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Il sapere medico-scientifico accreditato e le necessità del giudice

di Paola Frati, Vittorio Fineschi

Incontro all’Università di Roma Sapienza per una proposta di integrazione dell’articolo 15 della legge 24/2017.

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La perizia e la consulenza tecnica sono un momento metodologico che scaturisce dal sapere medico-legale, un sapere tecnico che lo specialista, meglio il collegio di specialisti, mette a disposizione del Giudice allo scopo di risolvere la controversia. Nel contenzioso sanitario riveste un ruolo centrale l'assunzione della prova scientifica, attraverso le conoscenze offerte dai consulenti e dai periti al giudicante. Quest’ultimo ha, infatti, la necessità dell'ausilio di uno o più consulenti tecnici che gli forniscano le conoscenze mediche che non possiede e gli permettano così di accertare e valutare meglio i fatti di causa, per poi, valutare e decidere il caso a lui sottoposto.

L’art. 15, comma 1, della c.d. legge Gelli- Bianco (l. 24/2017) ha introdotto l'obbligo per il giudice di nominare, nei giudizi di responsabilità sanitaria, un collegio di almeno due consulenti, ossia un medico legale ed un medico specialista che abbia comprovata esperienza della materia oggetto del procedimento. Sono previste regole speciali e precise in relazione sia alla nomina dei consulenti tecnici e periti con l'obbligo della collegialità, sia alla formazione e alla revisione dei relativi albi.

In particolare, il comma 1 prevede infatti che: «nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'art. 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi».

Il legislatore ha così richiesto non solo l’obbligo della collegialità ma, e soprattutto, un elevato grado di professionalità e competenza che si vada a tradurre in un prodotto tecnico di elevata scientificità da cui far scaturire sentenze di qualità, a garanzia dei diritti dei soggetti coinvolti nel procedimento.

L'ultimo comma dell'art. 15 nel disciplinare i compensi da riconoscere a tale collegio stabiliva che: «nei casi di cui al comma 1, l'incarico è conferito al collegio e, nella determinazione del compenso globale, non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'art. 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al d.P.R. 115/2002».

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, comma 4, della c.d. legge Gelli-Bianco (l. 24/2017), ritenendo in contrasto con l'art. 3 Cost., negare che, nei giudizi di responsabilità medica, il compenso dei consulenti tecnici d'ufficio possa essere aumentato del 40% laddove l'incarico sia collegiale. Si tratta di una deroga al TU spese di giustizia irragionevole e in contrasto con il principio di uguaglianza.

Più precisamente, come si legge nella sentenza in esame, «a fronte dell'introduzione, nei procedimenti civili e penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, del principio di necessaria collegialità a presidio della correttezza dell'indagine peritale, non trova giustificazione la scelta del legislatore di determinare l'onorario globale spettante al collegio in misura pari a quella che verrebbe riconosciuta in caso di conferimento di incarico al singolo».

Aggiunge la Corte che «risulta gravemente contraddittorio che, per un verso, si esiga che in tale campo sia favorito l'intervento di tecnici particolarmente specializzati ed esperti e, per altro verso, si sopprima il meccanismo che prevede un incremento del compenso che tale complessità vale a controbilanciare, meccanismo destinato ad evitare una plateale decurtazione dell'importo che sarebbe spettato in caso di incarico al singolo».

Da ciò consegue che l'unico vero e pericoloso effetto che sarebbe potuto derivare dalla limitazione eliminata dall'intervento della Corte costituzionale era la decisione da parte dei professionisti «dotati di maggiore esperienza e specializzazione» di non mettersi a servizio della giustizia, vista l'esiguità dei compensi previsti in caso di incarico collegiale, circostanza che si somma al mancato adeguamento triennale che, invece, la legge prescriverebbe.

In Sapienza, e precisamente presso la sezione di Medicina legale, si è svolto il 6 luglio in collaborazione con la sezione tredicesima del Tribunale civile di Roma, nella persona del Presidente Dottor Alberto Cisterna, con FISM, rappresentata dal Presidente Professore Loreto Gesualdo e molte Società scientifiche, nonché con gli Atenei romani di Torvergata (Professore Tonino Marsella), Cattolica e Campus Biomedico (Professore Vittoradolfo Tambone), un incontro scientifico volto alla revisione degli Albi dei consulenti, secondo quanto sancito dall’art. 15 della legge 24. L’impostazione dell’articolo, così come precedentemente richiamato, è da condividere sia nella previsione della collegialità, con la partecipazione obbligatoria del medico-legale che dello specialista, sia per quanto attiene la comprovata esperienza nella materia oggetto del contendere, ma tale previsione necessita di pratica attuazione. Non è sufficiente, anche ai sensi dell’accordo siglato il 24 maggio 2018 tra FNMOCEO, CNF e CSM, la previsione astratta dello specialista, ma occorre dettagliare quali siano i criteri che lo rendono in possesso della oggettivazione in merito alla specifica e comprovata esperienza nella materia oggetto del contendere. Tale importante passaggio deve necessariamente tradursi in un naturale coinvolgimento delle società scientifiche, le quali dovrebbero garantire elenchi di professionisti con standard professionali qualitativamente elevati ed attestati e verificati dalle stesse Società di riferimento.

In una ottica di revisione della legge 24/2017 questo cambiamento in ordine alla pietra angolare dei procedimenti giudiziari in tema di responsabilità sanitaria, la perizia e la consulenza tecnica così come dettate nella loro proiezione pratica dall’articolo 15, potrebbe costituire una svolta procedurale di garanzia in merito alla qualità dell’elaborato sorretto, così, da duplici requisiti: il sapere metodologico e la valenza scientifica, connubio inscindibile per la corretta lettura, in proiezione processuale, nella costruzione del giudizio finale rimesso al Giudice.

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Paola Frati

Professore Ordinario e Coordinatore Sezione Dipartimentale di Medicina Legale, Università degli Studi Sapienza di Roma

Vittorio Fineschi
Professore Ordinario Medicina Legale, Direttore Unità Operativa Complessa Medicina Legale e delle Assicurazioni, Università degli Studi Sapienza di Roma



10 luglio 2023
© Riproduzione riservata


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