure di mediazione, di negoziazione assistita e di trasferimento della lite alla sede arbitrale.

La propensione del legislatore a promuovere simili forme definitorie poggia sulla "consapevolezza, sempre più avvertita, che, a fronte di una crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti, la giurisdizione sia una risorsa non illimitata e che misure di contenimento del contenzioso civile debbano essere messe in opera".

Il favor per la risoluzione concordata delle liti, sia essa affidata al giudice o a soggetti estranei all'ordine giudiziario, risponde, dunque, principalmente all'esigenza pubblicistica di deflazione del carico degli uffici giudiziari, strumentale all'interesse generale dell'ordinamento, rilevante anche sul piano costituzionale, alla ragionevole durata del processo.

Paola Frati
Professore Ordinario e Coordinatore Sezione Dipartimentale di Medicina Legale della Sapienza Università di Roma



08 febbraio 2024
© Riproduzione riservata


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