Coronavirus. Per proteggere gli operatori sanitari si potrà ricorrere anche a semplici mascherine da chirurgo. Ecco la nuova bozza del decreto legge “Gualtieri”
Nellla nuova stesura (ormai quasi deifinitiva) del decreto legge con le misure di sostegno economico per l'emergenza Coronavirus, si prevede infatti la possibilità dell'utilizzo non solo di dispositivi di protezione individuale (DPI) ma anche di semplici dispositivi medici a marchio CE "ove suggerito da linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità". In sostanza via libera anche alle classiche mascherine da chirurugo. Confermate tutte le altre misure anticipate nei giorni scorsi. IL TESTO
02 MAR - Per la protezione degli operatori sanitari durante l'emergenza Coronavirus si potrà ricorrere a qualunque tipo di mascherina, anche le classiche da chirurgo, purché sia marchiata CE e "ove suggerito da linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità". La misura
anticipata oggi da Walter Ricciardi in un'intervista al nostro giornale entra nel nuovo testo dello schema di decreto legge proposto dal ministro dell'Economia
Roberto Gualtieri, già approvato il
28 febbraio scorso e ora alla firma del Quirinale, che introduce misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tra le altre novità, la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della Protezione civile viene incrementata nella misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia.
Confermate poi le misure già anticipate nei giorni scorsi per la
medicina generale (i laureati in medicina, vincitori del concorso di formazione per Mmg, saranno ammessi con riserva al corso anche senza aver fatto l’esame di abilitazione) e per il prolungamento della validità della
tessera sanitaria.
Ecco tutte le misure di interessa sanitario.
Articolo 15 (Misure urgenti in materia di pubblico impiego)
Il
periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (compresi dunque i dipendenti delle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale) dovuta al Covid-2019,
verrà equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.
Ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, cpmpresi quelli delle aziende ed enti del Ssn, per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.
Al di fuori delle quarantene o sorveglianze attive, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-2019, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge, laddove non sia possibile ricorrere alle modalità di lavoro agile come disciplinate dalla normativa vigente, anche emergenziale. L’Amministrazione non corrisponderà però l’indennità sostitutiva di mensa, se prevista.
Articolo 23 (Proroga validità Tessera sanitaria)
Le Tessere sanitarie con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 vengono
prorogate al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta Nazionale dei Servizi. La proroga non è efficace per la Tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della Tessera sanitaria. Per le Tessere sanitarie di nuova emissione o per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, il Ministero dell’economia e delle finanze renderà disponibile in via telematica una copia provvisoria presso la Asl di assistenza o tramite le funzionalità del portale www.sistemats.it.
Articolo 24 (Misure urgenti relative al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2019-2022)
Tra le misure anche la possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia che non possano sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo di frequentare con riserva il corso di formazione specifica in medicina generale. La norma proposta scaturisce dall’esigenza di consentire il regolare inizio del corso di formazione specifica in medicina generale, relativo al triennio 2019-2022, anche ai laureati in medicina e chirurgia vincitori del concorso di formazione specifica in medicina generale espletatosi il 22 gennaio 2020 e che non possono però sostenere l’esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, già calendarizzato per il giorno 28 febbraio 2020 e poi sospeso a data da destinarsi per l'emergenza Coronavirus.
A tal fine, si prevede che i soggetti in questione collocatisi utilmente in graduatoria, sono ammessi con riserva a frequentare il corso di formazione specifica in medina generale, relativo al triennio 2019- 2022. Si prevede, altresì, che l’abilitazione all'esercizio professionale, dovrà in ogni caso essere conseguita dai suddetti corsisti entro e non oltre la prima sessione utile di esami di Stato fissata dal Ministro dell'università e della ricerca.
Inoltre, fino al conseguimento della abilitazione all'esercizio professionale, i suddetti corsisti non possono svolgere gli incarichi di sostituzioni a tempo
determinato di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale nonché ai servizi di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, né partecipare all'assegnazione degli altri incarichi convenzionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Articolo 28 (Disposizioni finalizzate a garantire il contrasto alla diffusione di agenti virali trasmissibili)
Per fronteggiare l'emergenza coronavirus, anche tenuto conto dei nuovi ed ulteriori compiti del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della protezione civile vien incrementata nella misura di
un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia.
Articolo 29 (Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali)
Il Dipartimento della protezione civile viene autorizzato, fino al termine dello stato di emergenza, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell’intera fornitura, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Viene consentito l’utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. Infine, in caso di emergenza, "
ove suggerito da linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità", si potrà fare ricorso per la protezione degli operatori sanitari anche a dispositivi medici provvisti di marcatura CE.
Non si parla quindi più di dispositivi di protezione individuale, ma di semplici disopsitivi medici a machio CE. Cambia dunque la classificazione, e tra i dispositivi medici troviamo le semplici mascherine senza filtranti utilizzate comunemente dai chirurghi come anche da inserivienti e addetti alle pulizie.
Giovanni Rodriquez
02 marzo 2020
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