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Turni e riposi. Deve prevalere il buon senso

08 FEB - Gentile Direttore,
la vicenda dell’infermiere di una sala operatoria dell’azienda ospedaliera di Ancona che nelle 24 ore viene chiamato in pronta disponibilità tra le ore 00,00 e le 08,00 dopo un turno di lavoro antimeridiano 7,30-14,00 ed in prospettiva di uno pomeridiano 13,00-20,00, riporta sul concreto il dibattito sull’orario di lavoro e sulla turnistica, spesso ostaggio di interpretazioni virtuali e fuorvianti piuttosto che si applicazioni pratiche.
 
Il  caso in parola vedrebbe un’organizzazione del lavoro che dispone per il dipendente due turni di servizio sequenziali in giornate distinte con smonto alle ore 14,00 e rientro il giorno dopo alle ore 13,00 con inserimento tra i due turni ordinari di una pronta disponibilità che viene attivata dalla mezzanotte alle ore 08,00.
 
In questo scenario il periodo di riposo è certamente violato, avendone il dipendente goduto di sole nove ore e mezza in luogo della previsione normativa e reso servizio per un totale di ore quattordici ore e mezza, computando le sei ore e mezzo antimeridiane e le otto ore in pronta disponibilità.
 
E’ anche da dire che la previsione di un turno di pronta disponibilità tra due turni ordinari poteva essere meglio governata sia da parte datoriale che da parte del lavoratore: è poco probabile che in una importante sala operatoria di una importante azienda sanitaria la chiamata in pronta disponibilità sia evento non realizzabile.
 
E’ da ritenersi, inoltre, che il lavoratore abbia contezza e capacità di far valere i propri diritti e/o, pur in extrema ratio, poter dimostrare di essersi attivato per ricondurre entro la legalità l’organizzazione del lavoro che ritiene oggi e “giustamente” di contestare solo essendogli a sua volta stato contestato di non essersi presentato in servizio ordinario alle ore 13,00 e quindi inosservanza delle disposizioni.
 
La violazione del riposo di undici ore si è infatti realizzata al momento esatto della timbratura in uscita dalla chiamata in pronta disponibilità. Prescindendo, quindi, dal doveroso diritto del lavoratore al recupero del sonno e di idonee condizioni psico fisiche ed ammettendo che gli fosse stato concesso di non recarsi in servizio per l’espletamento del turno ordinario,permane nella sua interezza l’inadempienza organizzativa dell’azienda e per il tramite di chi abbia materialmente gestito il procedimento, che potrebbe essere lo stesso funzionario che contesta gli addebiti al lavoratore. Il mondo visto alla rovescia, verrebbe da scrivere…
 
Una domanda che consegue da tale evidenza e dai fatti così come portati a nostra conoscenza:  si sarebbe contestato all’azienda la mancata osservazione del periodo di riposo delle 11 ore se la stessa avesse rinviato il dovere di presentarsi in servizio alle ore 13.00?
 
Ciò detto per completezza d’analisi e onestà intellettuale, sulla vicenda in esame non si sposta di una virgola il dovere  dell’azienda di agire e disporre le misure necessarie a tutelare l’integrità psicofisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. (art. 2087 del Codice Civile).
 
Bene sta facendo l’organizzazione sindacale a stare al fianco del lavoratore che si trova a dover giustificare l’inosservanza delle disposizioni a fronte delle non pervenute e preventive misure aziendali idonee a prevenire i rischi interni ed esterni insiti all’ambiente di lavoro.
 
La sicurezza del lavoratore e degli assistiti è infatti un bene di rilevanza costituzionale ed impone di richiamare il datore di lavoro di anteporre al proprio interesse la sicurezza di chi esegue una prestazione.
 
Un evento avverso contro gli assistiti nel turno che inizia alle ore 13 dopo quasi 24 ore totalmente privi di recupero di ore di sonno, è interesse del sistema di evitarlo ed in tal senso, piuttosto che assente ingiustificato, inosservante le disposizioni o addirittura irresponsabile, è da leggere la sottolineatura del lavoratore che chiede per iscritto, pur irritualmente in consegna, di essere esentato dal ripresentarsi in servizio dopo cinque ore.
 
Concludo con il richiamo ad un percorso da opzionare nella gestione della turnistica e delle assenze dal servizio: tenere conto delle necessità legate alla organizzazione dei turni e garantire ai dipendenti un equivalente periodo di riposo per il pieno recupero delle energie psicofisiche o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai lavoratori sia accordata una protezione appropriata.”
In questa vicenda kafkiana e tutta italiana, una somministrazione di buon senso si renderebbe necessaria a tutti i protagonisti: buon senso è la capacità istintiva dell’individuo di distinguere il logico dall’illogico, l’opportuno dall’inopportuno, e di comportarsi in modo giusto, saggio ed equilibrato in funzione dei risultati pratici da raggiungere.
 
Legittimo il diritto del lavoratore di contestare il rientro in turno all’azienda, altrettanto legittimo contestare l’inosservanza delle disposizioni al lavoratore e chiederne conto ma in caso di giustificata-ingiustificata resistenza sia del lavoratore che dell’azienda a riconoscere le rispettive ragioni nel rispetto dei ruoli, non potrà essere un procedimento disciplinare a dipanare la matassa della gestione del front e back office dei fatti occorsi e dell’organizzazione della turnistica, che sono diffuse.
 
Accogliere le deduzioni del lavoratore è il minimo che il buon senso aziendale dovrebbe suggerire.
 
Graziano Lebiu
Master in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza sociale

08 febbraio 2017
© Riproduzione riservata

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