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Molise. Consulta dichiara illegittima legge regionale su proroga contratti a tempo determinato

La Corte costituzionale dà ragione al Governo che aveva impugnato la legge in quanto la norma regionale si poneva in contrasto con il blocco del turnover imposto dal Piano di rientro e come interferisse con le attribuzioni commissariali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa del personale. Per i giudici l'Interferenza tra la legge regionale e compiti del commissario per ridurre spese "è evidente". LA SENTENZA

19 GEN - La Corte costituzionale ha bocciato oggi la legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n. 3 che consentiva la proroga (sino al 31 dicembre 2016) degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa con gli enti del Sistema sanitario regionale e dei contratti libero-professionali del personale infermieristico operante presso gli istituti penitenziari del Molise.
 
I giudici costituzionali hanno dato ragione al Governo che aveva impugnato la legge regionale perché si poneve “in contrasto con il divieto di turn-over previsto dall’art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311”. Inoltre il Governo precisava come la norma interferisse con le attribuzioni commissariali in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa del personale e di turn-over”.

Infine per Palazzo Chigi la legge molisana sarebbe anche in contrasto con le norme nazionali che vietano  “la proroga dei contratti a tempo determinato al di fuori delle procedure di stabilizzazione ivi previste, e, in ogni caso, la assoggetterebbero al rispetto di determinati limiti e condizioni non ricorrenti nel caso di specie”.

La Corte nel dare ragione al Governo ha sostanzialmente rilevato come la norma regionale che proroga i contratti sia in contrasto con le leggi nazionali che impongono alla Regione (che è commissariata e in piano di rientro) di ridurre la spesa per il personale. Per la Consulta tra le norme “l’interferenza è evidente, poiché le disposizioni impugnate consentono la proroga del personale precario del Sistema sanitario regionale, mentre le delibere del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2013, del 20 gennaio e del 7 giugno 2012, prodotte in giudizio dal ricorrente, attribuiscono al commissario, al fine di attuare il piano di rientro dal disavanzo sanitario, i compiti di razionalizzazione e contenimento della spesa del personale e di implementazione del divieto di turn-over”.

Per questo “va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale della legge reg. Molise n. 3 del 2015, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma della Costituzione”.

19 gennaio 2017
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