Puglia. Per il Tar illegittimi criteri di esenzione per ticket disabili
Con sentenza n. 169/2012 annullata parte del regolamento regionale per la determinazione delle fasce di esenzione dal ticket per l’accesso ai servizi dei centri diurni da parte delle famiglie dei disabili gravi. Illegittimo prendere a riferimento anche le somme non fiscalmente rilevanti.
16 GEN - Il Tar della Puglia ha bocciato, con la
sentenza n. 169/2012, i ticket sociali della Regione riguardanti disabili gravi poiché “svuotano i principi della normativa nazionale”. I giudici amministrativi pugliesi hanno annullato quella parte di regolamento regionale sulle esenzioni dal ticket per l’accesso ai servizi dei centri diurni da parte delle famiglie dei disabili gravi laddove si prevede come riferimento il reddito familiare incluse le somme non fiscalmente rilevanti, quali l’indennità di accompagnamento dell’Inps, le pensioni di invalidità, le rendite Inail.
La sentenza ha così accolto un ricorso presentato da alcuni utenti e loro familiari, e dal sindacato Sfida (Sindacato famiglie italiane diverse abilità) contro le linee guida del Comune di Bari, ispirate alla disciplina della stessa Regione. Entrambi gli Enti, inoltre, sono stati condannati a pagare 3 mila euro di spese.
Il regolamento regionale aveva stabilito tre fasce di reddito ai fini dell’esenzione: 7mila e 500 euro quale soglia di gratuità, e 30mila euro come limite oltre il quale la retta è a totale carico della famiglie. Il caso nasce per i disabili cosiddetti gravi: in tal caso la Regione aveva fatto riferimento alla situazione del singolo ma rapportandola a quella della sua situazione familiare, inserendo quindi nei calcoli anche quei redditi non fiscalmente rilevanti (assegni invalidità accompagnamento, ecc.). Ed è stato esattamente questo il principio bocciato dal Tar.
Per quanto riguarda Bari, invece, il Comune aveva individuato nel range tra 7.500 e 30 mila euro altri quattro criteri (oltre a quelli regionali), ma non aveva tutelato quei singoli disabili gravi comunque tutelati anche dal regolamento regionale. “Il Comune - è scritto nel dispositivo del Tar - non ha previsto casi di rilevanza della situazione del solo assistito, omettendo così di operare una valutazione e una distribuzione delle risorse diverse per i casi di disabilità più grave”.
16 gennaio 2012
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