Acque destinate al consumo umano: controlli più stretti sulle sostanze radioattive. Dalla Conferenza Unificata via libera al decreto
Lo schema di decreto messo a punto dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore di Sanità, ha avuto l'ok in Conferenza Unificata. Il programma di controllo deve riferirsi a tutte le acque destinate al consumo umano utilizzate nella Regione, suddivise in zone di fornitura diverse e in base a una serie di priorità. LO SCHEMA DI DECRETO.
27 LUG - Controlli più stretti per la salute della popolazione sulle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano e per i rischi che derivano dall’esposizione a radiazioni ionizzanti.
Lo schema di decreto che li prevede (“Indicazioni operative a carattere tecnico-scientifico ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n. 28”),
messo a punto dal ministero della Salute e dall’Istituto superiore di Sanità, ha avuto parere positivo in Conferenza Unificata.
Ministero della Salute e Regioni hanno concordato in questo ambito sulla necessità di:
- assicurare l’integrazione e il coordinamento tra le diverse attività di controllo (esterno/interno);
- valutare l’impatto organizzativo e gestionale derivante dall’attuazione del provvedimento;
- implementare il coordinamento dei flussi informatici tra ministero della Salute, Istituto superiore di Sanità e Regioni e Province autonome;
- promuovere un confronto tra i soggetti interessati per definire una semantica comune per favorire l’uniformità interpretativa.
Il programma di controllo elaborato da ogni Regione e Provincia autonoma /utilizzando anche Asl, Arpa-Appa) deve riferirsi a tutte le acque destinate al consumo umano utilizzate nella Regione. Per quanto riguarda le acque distribuite dalle reti idriche, vanno suddivise in zone di fornitura diverse, dando priorità temporale, se necessario, al controllo delle zone di fornitura che servono un numero maggiore di persone. Analoga priorità , basata sul volume d'acqua, va data, sempre se necessario , al controllo delle acque utilizzate nelle imprese alimentari o distribuite in contenitori oppure cisterne e non provenienti da rete idrica.
Il programma di controllo deve riguardare sia i controlli esterni che controlli interni e deve contenere una serie di elementi:
a. i dati di misure di radioattività nelle acque e le altre informazioni utilizzate per le valutazioni preliminari;
b. le valutazioni preliminari e i relativi criteri utilizzati;
c. i piani di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano sottoposte a controllo a seguito delle valutazioni preliminari ;
d. la durata stabilita del periodo di non controllo per quelle acque destinate al consumo umano che, a seguito delle valutazioni preliminari, si decide di non sottoporre a controllo;
e. la pianificazione - per le acque destinate al consumo umano per le quali i dati e le informazioni previste alla lettera a) non fossero disponibili o non fossero sufficienti per effettuare le valutazioni preliminari - dell'acquisizione di una serie di dati di misure di radioattività e informazioni, sufficienti per effettuare le valutazioni preliminari: 1) misure di radioattività per un periodo di due anni, con frequenza annuale ottenuta dividendo per due i valori di frequenza ricavati dalle tabelle 1 e 2 dell’allegato 2 al decreto, ma con una frequenza minima di 4 misure l'anno; 2) informazioni sulle fonti di pressione per quanta riguarda il trizio antropogenico, i radionuclidi di origine artificiale e i NORM, come specificato nell'Allegato II e nelle relative indicazioni riportate in questo D.M.
I controlli esterni ed interni, essendo finalizzati ad assicurare che la qualità delle acque destinate al consumo umano devono soddisfare i requisiti del Dlgs 28/2016 (
Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano) e devono essere pianificati in modo coordinato
Per l'elaborazione del programma di controllo ogni Regione e Provincia autonoma deve provvedere a:
1 . predisporre un elenco di tulle le reti idriche suddivise in zone di fornitura e per ognuna di queste va riportata : un identificativo, il gestore , i Comuni (o le frazioni) serviti, la relativa popolazione complessiva servila ;
2. ordinare l’elenco per dimensione della popolazione servita nelle di verse zone di fornitura;
3. prendere in esame tutte le zone di fornitura ;
4. in caso di limitazioni (specificate) delle risorse disponi bili , nel primo programma di controllo può essere preso in esame un sotto-insieme delle zone di fornitura che includa comunque una frazione rilevante della popolazione complessiva della Regione; nel programma di controllo vanno comunque indicati i tempi stimati per prendere in esame le rimanenti zone di fornitura;
5. per ogni zona di fornitura presa in esame si deve provvedere a:
a. raccogliere tutti i dati già disponibili di misure di radioattività e delle altre informazioni utili per le valutazioni preliminari;
b. stabilire se i dati e le informazioni raccolte sono sufficienti per effettuare le valutazioni preliminari ;
c. se i dati e le informazioni disponibili sono considerati sufficienti , effettuare le valutazioni preliminari sulla base di criteri prestabiliti, decidere , eventualmente in maniera diversificata per i diversi parametri indicatori , se sottoporre o meno a controllo la zona di fornitura in esame ;
d. se la zona di fornitura è sottoposta a controllo , individuare i punti di prelievo sia per i controlli esterni che per i controlli interni e stabilire la frequenza del controllo per ogni parametro indicatore e per ogni punto di prelievo;
e. se la zona di fornitura esaminata non è sottoposta a controllo , stabilire dopo quanto tempo (fino a un massimo di 5 anni) andrà effettuata una nuova valutazione per la verifica della sussistenza delle condizioni di non controllo ;
f. se i dati di misure di radioattività e le informazioni disponibili non sono sufficienti per effettuare le valutazioni preli minar i, pianificare l'acquisizione di dati e informazioni sufficienti, che consistono in: 1) misure di radioattività per due anni, con frequenza annuale ottenuta dividendo per due i valori di frequenza ricavali dalle tabelle I e 2 dell'Allegato 2, ma con una frequenza minima di 4 misure l' anno , 2) informazioni sulle fonti di pressione per quanto riguarda ii trizio antropogenico, i radionuclidi di origine artificiale e i NORM. Le misure di radioattività vanno effettuate sia come controlli esterni che come controlli interni (vale a dire sulle fonti di approvvigionamento idrico, eventualmente con approccio di screening), suddividendo ii numero di campionamenti in parti uguali.
6. Operazioni analoghe a quelle descritte vanno effettuate per predisporre la parte del programma di controllo relativa alle acque destinate al consumo umano e non fomite da una rete di distribuzione idrica (acque utilizzate nelle imprese alimentari o distribuite in contenitori oppure cisterne e non provenienti da rete idrica).
27 luglio 2017
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