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Privacy. Garante sanziona una società per uso di dati non anonimizzati raccolti da 7mila mmg


Il progetto per migliorare le cure attraverso la raccolta e l’analisi di dati sanitari prevedeva una funzionalità allo scopo di anonimizzare automaticamente i dati dei pazienti, ma “la mera sostituzione dell’ID attribuito ai pazienti con un sistema di crittografia o un codice hash irreversibile non costituisce misura idonea rispetto al requisito della rimozione delle singolarità (single out) necessario a qualificare l’operazione di trattamento come un’anonimizzazione”, spiega il Garante.

27 LUG - Il Garante privacy ha comminato una sanzione di 15mila euro a una società per aver trattato illecitamente i dati sanitari di numerosi pazienti raccolti presso circa 7mila medici di medicina generale (Mmg), senza adottare idonee tecniche di anonimizzazione. A darne notizia è la stessa Autorità, che si è attivata a seguito di una segnalazione di un medico di base che lamentava una presunta violazione della disciplina privacy da parte della società, impegnata nella realizzazione di un progetto internazionale volto a migliorare le cure dei pazienti attraverso la raccolta e l’analisi di dati sanitari.

A tal fine, i Mmg aderenti all’iniziativa dovevano aggiungere al gestionale in uso - fornito da un’azienda informatica partner della società – un’ulteriore funzionalità (c.d. add-on) volta ad anonimizzare automaticamente i dati dei pazienti e trasmetterli in un data base della stessa società. In cambio i medici ottenevano una serie di vantaggi, tra cui un compenso economico.

Dall’istruttoria del Garante, è emerso che “le funzionalità del c.d. add-on, indicate dalla società, non consentivano l’effettiva anonimizzazione delle informazioni acquisite dai Mmg e che pertanto la società ha effettuato un trattamento illecito di dati personali pseudonimizzati in violazione dei principi di liceità e trasparenza”.

“La mera sostituzione dell’ID attribuito ai pazienti, con un sistema di crittografia o un codice hash irreversibile – ha sottolineato l’Autorità – non costituisce, in alcuna circostanza, misura idonea rispetto al requisito della rimozione delle singolarità (single out) necessario a qualificare l’operazione di trattamento come un’anonimizzazione. Principio espresso peraltro nel parere del 2014 dell’allora Gruppo di lavoro Articolo 29, in base al quale “affidarsi semplicemente alla solidità del meccanismo di crittografia quale misura di ‘anonimizzazione’ di un insieme di dati è fuorviante, in quanto molti altri fattori tecnici e organizzativi incidono sulla sicurezza generale di un meccanismo di crittografia o di una funzione di hash”.

Tra le altre violazioni accertate dal Garante privacy, vi è e anche l’erronea attribuzione del ruolo di titolare del trattamento ai medici di base, tenuto conto che finalità e mezzi del trattamento con particolare riferimento alla definizione delle tecniche di anonimizzazione risultavano definite dalla società.

Fonte: Newsletter Garante della Privacy

27 luglio 2023
© Riproduzione riservata


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