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Marche. Tar conferma decisione Regione: stop a corsi di formazione per massofisioterapisti. “Troppe lacune normative”

I giudici hanno rigettato il ricorso presentato da due scuole contro la delibera regionale, emanata in seguito a una class action del Codacons, che aveva disposto in via cautelativa la sospensione dell’autorizzazione alle scuole all’esercizio di attività di formazione triennale. L'ORDINANZA

15 GIU - Troppe lacune normative caratterizzano il quadro normativo che regola la figura del massofisioterapista. Questa la motivazione che ha indotto il Tar delle Marche a respingere il ricorso presentato da Scuole Riunite Ancona s.r.l. e dall’Istituto Enrico Fermi di Perugia contro la delibera della Regione Marche che aveva disposto in via cautelativa la sospensione dell’autorizzazione alle scuole regionali all’esercizio di attività di formazione triennale per il conseguimento della abilitazione a Massofisioterapista.

I giudici, infatti, accogliendo le tesi del Codacons, hanno rigettato il ricorso delle scuole, confermando la validità della decisione assunta dalla Regione, sostenendo nell’ordinanza che “il provvedimento impugnato appare prima facie giustificato da condivisibili ragioni di pubblico interesse, tenuto conto della complessità delle questioni sostanziali sottostanti e dell’assenza di un quadro normativo chiaro”.

Non si tratta comunque della prima tappa della vicenda. Lo scorso anno l’associazione dei consumatori aveva presentato una class action dinanzi al Tar del Lazio, per conto di 80 cittadini in possesso del diploma di massofisioterapista, in cui si chiedeva di indurre il Ministero della salute a riordinare il quadro e, dunque, di inserire questa figura tra le professioni sanitarie.

I cittadini che avevano frequentato corsi per massofisioterapisti organizzati da scuole private, a livello regionale, credevano infatti di essere abilitati ad una “professione sanitaria ausiliaria”, quando, in realtà, la figura del Massofisioterapista viene considerata dal Ministero della Salute come mero “operatore di interesse sanitario” che, come tale, può svolgere solo “attività di interesse sanitario sprovviste delle caratteristiche della professione sanitaria in senso proprio, che si connotano per la mancanza di autonomia professionale ed alle quali corrisponde una formazione di livello inferiore”.
 

15 giugno 2015
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