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Covid. Senza correttivi sulla retribuzione del personale in quiescienza a rischio tenuta Ssn

La circolare INPS n. 70/2021, anziché ridimensionare gli effetti del discusso art. 3bis del D.L. n.2/2021, ha operato un distinguo tra coloro per i quali è prevista la sospensione del trattamento pensionistico durante l’incarico per far fronte all'emergenza Covid, e coloro che invece possono ricevere l’assegno insieme alla retribuzione. Si rischia così di mettere in ginocchio il sistema sanitario, soprattutto per le piccole realtà che ad oggi hanno una carenza di anestesisti che varia tra il 40 % ed il 60%.

19 MAG - L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha acceso i riflettori su molte crepe del sistema sanitario italiano ma, in particolar modo, ha acuito la carenza di anestesisti, oggi al di sotto del fabbisogno necessario.

Tale deficit, dovuto principalmente ai numerosi interventi che hanno rimodulato la durata delle scuole di specializzazione e l’accesso in graduatoria, è stato in parte colmato dagli anestesisti in pensione, scesi in campo per fronteggiare le diverse ondate di contagi da Covid-19 ed il cui contributo è stato determinante per garantire il minimo delle cure. Purtroppo a causa delle ultime decisioni ministeriali è ormai inevitabile che queste risorse vengano meno. 

Infatti, in applicazione dell’art. 3bis del D.L. n.2/2021, le Aziende Sanitarie e socio sanitarie possono conferire incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza, ma di contro, i medici impegnati in prima linea, in attuazione della predetta disposizione, subirebbero la sospensione del trattamento previdenziale per le mensilità per cui l’incarico è retribuito. 

Tale norma, senza dubbio disincentivante, si inserisce all’interno di un vero e proprio garbuglio di disposizioni volte a regolare i limiti alla cumulabilità della pensione con i redditi derivanti dall’accettazione di incarichi per contrastare la pandemia in atto.

Tale situazione assume i contorni di una vera e propria beffa alla luce della circolare INPS n. 70/2021 che, anziché ridimensionare gli effetti del discusso art. 3bis del D.L. n.2/2021, ha operato un distinguo tra coloro per i quali è prevista la sospensione del trattamento pensionistico durante l’incarico, e coloro che invece possono ricevere l’assegno insieme alla retribuzione. Tra i primi rientrano i sanitari collocati in quiescenza con i requisiti per la pensione di vecchiaia (e che quindi subiranno la sospensione), mentre tra i secondi rientrano coloro che sono titolari di altro trattamento pensionistico e per cui secondo legge i redditi da lavoro autonomo sono cumulabili con la pensione.

È di tutta evidenza quindi che l’inesattezza di tale norma, ed il chiarimento sopraggiunto, (al di là di ogni giudizio su eventuali e ingiustificati trattamenti di "sfavore”) rischia di mettere in ginocchio il sistema sanitario, soprattutto per le piccole realtà che ad oggi hanno una carenza di anestesisti che varia tra il 40 % ed il 60% della dotazione organica prevista.

L’auspicio è quello di ottenere la correzione di questa stortura, i cui effetti si ripercuoteranno inevitabilmente nella lotta contro il Covid-19, almeno fino a quando non si completeranno le dotazioni organiche dei reparti di anestesia rianimazione con le figure di dirigenti specializzati in tale settore, che concorrono alle diverse attività ospedaliere. 
 
Angelo Aliquò
Dg ASP Ragusa
 
Tiziana Frittelli
Presidente Nazionale Federsanità

19 maggio 2021
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