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Ema post-Brexit: ecco le procedure decise dal Consiglio europeo per il trasferimento della sede dall'Inghilterra a un altro Stato


Il Consiglio europeo ha stabilito la procedura per la scelta dello Stato membro dove, una volta uscita dall'Ue la Gran Bretagna, si dovrà trasferire l'Agenzia europea dei medicinali. Sei criteri e una serie di clausole da rispettare. Le domande degli Stati membri dovranno arrivare enteo luglio e la decisione sarà presa a novembre. IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO D'EUROPA.

23 GIU - L’Ema – Agenzia europea dei medicinali – nel post-Brexit deve lasciare Londra e cerca una nuova sede. Con l’Italia che ha posto per ospitarla la candidatura di Milano.
 
Per questo i 27 Stati membri, riuniti nel Consiglio europeo il 22 giugno, hanno messo a punto la procedura di trasferimento dell’Ema (e dell’Autorità bancaria europea, anch’essa per ora con sede a Londra).
La futura sede dovrà essere scelta con un processo decisionale equo e trasparente con l'organizzazione di un bando di gara fondato su criteri obiettivi definiti e tutti gli Stati membri potranno presentare la propria candidatura entro il 31 luglio.
 
I criteri per il trasferimento delle agenzie si basano per analogia sui criteri relativi alla decisione sulla sede di un'agenzia previsto nell'orientamento comune allegato alla dichiarazione congiunta sulle agenzie decentrate, con particolare riguardo per il fatto che le agenzie esistono già e che la loro continuità operativa è fondamentale e deve essere garantita.
Oltre ai criteri oggettivi, la dichiarazione congiunta fa riferimento anche all'opportunità di una distribuzione geografica e all'obiettivo concordato dai leader nel 2003 e confermato nel 2008 di accordare agli Stati aderenti la priorità nella distribuzione delle sedi di altre agenzie da istituire in futuro.
 
I criteri sono sei.
1) Garanzia che l'agenzia possa essere istituita in loco e possa assumere le proprie funzioni alla data del recesso del Regno Unito dall'Unione
Si tratta della disponibilità di uffici adeguati in tempi utili perché l'agenzia possa assumere le proprie funzioni nella nuova sede alla data del recesso. Ciò dovrebbe comprendere la necessaria logistica e spazi sufficienti per uffici, sale riunioni e archiviazione fuori sede, reti di telecomunicazione e conservazione dei dati ad alte prestazioni, oltre che adeguate norme di sicurezza fisica e informatica.
 
2) Accessibilità dell'ubicazione
In questo caso ci si riferisce alla disponibilità, frequenza e durata dei collegamenti aerei dalle capitali di tutti gli Stati membri dell'UE agli aeroporti nei pressi della sede, la disponibilità, la frequenza e la durata dei collegamenti di trasporto pubblico dagli aeroporti alla sede, oltre che la qualità e la quantità di strutture ricettive. Il criterio implica in particolare la capacità di consentire la prosecuzione delle attività di riunione mantenendo il volume e il ritmo attuali.
 
3) Esistenza di strutture scolastiche adeguate per i figli dei membri del personale
Questo criterio riguarda la disponibilità di una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo che risponda alle esigenze di strutture scolastiche per i figli degli attuali membri del personale e abbia la capacità di rispondere alle future esigenze scolastiche.
 
4) Adeguato accesso al mercato del lavoro, alla sicurezza sociale e all'assistenza sanitaria per coniugi e figli
Si tratta della capacità di rispondere alle esigenze dei figli e dei coniugi degli attuali e futuri membri del personale per quanto concerne la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, oltre che la disponibilità di opportunità di lavoro per loro.
 
5) Continuità operativa
E’ un criterio giudicato rilevante in considerazione della natura critica dei servizi forniti dalle agenzie e quindi dell'esigenza di garantire la prosecuzione dell'operatività al livello attuale. Il criterio fa riferimento al periodo di tempo necessario per soddisfare i quattro criteri precedenti. Riguarda, tra le altre cose, la capacità di consentire alle agenzie di conservare e attirare personale altamente qualificato dai settori pertinenti, soprattutto nel caso in cui non tutto il personale attuale decida di trasferirsi. E la capacità di garantire una transizione agevole alle nuove sedi, assicurando quindi la continuità operativa delle agenzie, che dovrebbero continuare a essere operative durante la transizione.
 
6) Distribuzione geografica
Questo criterio, infine, riguarda la concordata opportunità della distribuzione geografica delle sedi delle agenzie e l'obiettivo definito nel dicembre 2003 dai rappresentanti degli Stati membri, riuniti a livello di capi di Stato o di governo, e confermato nel 2008.
 
Gli Stati membri che avanzeranno la loro offerta, devono anche garantire in questa il rispetto  dei sei criteri e specificate le condizioni offerte. In particolare il piano dello Stato membro relativamente ai tempi e ai modi del trasferimentoe alle modalità per garantire la continuità operativa dell'agenzia; le strutture offerte in affitto o messe a disposizione dell'agenzia e l'indicazione di come tali strutture risponderebbero alle specifiche esigenze dell'agenzia; le condizioni finanziarie per l'uso di tali strutture da parte dell'agenzia, specificando in particolare se lo Stato membro verserebbe l'affitto per un periodo di tempo determinato o indeterminato; le condizioni relative alla manutenzione dell'edificio, compresi ristrutturazione e futuri ampliamenti, se necessari; eventuali condizioni speciali offerte relativamente a tutti i costi e alle infrastrutturespecifiche; eventuali benefici accordati all'agenzia e/o al personaleoltre a quelli derivanti dal protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.
 
La decisione sarà adottata con votazione a margine del Consiglio "Affari generali" di novembre. Tutte le offerte saranno sottoposte a votazione, salvo quelle ritirate dagli Stati membri interessati. La procedura di voto dovrebbe essere analoga a quella utilizzata per decidere in merito al trasferimento dell'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), ossia consistere in una votazione divisa in tornate successive, in cui i voti sono espressi a scrutinio segreto e tutti i 27 Stati membri dispongono dello stesso numero di voti. Tuttavia, le norme specifiche per le tornate di voto sono state adeguate alla luce dell'elevato numero di offerte previste e della necessità di assicurare l'adozione di una decisione al termine della procedura.
 
La prima votazione riguarderà l'Agenzia europea per i medicinali e lo Stato membro selezionato non potrà candidarsi ad accogliere l'Autorità bancaria europea.

23 giugno 2017
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