Da tempo in Parlamento si parla di riforma degli ordini delle professioni sanitarie. Già nel 2010, quando la Fnomceo festeggiava il suo Centenario, si arrivò ad un passo dalla riforma con l’approvazione della Legge Delega del ministro Fazio, che la prevedeva. Poi quel governo cadde e saltò tutto. L’esecutivo successivo, Monti, preparò un Ddl “omnibus” che aprì delle speranze in questo senso. Ma anche in quell’occasione l’anticipata fine del governo pose termine all’ipotesi di riforma di nuovo svaniva.
L’attuale legislatura sembra essere quella buona per portare a casa la riforma in quanto sono già state depositate in Senato due proposte di legge una a firma Silvestro, Pd, e l’altra a firma D’Ambrosio Lettieri, Pdl. A questa va ad aggiungersi anche quella del senatore del Pd, Bianco. Discorso a parte invece per l’altro disegno di legge, a firma della senatrice Bianconi, (Gal), che prevede tre ordini distinti per le professioni sanitarie non mediche.
Le tre proposte sono “sovrapponibili” al punto che la Commissione Igiene e Sanità ha costituito un Comitato Ristretto per arrivare all’unificazione dei testi.
Sintesi del disegno di legge Bianco
L'articolo 1 prevede la costituzione degli ordini territoriali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti al 31 dicembre 2012, ma con possibilità, da parte della Salute, su proposta delle federazioni nazionali e sentiti gli ordini interessati, di unire più circoscrizioni confinanti.
Ordini e federazioni nazionali sono “enti pubblici, non economici” che agiscono in quanto “organi sussidiari dello Stato”, il cui obiettivo è il perseguimento degli “interessi pubblici” propri dell'esercizio professionale. Godono di autonomia patrimoniale, regolamentare e disciplinare, sia pur sotto la vigilanza del Ministero. Ordini e federazioni, sono chiamati a promuovere e tutelare l'autonomia delle professioni insieme alla loro responsabilità e “qualità tecnico-professionale”. Ancora si sottolinea la necessità di una “forte integrazione con le istituzioni formative universitarie, oltre alla cura particolare riservata alle attività di formazione e aggiornamento long life dei professionisti, sempre nell'ottica di uno sviluppo professionale continuativo. In quest'ottica assume poi un particolare rilievo l'attività di certificazione dei crediti formativi secondo la normativa vigente”.
Quanto al problema dell'attività disciplinare gli ordini e le federazioni nazionali sono chiamate a tenere distinta “nella funzione disciplinare a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante”. Per questo in ogni regione, sono costituiti uffici istruttori composti da cinque e undici membri estratti fra i componenti delle commissioni disciplinari di ciascuna professione, più un magistrato o giudice di pace nominato dal Ministero.
L'articolo 2 disciplina la composizione e le modalità di elezione degli organi (il presidente, il consiglio direttivo, commissioni di albo ed il collegio dei revisori) degli ordini delle professioni sanitarie.
L'articolo 3 definisce i compiti del consiglio direttivo e della commissione di albo. Il consiglio direttivo oltre a tenere gli albi dell'ordine, vigila sull’ indipendenza degli iscritti, stabilisce la tassa annuale per le spese di gestione. Le commissioni di albo propongono al consiglio direttivo i nuovi iscritti all'albo professionale, designano i rappresentanti dell'ordine presso organismi terzi; un'attenzione particolare è riservata alla formazione culturale, professionale e universitaria degli iscritti. In più le commissioni di albo svolgono la funzione giudicante disciplinare regolando le eventuali controversie fra sanitari.
L'articolo 4 disciplina le modalità di scioglimento dei consigli direttivi, fatte con decreto della Salute e a mezzo della costituzione di una commissione straordinaria composta da tre membri dell'ordine riguardato.
L'articolo 5 prevede che ogni ordine abbia uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i sanitari della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previste da specifiche norme.
L'articolo 6 disciplina le modalità di cancellazione dall'albo professionale.
L'articolo 7 stabilisce che le federazioni nazionali sono formate dagli ordini territoriali delle rispettive professioni, di cui assumono la rappresentanza esponenziale e stabiliscono i compiti d'indirizzo e coordinamento generale e gli organi delle stesse. In più al comma 3 si prevede che le federazioni nazionali raccolgono e aggiornano le norme deontologiche in un codice nazionale unico per tutti gli iscritti agli albi.
L'articolo 8 individua gli organi delle federazioni nazionali (presidente, consiglio nazionale, comitato centrale, commissione di albo, revisori), definendone modalità di elezione, ruoli e funzioni, oltre alle condizioni e alle procedure per il loro scioglimento. I primi eletti entrano a far parte del comitato centrale della federazione nazionale, come previsto dalla legge n. 409 del 1985 (Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra). I rappresentanti di albo si costituiscano a commissione disciplinare, rivolta espressamente agli eletti nelle commissioni provinciali e che sia istituito un ufficio istruttorio nazionale di albo, di cui fa parte anche un magistrato o giudice di pace nominato dal Ministero.
L'articolo 9 tratta del rinnovamento degli organi degli ordini; in particolare sono previsti «uno o più regolamenti adottati dal Ministero della salute» che, previo parere delle federazioni interessate, regolano appunto le norme per la elezione e lo scioglimento degli organismi dirigenti.
L'articolo 10 riguarda gli statuti delle federazioni nazionali in particolare le modalità di costituzione, le funzioni, l'organizzazione degli uffici.
L'articolo 11 regola il regime precedente l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.
L'articolo 12 prevede la trasformazione degli attuali collegi delle professioni in ordini professionali. In particolare si stabilisce la costituzione dell'ordine delle professioni sanitarie e delle rispettive Federazioni nazionali delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e a prevenzione, che accorpano in un unico ente rappresentativo tutte le professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate.