Direttore sanitario. Puglia chiede parere a Ministero su limite di età dei direttori sanitari per privati
Una circolare regionale, poi ritirata, estendeva alle strutture private accreditate il limite di 70 anni di età previsto nel pubblico. Palese: “In Puglia fino al 30 settembre 2023, non cambierà nulla, in attesa di ricevere indirizzi più chiari dal Governo”. Nel 2020 l’Autorità garante della concorrenza aveva già bocciato una legge regionale della Puglia che il limite di età dei direttori sanitari dei privati a quello previsto nel Ssn. IL PARERE
13 MAR - La Regione Puglia ha chiesto al ministero della Salute un parere sui limiti d’età pensionabile dei direttori sanitari delle strutture private. A farlo sapere è l’assessore alla Salute della Regione Puglia,
Rocco Palese, che in una nota spiega di avere diramato una circolare per la revoca di una precedente disposizione dirigenziale che estendeva alle strutture private accreditate il limite di 70 anni di età per i direttori sanitari.” In Puglia fino al 30 settembre 2023, non cambierà nulla, in attesa di ricevere indirizzi più chiari dal Governo: contestualmente alla circolare, ho infatti inviato al Ministero della Salute una specifica richiesta di parere su questa questione che è molto controversa e non riguarda solo la nostra regione”, spiega Palese.
“Personalmente – prosegue l’assessore - ho anche espresso al Ministero il mio parere e l’indirizzo della Regione, dicendo che vista l’attuale carenza di medici, il limite dei 70 anni può e deve essere superato, anche in via straordinaria. Mi auguro che il Governo Meloni la pensi come noi e che dia parere positivo. In questo caso sarò il primo a battergli le mani”.
Sui limiti dell’età pensionabile dei direttori sanitari delle strutture private si era già espresso a giugno 2020 anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, bocciando proprio una legge regionale della Puglia, la n.9 del 2 maggio 2017, che all’articolo 12, comma 8, aveva ad oggetto il limite d’età massimo per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario di una struttura sanitaria e socio-sanitaria privata, anche di carattere ambulatoriale, osservava: “Il limite di età massimo previsto dall’articolo 12, comma 8, della citata legge regionale, previsto per i responsabili sanitari di strutture sanitarie e socio sanitarie private, determina un’ingiustificata limitazione alla prestazione dei servizi professionali da parte dei medici, restringendo così l’offerta di tali servizi. Inoltre, tale misura comprime ingiustificatamente la libertà di iniziativa economica e l’autonomia gestionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private, precludendo loro di avvalersi di un medico che ha superato il limite di età previsto per rivestire il ruolo di direttore sanitario”.
“In proposito – proseguiva il parere dell’Agcm -, si osserva che non è idonea a giustificare siffatte restrizioni la circostanza che tali strutture godano di un regime complementare rispetto a quello pubblico, da cui ricevono un budget per l’esercizio dell’attività. Infatti, se la previsione di un limite di età in capo ai dirigenti medici dipendenti del SSN può essere giustificata dalla necessità di tutelare l’interesse pubblico al turn-over generazionale, analoghe considerazioni non possono essere estese alle attività di carattere privato, specialmente laddove si tratti di incarichi di gestione apicale delle strutture, per i quali l’esperienza pregressa può rilevare ai fini dell’efficienza dell’attività di management svolta. A ciò si aggiunga che, proprio in relazione al settore pubblico, il limite di età dei dirigenti medici posto dal citato articolo 15-nonies è stato oggetto una deroga che consente il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età, con il recepimento da parte dal citato articolo 5-bis, comma 2, del decreto “Milleproroghe” della proposta elaborata in sede di Conferenza Stato-Regione. Si consideri, infine, che in altre Regioni, la disciplina dei requisiti del responsabile sanitario non prevede alcun limite d’età per lo svolgimento di tale funzione (ad esempio, l’articolo 11 della L.R. Toscana 5 agosto 2009, n. 51, “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento”)”.
In conclusione, per l’Autorità “non sussistono ragioni imperative di interesse generale (i.e. ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica) tali da giustificare il limite massimo di età per i responsabili sanitari di strutture sanitarie e socio-sanitarie private, previsto dall’articolo 12, comma 8, della legge regionale Puglia, 2 maggio 2017, n. 9. Tale limite massimo, pertanto, costituisce una restrizione alla libertà di prestazione dei servizi professionali da parte dei medici e comprime la libertà di iniziativa economica delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private nella scelta del responsabile sanitario”.
13 marzo 2023
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