«I candidati NON IDONEI alla selezione avviata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV Serie speciale – Concorsi ed Esami del 29 marzo 2022, n. 25 e i candidati che hanno conseguito l’idoneità ai soli fini dell’accesso alle selezioni nelle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti ai sensi dell’art. 1, comma 7quater, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m. e dell’art. 4, comma 5 , dell’Avviso POSSONO presentare domanda».
E’ quanto scritto nell’Avviso pubblico del 28 febbraio scorso (G.U., IV Serie concorsi ed esami del 3 marzo 2023), a mo’ di istruzioni di riapertura dei termini disciplinata (male) dal Milleproroghe, per la definizione dell’elenco nazionale degli idonei all’incarico di direttore generale degli enti del SSN, al quale tema la Rivista ha dedicato una dovuta attenzione.
Ebbene, il neo Ministro offre agli offesi da una disciplina ingiusta e incostituzionale - dell’art. 1, comma 7quater, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 - una soluzione corretta.
Ripresentate pure la domanda alla quale cercheremo di dare una risposta più conforme ai principi dell’uguaglianza, della parità di trattamento, della illogicità del discrimine.
Evitando così l’interessamento, in via incidentale, della Corte Costituzionale da parte dei ricorrenti pronti ad investire la magistratura ordinaria romana.
Dunque, che si rifacciano gli elenchi e si provveda a cancellare quella iniqua articolazione di modifica del d.lgs. 171/2016.
Federico Jorio