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QS Edizioni - sabato 17 agosto 2024

Studi e Analisi

Speciale. La qualità dell'informazione come “risorsa” dei sistemi sanitari

di Donato A. Limone
immagine 22 maggio - L'informazione può essere una "risorsa" insostituibile per le attività di governo, direzione, controllo a garanzia della qualità dei servizi resi ai cittadini. Ma, per essere di qualità, deve rispondere ad alcuni precisi requisiti, tra i quali non manca la trasparenza. Da parte dei responsabili delle strutture e dei servizi sanitari serve, però, un nuovo approccio culturale al problema e la considerazione che i dati possono essere un valore aggiunto.
L’informazione, sia nelle organizzazioni semplici sia in quelle complesse, costituisce la “risorsa” fondamentale, necessaria, insostituibile per le attività di governo, di direzione, di management, di gestione, di controllo, per garantire la qualità dei servizi ai cittadini. Nella Pubblica Amministrazione e nel Servizio Sanitario Nazionale, in particolare, l’informazione dovrebbe (dal 2005, anno di approvazione del Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD) essere formata, gestita, trasmessa, conservata solo in modalità digitale (siamo lontani da questo “obbligo” del legislatore). L’informazione (digitale e analogica) è alla base del patrimonio informativo pubblico; come risorsa dovrebbe fare parte di una amministrazione pubblica semplificata (legge 241/90: il sistema procedimentale), accessibile e trasparente (legge 150/2000: norme sulla comunicazione pubblica; dlgs 150/2009: valutazione della dirigenza e trasparenza totale; dlgs 33/2013: accesso civico, accessibilità in rete; informazione come base del controllo dei cittadini sull’operato delle P.A.); di una amministrazione digitale ( il sistema documentale pubblico digitale nel rispetto delle norme tecniche ha valore legale (art. 20 del CAD); è originale e primario (art. 23-ter, comma 1, CAD); supporta le istanze digitali (art. 65, CAD) ed i servizi in rete (art. 63, CAD).

I requisiti per la formazione dell’informazione di qualità
Ma per garantire una informazione di qualità, soprattutto nella fase di formazione dell’informazione stessa, è necessario rispettare specifici requisiti? E questi requisiti esistono nel nostro ordinamento?
Nel nostro ordinamento i requisiti per la qualità dell’informazione sono stati stabiliti dagli articoli 50 e ss. del CAD e dall’art. 6 del dlgs 33/2013. A tali requisiti è necessario ed obbligatorio rifarsi se si intende “formare” una informazione valida sia sotto il profilo giuridico e sia sotto il profilo organizzativo. I requisiti riguardano sia l’amministrazione pubblica in generale sia quella sanitaria in particolare in quanto il CAD detta norme per tutti i livelli ed le tipologie dell’amministrazione pubblica (art. 2 del CAD che rinvia all’art. 1, comma 2 del dlgs 165/2001).
Nel settore sanitario la qualità non solo deve essere garantita dal rispetto dei requisiti indicati ma anche dalla professionalità degli operatori sanitari e dalle relative metodologie e tecnologie utilizzate. I requisiti (e i dati) devono essere resi pubblici sui siti delle P.A. e delle aziende e delle strutture del SSN.

I requisiti stabiliti dagli articoli 50 e ss del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)
I requisiti sono:
a) Disponibilità (art. 50)
b) Continuità operativa ( piano di continuità operativa; piano di disaster recovery) (art. 50 bis)
c) Sicurezza (sicurezza dei dati, delle sistemi e delle infrastrutture)(art. 51)
d) Accesso telematico e riutilizzo dei dati (art. 52)
e) Requisiti dei siti: accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati pubblicati sui siti (art. 53).
f) Il contenuto dei siti è stabilito dall’art. 54 del CAD e dal dlgs 33/2013.
g) Fruibilità dei dati (art.58 e ss.).
h) Accessibilità alle banche dati di interesse nazionale (anagrafe nazionale degli assistiti; art. 62- ter).
i) Servizi in rete: devono essere garantiti nel rispetto dei criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza, la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio (art. 63, comma 1).
j) Tipologia delle modalità di presentazione di istanze digitali (art. 65).
k) I dati devono essere resi pubblici in formato aperto (art. 68).

I requisiti per la qualità dell’informazione
I requisiti per la qualità dell’informazione sono stabiliti dall’art. 6 del dlgs 33/2013: ”1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7. I dati, le informazioni ed i documenti pubblici sono “formati” realmente nel rispetto dei requisiti citati? Di chi la responsabilità nel rispetto dei requisiti in questione? Nel nostro ordinamento la responsabilità è in capo alla dirigenza.

La trasparenza del servizio sanitario nazionale
In particolare, il dlgs 33/2013 (art. 41) stabilisce i dati sanitari da pubblicare sui siti pubblici. Riportiamo interamente l’art. 41 che comporta un impegno sistemico in tema di informazione:
“Trasparenza del servizio sanitario nazionale
1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
2. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.
3. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.
4. E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresì pubblicati gli accordi con esse intercorsi.
5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata "Liste di attesa", i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata”.

Un nuovo approccio alla formazione, alla gestione e all’utilizzo dei dati
Tutti i requisiti che abbiamo indicato dimostrano come la gestione dei dati, delle informazioni, della documentazione delle P.A. e del SSN (soprattutto nella fase di formazione dei dati) richiede una maggiore attenzione da parte della dirigenza pubblica e dei responsabili delle strutture e dei servizi sanitari, un nuovo approccio culturale al problema, la considerazione che i dati sono un valore aggiunto con particolare riferimento sia agli aspetti sanitari e finanziario-contabili-gestionali, sia ai nuovi strumenti che si intendono utilizzare come il Fascicolo Sanitario Elettronico. La ridondanza di dati, documenti, informazioni ha un costo significativo che si riverbera sulle risorse umane, finanziarie, strumentali, sui costi dei servizi.
 
Donato A. Limone
Ordinario di informatica giuridica
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed Economiche, Università degli studi di Roma “Unitelma SAPIENZA”
Presidente Comitato Scientifico Fondazione NUSA 
22 maggio 2015
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