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Biosimilari. Consiglio di Stato promuove le regole della Toscana. “Una opportunità anche per i pazienti naive”


I giudici hanno respinto il ricorso di Msd Italia contro il regolamento introdotto ad aprile: “Nessun limite alla libertà prescrittiva del medico e nessun ostacolo alla prosecuzione delle cure in corso ai pazienti non naive”. L’ORDINANZA

06 OTT - Il Consiglio di Stato promuove la Toscana in materia di biosimilari. Con l’ordinanza numero 04516/2015 i giudici hanno infatti respinto il ricorso presentato da Msd Italia contro l' ordinanza cautelare del Tar Toscana - Firenze: sezione II n. 00452/2015, resa tra le parti, concernente interventi sull'assistenza per farmaci e dispositivi medici per l'anno 2015 - prescrizione farmaci biologici.

Per il giudici, infatti, la deliberazione regionale “non obbliga il medico a prescrivere il farmaco biosimilare” risultato aggiudicatario della gara indetta dall’Estar (l’ente di supporto tecnico-amministrativo della Regione), “in quanto è espressamente prevista nel provvedimento la possibilità che il medico richieda uno specifico medicinale a base di tale principio attivo (…) previa  compilazione di una specifica relazione”. E il previsto obbligo di compilazione della relazione, sottolineano i giudici, “non può da un lato considerarsi, di per sé, limitativo della libertà prescrittiva del medico, che attraverso questa specifica procedura potrà comunque ottenere l’utilizzazione del farmaco da lui ritenuto maggiormente appropriato al caso di specie” e “neanche può considerarsi adempimento privo di utilità anche quando la prescrizione si riferisca a paziente 'non naive', tenendo conto che anche per i pazienti di questo tipo, secondo il position paper dell’Aifa e l’ulteriore letteratura scientifica richiamata nell’atto d’appello, sussistono casi in cui il farmaco già utilizzato può o addirittura deve essere sostituito con altro biosimilare (quando la precedente esposizione al farmaco sia sufficientemente distante nel tempo e quando dall’impiego dello specifico farmaco siano emersi degli inconvenienti per il paziente)”.

Per i giudici, inoltre, non è rilevante, ai fini del riconoscimento della possibilità di prescrivere un altro farmaco a pazienti 'non naive', il fatto che fra le motivazioni tipizzate dalla delibera non sia espressamente indicata la circostanza della destinazione del medicinale a paziente 'non naive'. Per il Consiglio di Stato, infatti, “la possibilità di indicare un ‘altro’ motivo rispetto a quelli specificati nell’allegato è sufficiente a garantire la libertà prescrittiva del medico”.

06 ottobre 2015
© Riproduzione riservata

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