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Basilicata. Consulta boccia legge su interventi sostitutivi Asl in caso di inadempienza retributiva strutture private


La Corte con la sentenza 290/2013 ha dichiarato l’illegittimità della legge regionale 22/2012 che prevedeva che, qualora le strutture private accreditate del Ssr fossero inadempienti nel pagamento delle retribuzioni dovute al proprio personale, le aziende sanitarie locali (ASL), previa diffida a pagare, potevano sospendere i pagamenti dovuti ai soggetti convenzionati. LA SENTENZA

06 DIC - "Invade la materia dell’ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato”. Questa la ragione principale per cui la Consulta ha bocciato la legge della Regione Basilicata dal titolo: “Intervento sostitutivo delle aziende sanitarie regionali in caso di inadempienza retributiva nei confronti dei dipendenti delle strutture accreditate al Servizio Sanitario Regionale”. I giudici hanno dato ragione al Governo che aveva presentato ricorso. La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Basilicata e in via consequenziale, a l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale che disciplinavano rispettivamente l’attivazione della procedura, la definizione delle sue modalità, la dichiarazione di urgenza e l’entrata in vigore della legge stessa.
 
L’art.1 della legge regionale disponeva che qualora le strutture private accreditate del Ssr fossero inadempienti nel pagamento delle retribuzioni dovute al proprio personale, le aziende sanitarie locali (ASL), previa diffida a pagare, potevano sospendere i pagamenti dovuti ai soggetti convenzionati e, nel caso in cui permanesse tale situazione, si potevano sostituire agli stessi, provvedendo direttamente al pagamento dei lavoratori nei limiti delle somme dovute a qualsiasi titolo.
 
Secondo la Corte “dalla sua formulazione appare in modo in equivoco che esso prevede una disciplina modificativa dei rapporti di natura privatistica intercorrenti tra l’azienda sanitaria, la struttura convenzionata ed i soggetti creditori di quest’ultima, invadendo in tal modo la materia dell’ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato”.

 
La Corte evidenzia come “ha più volte ricordato che la materia dell’ordinamento civile, in quanto relativa alla disciplina dei rapporti privati, è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Si tratta di una competenza rimasta fondamentalmente invariata perché nel passaggio dal vecchio al nuovo testo dell’art. 117, tale è rimasto anche «il limite, individuato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (ed oggi espresso nella riserva alla potestà esclusiva dello Stato della materia “ordinamento civile”, ai sensi del nuovo art. 117, secondo comma, lettera l, della Costituzione), consistente nel divieto di alterare le regole fondamentali che disciplinano i rapporti privati» (sentenza n. 282 del 2004)”.

06 dicembre 2013
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