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Ticket. Per il Tribunale di Siracusa gli importi non devono essere computati nel fatturato annuo in regime di Ssn

E' quanto sostenuto nella sentenza del 7 luglio 2016, in quanto tali importi non vengono pagati dall’Azienda Sanitaria ma direttamente dal paziente. Secondo il Tribunale sarebbe "illogico", infatti, includere in tale computo anche spese che non gravano sul Servizio Sanitario Nazionale. Il calcolo del complessivo fatturato annuo Ssn serve a determinare l’applicabilità o meno dello sconto Ssn agevolato previsto per le farmacie rurali. LA SENTENZA

26 LUG - Una recente sentenza del Tribunale di Siracusa (sentenza del 7.7.2016) ha sostenuto che gli importi dei ticket non devono essere computati nel fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale, in quanto, come noto, tali importi non vengono pagati dall’Azienda Sanitaria ma direttamente dal paziente. Secondo il Tribunale sarebbe "illogico", infatti, includere in tale computo anche spese che non gravano sul Servizio Sanitario Nazionale.
 
Si ricorda che il calcolo del complessivo fatturato annuo Ssn serve a determinare, ai sensi dell’art. 1, comma 40, della L. 662/1996, l’applicabilità o meno dello sconto Ssn agevolato previsto per le farmacie rurali sussidiate. Il Tribunale ha ritenuto che tale interpretazione trova conferma in numerose sentenze delle corti di merito che già si erano espresse nel ritenere che sconti, ticket e Iva vanno esclusi dal calcolo del fatturato annuo Ssn.
 
Si precisa, infine, che si tratta di una decisione del giudice di primo grado e pertanto appellabile in secondo grado ed eventualmente in Cassazione. 

26 luglio 2016
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