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Ridotto il budget per la riabilitazione. Il Consiglio di Stato sospende la sentenza del Tar contro il Molise

Per i giudici la sentenza impugnata contiene un’errata valutazione in ordine all’applicazione dello jus superveniens per l'attuazione del
l Programma operativo straordinario. Il Consiglio di Stato ha inoltre evidenziato come le prestazioni extra budget erogate medio tempore “determinano una potenziale fonte di danno economico e comunque mettono in dubbio la conseguibilità degli obiettivi finanziari del Piano di rientro”. L’ORDINANZA

16 OTT - Con ordinanza cautelare n.4988 del 12 ottobre 2018, il Consiglio di Stato ha dato ragione alla Regione Molise accogliendo in pieno le evidenze rappresentate dal Coordinamento del Contenzioso Sanitario della Direzione Generale per la Salute fatte proprie dall’Avvocatura Generale dello Stato in sede di difesa. Nello specifico, è stata sospesa l’esecutività della sentenza di primo grado n.139/2018 del TAR Molise, riconoscendo anzitutto e con massima evidenza la “errata valutazione”, contenuta nella sentenza de qua, “in ordine all’applicazione dello ius superveniens di cui all’art 34 bis del DL 507/2017, introdotto dalla Legge 96/2017, che ha offerto copertura normativa all’impugnata diminuzione dei posti letto e conseguente riduzione dei budget per le attività di riabilitazione”.
 
Inoltre, il Consiglio di Stato ha altresì puntualizzato il principio per cui “le prestazioni extra budget erogate medio tempore determinano una potenziale fonte di danno economico e comunque mettono in dubbio la conseguibilità degli obiettivi finanziari del Piano di rientro”.
 
Trattasi dunque di due punti che affermano e consolidano la bontà dell’operato regionale e delle tesi di difesa assunte.


Infatti, la difesa tecnica dell’Amministrazione Regionale e della Struttura Commissariale coordinata dal dedicato Servizio della DG Salute, aveva anzitutto ricordato le previsioni di cui alla Legge 21 giugno 2017, n. 96 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.

L’art. 34 bis della citata Legge in particolare prevede che:
“ a) il Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Molise da' esecuzione al programma operativo straordinario 2015-2018, allegato all'accordo sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2016 (rep. atti n. 155/CSR) e recepito con decreto del medesimo commissario ad acta n. 52 del 12 settembre 2016, che con il presente decreto e' approvato, ferma restando la validita' degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base della sua attuazione;

b) il medesimo Commissario ad acta, altresi', adotta i provvedimenti previsti dal suddetto programma operativo straordinario 2015-2018, in modo da garantire che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale ivi programmate siano coerenti, nel rispetto dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza…”;

L’art. 34 bis, dunque, in generale prevede che il Commissario adotti i provvedimenti previsti dal Programma operativo dando ad esso esecuzione in modo da garantire che le azioni di riorganizzazione e risanamento del servizio sanitario regionale ivi programmati siano coerenti, nel rispetto dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, con l’obiettivo del raggiungimento dell’equilibrio economico stabile del bilancio sanitario regionale.
 
La norma in questione, dunque, come ribadito anche in altre occasioni, approva il POS della Regione Molise 2015-2018, attribuendo al medesimo forza normativa piena con conseguente preminenza della fonte legislativa de qua, e contemporaneamente legittima l’emanazione dei provvedimenti amministrativi che ne costituiscono attuazione.
 
Inoltre, con riferimento alla riaffermazione da parte del Consiglio di Stato circa la necessità di attendere agli obiettivi finanziari del Piano di rientro, la struttura del contenzioso sanitario regionale aveva evidenziato – laddove ve ne fosse ancora bisogno - che la Regione Molise è Regione in Piano di Rientro dal deficit sanitario dal 2007. La disciplina dei piani di rientro dai deficit sanitari è riconducibile ad un duplice ambito di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione: tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. Con il Piano di Rientro vengono in gioco, dunque, non solo aspetti legati alla tutela della salute ma anche aspetti legati alla finanza pubblica. Il Piano di Rientro da deficit sanitario è volto a soddisfare la necessità di assicurare la tutela dell’unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale, quale quello della salute. Tutto il percorso di commissariamento delle Regioni, basato sui piani di rientro, si è fondato sul coordinamento della finanza pubblica, e comporta, inevitabilmente, una compressione dell’autonomia legislativa concorrente delle Regioni.

Ne deriva che la sanità, rappresenta, dunque, uno degli ambiti in cui maggiormente si sono giustificate le norme puntuali poste dal legislatore statale ai fini di contenimento della spesa pubblica, che è stato lo strumento principale per giustificare le restrizioni all’autonomia regionale specie per quanto attiene ai profili di organizzazione sanitaria .
 
In conclusione, l’ordinanza che ne occupa assume una significativa valenza generale per tutti i giudizi analoghi qualificandosi quale precedente dirimente anche negli ulteriori giudizi d’appello promossi dalla Regione Molise avverso molteplici pronunce analoghe del TAR che recentemente hanno di fatto non solo travolto le previsioni del POS in specie con riferimento ai provvedimenti attuativi dello stesso, ma anche tutte le determinazioni assunte in ossequio all’osservanza degli equilibri economici ordinati dal Piano di rientro sanitario.
 
Avv. Alberta De Lisio
Direttore Avvocatura Regionale
Direttore Servizio Programmazione dell'Integrazione Socio-sanitaria e Coordinamento e monitoraggio del contenzioso della DG Salute della Regione Molise


16 ottobre 2018
© Riproduzione riservata

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