Punto nascita di Termoli. Il Tar sospende la chiusura
Il reparto era stato chiuso il 14 luglio scorso“in relazione all’evento occorso in data 12 luglio 2021”, quando un neonato era deceduto a poche ore dalla nascita. Il provvedimento era stato deciso dall’Asrem “nelle more della conclusione degli opportuni accertamenti già attivati”. Ora i giudici accolgono la richiesta di sospensiva presentata da alcuni Comuni. Per il Tar i motivi dell’Asrem non giustificano la gravità dell’impatto della chiusura. L'ORDINANZA
10 SET - Il Comune di Termoli, che insieme ad altri 7 Comuni aveva presentato ricorso contro la sospensione del punto di nascita dell’Ospedale “San Timoteo” di Termoli, decisa con nota della Direzione generale della Asrem prot. 82177/2021 del 14.7.2021, incassano il parere favorevole del Tar di Campobasso, che ha accolto la richiesta di sospensiva e quindi la riapertura del punto nascita in attesa dell’udienza di merito, fissata per il 5 ottobre 2022.
La sospensione immediata dell'attività di accettazione ostetrica presso l'Ospedale era stata decisa “in relazione all’evento occorso in data 12 luglio 2021 presso il Presidio”, quando un neonato morì a poche ore dalla nascita, “nelle more della conclusione degli opportuni accertamenti già attivati”. Ma per il Tar “l’immediata sospensione dell'attività di accettazione ostetrica, data anche la gravità del suo impatto, sarebbe giustificabile solo se dotata di efficacia contenuta entro un intervallo temporale predeterminato e assai breve, e chiaramente connessa alla necessità di precisi e urgenti accertamenti di tipo sanitario, il cui espletamento avrebbe cagionato l’impossibilità della prosecuzione dell’ordinaria attività”.
Invece, con i provvedimenti impugnati, “è stata disposta invece una sospensione sostanzialmente a tempo indeterminato del servizio in questione in assenza di puntuali risultanze istruttorie e in mancanza di un’articolata motivazione che rendano esplicita l’eventuale connessione tra le cause dell’evento del 12 luglio 2021 e l’assoluta e immediata necessità della sospensione dell’attività di accettazione ostetrica”.
Per il Tar, dunque, “appare preferibile, in un ipotetico bilanciamento degli interessi contrapposti, giungere re adhuc integra alla discussione sul merito della vertenza, così garantendo la continuità del servizio all’utenza, fermo restando il rispetto degli standard per l’erogazione del medesimo in condizioni di sicurezza”.
10 settembre 2021
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