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Rischio incendio. Ospedali fuori norma. Regioni chiedono di rivedere le regole


È scaduto nel dicembre 2011 il termine per l’adeguamento delle strutture sanitarie ai requisiti antincendio. Ma questo in realtà è avenuto in pochi casi, come ammettono le Regioni stesse. Che presentano al Governo una proposta "concreta" per completare la messa in sicurezza delle strutture.

10 APR - Disponibilità di apposite ricorse finanziarie e un programma di interventi da definire in un arco temporale realistico. Anzitutto mettono in chiaro queste due condizioni le Regioni, presentando al Governo una proposta di aggiornamento della normativa sanitaria antincendio per le strutture sanitarie. Altrimenti il rischio è quello di replicare quanto già avvenuto con la normativa precedente, cioè non rispettarla. È questo che è accaduto con il decreto ministeriale del 18 settembre 2002, entrato in vigore nel dicembre 2002. E ad ammetterlo sono le stesse Regioni.

Il decreto, emanato dal ministero dell’Interno, stabiliva nuove regole tecniche di sicurezza antincendio per le nuove strutture sanitarie pubbliche e private e fissata un termine di 5 anni per l’adeguamento delle strutture già esistenti. Ma ancora oggi, tuttavia, le Regioni devono registrare un “mancato adeguamento a tale normativa di gran parte delle strutture”. Di fronte a questa situazione, secondo la Conferenza delle Regioni, è evidente “l’esigenza di individuare soluzioni concrete per completare la messa in sicurezza di un settore così delicato per la collettività”. “Esclusa la possibilità di una mera proroga”.

La proposta delle Regioni prevede dunque la definizione di un “piano straordinario di adeguamento”. I passaggi dovrebbero consistere anzitutto nella definizione di uno strumento legislativo che consenta il completamento dei lavori di adeguamento alla normativa vigente, entro un tempo da diversificare a secondo della complessità delle strutture, solo alle strutture che entro il 27 dicembre 2007 avevano già ottenuto l’approvazione del progetto antincendio da parte del competente comando provinciale dei vigili del fuoco.

Occorrerà poi definire un piano finanziario nazionale, da individuare all’interno di quelle previste per l’ex art. 20 nonché con apporti propri delle regioni e delle strutture, che consenta il graduale completamento degli interventi di sicurezza e la necessaria formazione del personale. Il programma dovrà prevedere anche uno strumento tecnico-normativo che individui sia i contenuti tecnici che le priorità da assicurare in ogni fase, vincolanti per la prosecuzione degli interventi.
 

10 aprile 2012
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