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Al via la riforma del lavoro sportivo, ma manca ancora un decreto attuativo

di Domenico Della Porta

Saranno stabiliti a livello centrale e uniforme, le linee di indirizzo evitando disparità tra diverse discipline sportive e garantendo standard adeguati per la tutela della salute degli atleti e dei partecipanti. Per i Dipartimenti di Prevenzione delle 132 ASL ci sarà la possibilità di intervenire senza alcun dubbio interpretativo.

28 AGO -

Uno degli aspetti importanti introdotti dalla riforma approvata recentemente dal Governo per il lavoro sportivo, peraltro in vigore dal 1 luglio scorso, riguarda i controlli sanitari e l’idoneità psicofisica per gli atleti e i partecipanti alle attività sportive dilettantistiche. La normativa stabilisce che le regole per i controlli sanitari e l’idoneità psicofisica saranno definite da un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), ancora non emanato. Questo significa che saranno stabiliti a livello centrale e uniforme, le linee di indirizzo evitando disparità tra diverse discipline sportive e garantendo standard adeguati per la tutela della salute degli atleti e dei partecipanti. Per i Dipartimenti di Prevenzione delle 132 ASL ci sarà la possibilità di intervenire senza alcun dubbio interpretativo.

Secondo le nuove regole, infatti, chiunque venga inquadrato come lavoratore sportivo e presta quindi attività a titolo oneroso nel settore sportivo, viene considerato lavoratore subordinato ai sensi del D. Lgs 81/2008.

Tale inquadramento non si ritiene valido nei seguenti casi: a) la prestazione lavorativa è prevista solamente per una singola manifestazione sportiva o per più manifestazione in un ristretto lasso di tempo; b) la prestazione lavorativa risulta essere continuativa, ma non prevede un orario di lavoro superiore a 8 ore settimanali, 5 giorni al mese o 30 giornate l’anno.

Per i lavoratori che non ricadono nella definizione di “lavoratore subordinato” o che esercitano la propria professione nell’ambito del dilettantismo, è prevista la presunzione di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa: per questo motivo vengono meno gli obblighi formativi e di sorveglianza sanitaria previsti dal D. Lgs 81/2008.

Questa presunzione risulta valida solamente se la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive.

L’articolo 33 del D. Lgs 36/2021 prevede che i lavoratori sportivi debbano ottenere un certificato di idoneità psico-fisica rilasciato da un medico iscritto all’albo dei medici in medicina dello sport, e saranno comunque sottoposti a sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente, sulla base dei rischi individuati.

Si è in attesa anche delle regole che riguardano i minorenni impegnati nelle attività sportive preannunciate dal medesimo D:Lgs. 36/2021 che andranno ad uniformarsi a quanto già previsto dalla nuova normativa in materia di tutela dei lavoratori minori di luglio 2023.

Saranno evitate, in tal modo, le ripercussioni giuridiche che potrebbero aversi sulla problematica delle tecnopatie emergenti. Infatti, se è prescritto che è fatto obbligo al datore di lavoro l’applicazione delle norme sulla tutela della salute sui luoghi di lavoro, sarà obbligo anche dello stesso datore di lavoro provvedere all’abbattimento possibile del rischio ed ai controlli sanitari periodici.

Si chiarirà, con il documento di cui si attende la formulazione e la pubblicazione, il dubbio sulla figura sanitaria professionale preposta alla valutazione dell’idoneità dell’atleta-lavoratore. Infatti, se è pur vero che la tutela della salute del lavoratore è deputata, dai dettati normativi, al Medico Competente, di contro, l’idoneità dell’atleta è di esclusiva competenza dello specialista in Medicina dello Sport (D.M. 18 febbraio 1992) determinando, pertanto, una possibile sovrapposizione di ruoli.

Citiamo, a tal proposito, come sottolineato dall’Osservatorio sulle Malattie Occupazionali ed Ambientali, OSMOA, dell’Università degli Studi di Salerno, il rischio “stress cronico” presente nella maggior parte delle singole discipline sportive soggette a tutela, che ben giustificherebbe il riconoscimento di un’eventuale malattia professionale. Nè va ignorato l’evento infortunistico, per un atleta in attività, che rappresenta la forma più immediata e “utile” di assistenza, al termine dell’attività agonistica. Saranno proprio le patologie da usura quelle che incideranno sulla sua vita sociale. Pertanto, sarà lecito attendersi in un prossimo futuro un significativo aumento di infortuni, quanto un notevole incremento delle denunce di malattie professionali.

Domenico Della Porta

Referente nazionale Federsanità per la salute e sicurezza sul lavoro



28 agosto 2023
© Riproduzione riservata

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