Ticket. Le misure in Emilia Romagna
04 AGO - Ticket rimodulati in base al reddito in Emilia-Romagna, dove si è deciso di non toccare chi è già esente: per età, reddito, disoccupazione, invalidità, patologie croniche. E’ quanto ha stabilito la Regione con una delibera approvata oggi dalla giunta. La manovra sul ticket porterà un introito stimato superiore ai 70 milioni di euro l’anno.
La farmaceutica
Per la prima volta in Emilia-Romagna per i farmaci di fascia A, erogati a carico del Servizio Sanitario Regionale, viene introdotto un ticket in base al reddito familiare lordo, che i cittadini dovranno dimostrare presentando un’autocertificazione. Sarà di 1 euro a confezione a carico di assistiti appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo tra i 36.000 e 70.000 euro, fino a un massimo di 2 euro per ricetta. Nel caso in cui il reddito sia compreso tra i 70.001 e 100.000 euro, il ticket ammonterà a 2 euro per prescrizione a carico dell’assistito, fino a un massimo di 4 euro per ricetta. Infine, per assistiti appartenenti a nuclei con reddito complessivo superiore a 100.000 euro, il ticket sarà di 3 euro per prescrizione, fino a un massimo di 6 euro per ricetta.
Il ticket è previsto anche per i farmaci equivalenti e per quelli non coperti da brevetto. Nel caso in cui il cittadino non accetti la sostituzione proposta dal farmacista - oppure il medico abbia espresso la non sostituibilità - la differenza fra il prezzo di riferimento e il prezzo del farmaco prescritto dal medico è aggiuntiva rispetto al ticket.
E
senzioni. Non pagano il ticket sulla farmaceutica gli esenti per età e reddito; gli assistiti con patologia cronica e invalidante e i pazienti affetti da malattie rare; gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili al 100% e i grandi invalidi per lavoro; coloro che hanno subito danni in seguito a vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge 210/1992; le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari; i ciechi e i sordomuti; gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia; gli infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse purché indicato sulla ricetta; i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l’impiego e i familiari a carico, i lavoratori in mobilità e i familiari a carico; i lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari a carico; i lavoratori in cassa integrazione “in deroga”.
Specialistica
Aumenta di 5 euro la quota di compartecipazione del cittadino per le visite specialistiche: per la prima visita sarà di 23 euro, per quella di controllo di 18 euro: chi era già esente, lo rimane. Viene introdotto un ticket di 46,15 euro per le prestazioni di chirurgia ambulatoriale della cataratta e della sindrome del tunnel carpale. Per quanto riguarda la risonanza magnetica e la TAC la compartecipazione del cittadino viene rimodulata sulla base della fascia di reddito del nucleo familiare: se inferiore a 36.000 euro, il ticket rimane invariato e quindi ammonterà a 36,15 euro; se compreso tra 36.001 e 100.000 euro, il ticket sarà di 50 euro (anziché 36,15); in caso di reddito superiore a 100.000 euro, il ticket ammonterà a 70 euro (anziché 36,15).
Viene introdotta una quota fissa sulla ricetta con prestazioni che da sole o nel loro insieme hanno un valore tariffario superiore a 10 euro. La quota è rimodulata in base al reddito familiare: se compreso tra i 36.000 e i 70.000 euro, la quota è di 5 euro; da 70.001 a 100.000 euro, la quota ammonta a 10 euro; infine, se il reddito è superiore a 100.000 euro, la quota è di 15 euro.
Esenzioni. Restano valide le attuali esenzioni da ticket: non pagano dunque gli esenti per età e reddito; le donne in gravidanza; gli assistiti affetti da patologia cronica e invalidante e i pazienti affetti da malattie rare; gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia, gli invalidi per servizio, gli invalidi civili al 100% e i grandi invalidi per lavoro; coloro che hanno subito danni in seguito a vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge 210/1992; le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari; i ciechi e i sordomuti; gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia; gli infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse purché indicato sulla ricetta; i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l’impiego e i familiari a carico; i lavoratori in mobilità e i familiari a carico; i lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari a carico; i lavoratori in cassa integrazione “in deroga”; i detenuti e gli internati; i cittadini sottoposti a terapie del dolore; i donatori; le persone che devono sottoporsi a visita specialistica per idoneità sportiva, adozione, affidamento; i naviganti; le persone inserite nel programma odontoiatria (vulnerabilità sociale); le persone che necessitano di diagnosi precoce, prevenzione e profilassi.
04 agosto 2011
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