Nella serata di ieri è arrivato il via libera dall'Aula del Senato al Decreto semplificazioni con 142 voti favorevoli e 74 contrari. Il testo passa ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento. A seguito del pressing da parte del Quirinale, e lo stralcio di ben 62 emendamenti tra quelli già approvati dalle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Lavoro, dall'Assemblea di Palazzo Madama è arrivata ieri una nuova stretta sulle misure per la sanità.
Oltre alle misure per la medicina generale, già previste nel testo licenziato da Palazzo Chigi, nel corso dell'esame parlamentare sono stati approvati altri due emendamenti:
1.34 (cancellazione raddoppio Ires no profit e ospedali) e
9.0.500 (modifica del comma 687 della manovra, payback e ulteriori esoneri per fatturazione elettronica nel 2019). Mentre il
9.041 (tetto spesa personale e altre norme sul personale Ssn) viene accolto solo come ordine del giorno. Su questo si sono sollevate le proteste della maggioranza. In particolare, è stato il capogruppo della Lega,
Massimiliano Romeo, a scagliarsi contro la Ragioneria generale dello Stato per la mancata copertura che ha comportato la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.
Questo, nel dettaglio, il contenunto di tutte le misure per la sanità approvate:
Articolo 9 (Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale), fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all’esercizio professionale, gli iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, potranno partecipare all’assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all’accordo collettivo nazionale nell’ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro l’assegnazione viene in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all’inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione.
Quanto all’assegnazione degli incarichi per l’emergenza sanitaria territoriale, resta fermo il requisito del possesso dell’attestato d’idoneità all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporterà la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall’eventuale incarico assegnato.
Al comma 2 si spiega che le Regioni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, potranno prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso che l’articolazione oraria e l’organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale.
Al comma 3 si chiarisce che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di Accordo Collettivo Nazionale, saranno individuati i criteri di priorità per l’inserimento nelle graduatorie regionali dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, per l’assegnazione degli incarichi convenzionali, nonché le relative modalità di remunerazione. In ogni caso, nelle more della definizione dei criteri, si applicheranno quelli previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale vigente per le sostituzioni e gli incarichi provvisori.
Infine, al comma 4 si sottolinea che dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'emendamento 9.0.500 estende la validità delle graduatorie per le procedure concorsuali per l’assunzione di personale medico, tecnico-professionale ed infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Il contestato
comma 687 della manovra viene sostituito dal seguente: "’Per il triennio 2019 – 2021, la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione della mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 2015, n. 124, è compresa nell’area della contrattazione collettiva della Sanità nell’ambito dell’apposito accordo stipulato ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
L'
esonero della fatturazione elettronica per il 2019 si applicherà anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Quanto al
payback, fatto salvo quanto già previsto nella manovra 2019, qualora entro il 15 febbraio 2019 non si sia perfezionato il recupero integrale delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013-2017, il Direttore generale dell'Aifa, entro il 30 aprile 2019, dovrà accertare che le Aziende farmaceutiche titolari di Aic abbiano versato almeno l'importo di 2,378 milioni. L'accertamento dovrà essere compiuto entro il 31 maggio 2019, e verrà effettuato computando gli importi già versati per i ripiani degli anni 2013-2017 e quelli versati risultanti a seguito degli effetti, che restano fermi, delle transazioni stipulate sulla base della legge 136/2018.
A seguito dell'accertamento positivo, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Aifa, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni, verrà ripartito tra le Regioni l'importo giacente sul Fondo per il payback 2013-2017.
L'emendamento 1.34 cancella infine la cosiddetta
"tassa sulla bontà", ossia il raddoppio dell'Ires sugli enti non commerciali previsto dalla legge di Bilancio.
L'ordine del giorno
G9.0.41 impegna invece il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 9.0.41, già approvato dalle Commissioni Riunite durante l'esame in sede referente.
Nel testo dell'emendamento si spiega che il Ministero della Salute dovrà definire una
metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale tenendo conto di quanto previsto in materia di definizione dei piani triennali dei fabbisogni di personale.
Sempre con decreto del Ministero della Salute viene prevista l’istituzione di un
Comitato paritetico per la predisposizione di una proposta di revisione della normativa in materia di obiettivi per la gestione e il contenimento del costo del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario nazionale. Del predetto Comitato, che si avvale anche del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, fanno altresì parte rappresentanti dei Dipartimenti per gli Affari regionali e le autonomie, della funzione pubblica, del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché delle Regioni.
La regione verrà giudicata adempiente quando viene accertato il conseguimento dell'obiettivo già previsto all'articolo 2, comma 71, della legge Finanziaria del 2010. In caso contrario la Regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico nell'anno di riferimento e comunque nei 6 anni precedenti, abbia garantito i livelli essenziali di assistenza ed abbia avviato con atti di Consiglio o di Giunta il processo di adeguamento.
Le Regioni sottoposte a Piani di rientro dai deficit sanitari o ai Programmi operativi di prosecuzione di detti piani, aggiornano gli obiettivi di spesa del personale entro 40 giorni dalla data di adozione della normativa, nel rispetto del tetto complessivo stabilito da detti Piani o Programmi.
L'emendamento, infine, prevede il
superamento del tetto di spesa per il personale previsto dalla finanziaria del 2010 che però a questo punto assume solamente la veste di "impegno" del Governo trattandosi di un mero Odg e non di una disposizione di legge.
Giovanni Rodriquez